In Gazzetta Ufficiale le linee guida sulla telemedicina

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 222, è stato pubblicato il D.M. Salute del 21 settembre 222 con l’Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina – Requisiti funzionali e livelli di servizio.

Sommario

  1. Cosa contiene il documento delle linee guida?
  2. Telemedicina, non sono solo regole tecniche
Lo scorso 2 novembre 2022 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida per la telemedicina, già menzionate all’art. 12 comma 15-undecies del D.L. 179/2012, riportato nell’allegato A del Decreto Ministeriale del 21 settembre 2022. Si tratta di un importante passo da compiere anche in cardine alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale si propone di colmare il divario tra le disparità territoriali e potenziare i servizi sanitari nei diversi ambiti assistenziali. In particolare, questa azione servirà a supportare dal punto di vista tecnico le realtà territoriale nella ridefinizione dei progetti riguardanti l’offerta del servizio di telemedicina. Proprio lo scorso lunedì si è celebrato il Cyber Monday e come non pensare a quanto l’avvento di internet abbia completamente modificato la nostra quotidianità? È vero ci ha reso più vulnerabili e spesso accelera il ritmo delle nostre giornate fino a renderle poco sostenibili. Tuttavia, la tecnologia ha permesso molto altro di positivo e ce l’ha appena dimostrato l’emergenza pandemica. Videochiamate, messaggini, televisite ci hanno permesso di sopravvivere alla mancanza di contatto fisico tra di noi. Ecco allora che l’importanza di potenziare strumenti così importanti si traduce in esigenza primaria ed urgenza in ambito sanitario. Pensiamo, ad esempio, ai dispositivi che controllano i cardiopatici a distanza, a quelli che riescono a monitorare l’andamento dei livelli di glicemia etc. 

Cosa contiene il documento delle linee guida?

Il documento in questione si compone di 3 sezioni:

1. Requisiti funzionali dei servizi di telemedicina

La prima sezione riguarda i requisiti funzionali dei servizi di telemedicina. Tale sezione identifica i requisiti minimi di carattere funzionale che dovranno caratterizzare le soluzioni oggetto di sviluppo nei contesti regionali.

2. Requisiti tecnologici dei servizi di telemedicina

Nella seconda, invece vengono presi in considerazione i requisiti tecnologici dei servizi di telemedicina. Tale sezione identifica i requisiti minimi di carattere tecnologico che dovranno caratterizzare le soluzioni oggetto di sviluppo nei contesti regionali per garantire l’erogazione omogenea dei servizi sanitari in regime di telemedicina.

3. Competenze e formazione

Infine, vengono descritte competenze e formazione. Tale sezione identifica le competenze e la conseguente formazione relativa allo sviluppo e alla efficacia dei servizi di telemedicina nei contesti sanitari regionali per professionisti e utenti. Per un sistema riorganizzato ed efficiente, è stato stabilito che i servizi minimi che l’infrastruttura regionale di telemedicina deve erogare sono i seguenti:
  • televisita
  • teleconsulto/teleconsulenza
  • telemonitoraggio
 Ciascun servizio minimo risulta è poi composto da micro-servizi logici che ne implementano il relativo perimetro funzionale. Ciascun micro-servizio viene classificato all’interno di uno dei seguenti cluster: 
  • specifici: logico/funzionali essenziali e propri per l’erogazione dei servizi di telemedicina. Debbono far parte dell’implementazione dell’infrastruttura regionale che consenta di usufruire dei servizi abilitanti erogati dall’Infrastruttura nazionale di telemedicina, conferire i dati e gli eventi tramite il Gateway (di cui FSE 2.0) e integrarsi con i servizi “trasversali” di ogni regione, rispettando i processi definiti all’interno delle linee d’indirizzo elaborate a livello nazionale;
  • trasversali: necessari nel singolo contesto regionale per l’integrazione coi servizi funzionali all’erogazione   delle prestazioni, siano esse erogate in presenza e/o in telemedicina. Per esempio, per il micro-servizio “refertazione e firma digitale” non si deve realizzare un modulo ad hoc per la gestione della refertazione e della firma digitale di una prestazione in telemedicina ma si deve prevedere l’integrazione con il modulo regionale, se già presente;
  • opzionali: inclusi all’interno del perimetro di funzionalità delle iniziative progettuali di telemedicina presentate dalle regioni, ma che non rappresentano un presupposto necessario per lo sviluppo dei servizi minimi, in quanto non strettamente necessari per l’erogazione delle prestazioni in telemedicina.
 Con la classificazione dei micro-servizi è possibile consentire a ogni regione di presentare una propria iniziativa - a caratura regionale appunto - di telemedicina attraverso la progettazione di una soluzione modulare che possa adattarsi al proprio contesto organizzativo e tecnologico in continuità coi piani di ammodernamento e completamento degli ecosistemi regionali.Il decreto del Ministro della salute del 1° aprile 2022, nella ripartizione analitica dei diversi sub-investimenti, ha definito anche le cifre riguardanti l’investimento: per la Piattaforma di telemedicina ha stanziato un importo pari a 250 milioni di euro, per i Servizi di telemedicina, per un importo pari a 750 milioni di euro. Per ogni curiosità o domanda sul tema, il team legal Consulcesi rimane sempre a disposizione.  

Telemedicina, non sono solo regole tecniche

Il decreto si addentra, nell’allegato citato, anche su aspetti non solo tecnici. Se, ad esempio ci soffermiamo su uno dei primi capoversi intitolato “Popolazione”, possiamo tranquillamente leggere: “Affinché un assistito possa usufruire dei servizi di telemedicina implementati a livello regionale, quest’ultimo deve risultare eleggibile dal punto di vista clinico, tecnologico, culturale e di autonomia o disponibilità di un caregiver, qualora necessario, nella fruizione dei servizi di telemedicina”. In questo decreto viene inoltre puntualizzato che l’assistito deve essere eleggibile secondo quattro parametri: 
  1. la clinica
  2. la tecnologia che ha a disposizione
  3. la cultura
  4. il livello di autonomia o la disponibilità di un supporto (caregiver o simili)
 Di conseguenza abbiamo un mix potenzialmente esplosivo di responsabilità, perché si tratta di atti sanitari diversi che richiedono valutazioni cliniche, tecnologiche, assistenziali e competenze digitali diverse.Spiega la GU che “essendo la telemedicina un servizio da remoto, sono necessarie determinate capacità e dotazioni tecnologiche nonché condizioni cliniche compatibili per la prestazione; quindi, è necessario valutare se l’assistito è «arruolabile» per questa tipologia di prestazioni”. Purtroppo, ad oggi non si conoscono i parametri culturali, tecnologici, clinici e di autonomia, per cui qualcuno dovrà – ad esempio - decidere, sempre sperando di non dover spiegare ad un giudice, perché lo sfortunato di turno ha fatto quella scelta di prescrivere, ad esempio, il telemonitoraggio su quel paziente, che poi è deceduto durante questa pratica per un problema clinico, culturale, tecnologico o di autonomia mancata.Il fatto che, però, le Linee Guida siano state pubblicate in Gazzetta Ufficiale ci fanno ben sperare che presto ci saranno degli aggiornamenti e dei chiarimenti. Nel frattempo, per fugare qualsiasi dubbio e farsi trovare preparati, il team legal Consulcesi rimane sempre a disposizione. 

Sul tema Sanità digitale vedi anche l’approfondimento sul fascicolo sanitario pubblicato nelle news dell’area riservata ai Clienti Club


 
Di: Redazione Consulcesi Club

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