Nel triennio 2023-2025, il personale sanitario - per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale - dovrà
essere in regola con il 70% dell’obbligo formativo del triennio precedente.
A prevederlo è l’articolo
38 bis del Decreto 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
In particolare, l’art. 38-bis rubricato ‘
Disposizioni in materia di formazione continua in medicina’ testualmente recita: “
Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.
La Legge 233/2021 citata si riferisce a polizze per la
responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera. In realtà, già la Legge Gelli ha stabilito che tali polizze vengano
contratte obbligatoriamente sulla responsabilità professionale sia dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia dai professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in
regime di libera professione.
Formazione e tutela sembrano, quindi, essere legate a doppio filo.
Come si traduce questo emendamento?
Innanzitutto, bisogna chiarire che l’ECM – quel sistema che misura la formazione dei sanitari – ha sancito la
formazione continua come prerogativa di tutto il personale sanitario e, con questo ultimo provvedimento contenuto nel PNRR, viene sancita la priorità della formazione. Questo articolo 38 introdotto, però, va ad incidere sul contratto assicurativo, già reso obbligatorio dalla
Legge Gelli.
I crediti previsti nel triennio non vanno necessariamente a documentare il livello di preparazione, piuttosto l’impegno nel procedere alla
crescita del proprio background, dedicandosi alla formazione continua.
Così, il professionista che ha il 70% dei crediti ECM di fatto può essere sanzionabile dall’Ordine di appartenenza per non aver raggiunto la soglia minima dei crediti, ma congruo per stipulare un contratto di assicurazione. Non incide la qualità dei crediti. Ciò significa che il 70% o anche il 100% dei crediti potrebbero riguardare materie trasversali o settori che non riguardano l’attività professionale.
Fine ultimo della norma, dunque, non è soltanto la promozione della formazione e dell’aggiornamento, ma anche il rincaro dell’obbligo assicurativo. Non assolvendo agli obblighi previsti, l’operatore sanitario incorrerà in sanzioni, deontologiche o assicurative, per non aver aumentato la qualità e la sicurezza della sua attività.
Risvolti pratici sulle polizze assicurative
La sanzione prevista e riguardante l’inefficacia dei contratti assicurativi per la responsabilità professionale va valutata anche per gli effetti pratici che si riversano su tutto il sistema dei risarcimenti.
La norma genera problematiche a carico del professionista che si troverà, quindi, scoperto e non adempiente a quell’obbligo di polizza assicurativa previsto, e a carico del paziente, il quale non sarà adeguatamente tutelato in caso di richiesta risarcimento danno. Inoltre, l’operatività della disposizione decorre dal triennio formativo 2023-2025, un lasso di tempo durante il quale restano da chiarire molte altre sfaccettature: l’operatività della
clausola ‘claims made’, le prestazioni eseguite da strutture sanitarie, pubbliche o private, assicurate che utilizzano professionisti privi di sufficienti crediti e le conseguenze giuridiche legate a questo aspetto.
In pratica
l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio (si inizierà dal triennio formativo 2023-2025) in materia di formazione continua in medicina – ECM, processo attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato per
rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario ed al proprio sviluppo professionale. La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S., salvo eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Inoltre, non vanno sottovalutati altri interrogativi come: l’Ordine vigilerà sui crediti e, nel caso, come si concilia l’ipotetica sospensione con la
carenza medici del nostro SSN? A questo, però, vi è soltanto una risposta e richiama al
dovere intimo del medico e di chiunque altro professionista sanitario a far bene il proprio dovere, informandosi e formandosi, mettendosi in regola con gli obblighi e la formazione per consentire al paziente e a tutto il Sistema di avere a disposizione un professionista che può fare la differenza.
Per tutte le informazioni a riguardo, per maggiori dettagli e per una consulenza, gli operatori Consulcesi sono sempre a disposizione.