Norme e DirittoSe già nel mese di marzo avevamo commentato la sentenza relativa al procedimento C-590/20 rilevando quanto fosse importante, oggi assistiamo finalmente alle prime conseguenze positive.
In questo articolo sintetizziamo gli elementi più importanti da conoscere sulla sentenza della CGUE relativa al procedimento C-590/20 e alla presa di posizione della Commissione UE in favore degli specialisti.
Leggi gli aggiornamenti rispetto all'interrogazione parlamentare del 16 giugno 2022.
Le borse di studio ai medici specialisti 83/91
La Direttiva Comunitaria del 1982 (82/76 CEE) ha previsto in favore dei medici un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione. Tale Direttiva, che doveva essere recepita entro il 1° gennaio 1983, è stata recepita in Italia, in ritardo e parzialmente, solo nel 1991 con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, che ha previsto per gli specializzandi iscritti a partire dall'anno accademico 91/92 l'importo di 11.103,82 per ogni anno di specializzazione a titolo di borsa di studio. Nessun emolumento è stato riconosciuto in favore dei medici immatricolatisi nei vari corsi di specializzazione negli anni accademici precedenti, che vanno dall'82/83 al 90/91.
La disparità di trattamento che dunque si è venuta a creare era piuttosto rilevante, non solo fra gli specializzandi italiani, ma anche in relazione a quelli europei, considerando che la maggior parte degli Stati membri erano stati diligenti nell’attuazione della direttiva. Ecco perché in moltissimi hanno deciso di attivarsi per la tutela dei propri diritti presso i competenti organi giudiziari, per ottenere un risarcimento quantomeno equivalente alle borse di studio erogate a partire dal 1991.
La vicenda giudiziaria è stata travagliatissima e nella prima fase ci sono state sentenze negative che sembravano chiudere a qualunque possibilità di risarcimento. Ma a partire dal 2006 la giurisprudenza ha subito un cambiamento radicale e le sentenze positive sono state numerosissime.
Il contratto di formazione per gli specialisti 93/06
A questo già rilevante contenzioso si è poi aggiunto quello degli specializzandi 93/06. Infatti, la direttiva quadro 93/16 CEE sostituiva le precedenti in materia di formazione specialistica con lo scopo di riorganizzare correttamente tutta la materia. Il d.lgs. 368/99 in attuazione proprio di questa direttiva, non ritenendo più adeguate le condizioni economiche di chi frequentava i corsi di formazione in medicina aveva previsto l’abrogazione del d.lgs. 257/1991, stabilendo che i medici specializzandi dovevano essere inquadrati in uno specifico contratto di formazione da stipularsi con l'università e, pertanto, non avrebbero più preso solamente una borsa di studio, ma una vera e propria retribuzione (pari al 75% di quella ordinaria per il settore sanitario) comprensiva di contributi assistenziali e previdenziali (INPS ed INAIL), nonché il riconoscimento dell'anzianità di carriera.
Il Decreto legislativo 368/99 di fatto però veniva sospeso due mesi dopo l'emanazione per mancanza di fondi. Pertanto, gli specializzandi in quel periodo hanno continuato a percepire solo la borsa di studio senza adeguamento, senza contributi assistenziali e previdenziali e solo gli iscritti a partire dall’anno accademico 2006/2007 sono stati inquadrati con un contratto di formazione.
Anche questa categoria ha deciso di far valere i propri diritti in sede di giudizio, contestando di fatto che le condizioni economiche e contrattuali, ritenute inadeguate dallo stesso Stato italiano, siano state modificate con oltre dieci anni di ritardo a causa della mancanza di fondi e che non siano stati attivati nemmeno provvedimenti di tutela del potere di acquisto in relazione alle borse, peraltro previsti già dal d.lgs. 257/91. Per questa tipologia di cause non si è arrivati ancora al consolidamento di una giurisprudenza positiva, ma le premesse anche alla luce della presa di posizione della Commissione fanno ben sperare.
Perché la pronuncia della CGUE e la presa di posizione della Commissione sono così importanti?
Ancora numerosissime cause sono pendenti non solo perché iniziate recentemente, ma anche perché spesso è stato necessario andare in Appello o addirittura in Cassazione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei medici.
Dunque, il riconoscimento a livello europeo di alcune delle questioni ancora non del tutto definite potrebbe essere fondamentale per ridurre i tempi dei giudizi ed arrivare ad ottenere quei risarcimenti che le corti interne hanno riconosciuto solo parzialmente o in taluni casi addirittura negato. Di fatto la questione delle specializzazioni non retribuite e delle borse inadeguate è innanzitutto una questione europea, e considerando la giurisprudenza talvolta ondivaga delle Corti interne, l’unico modo per chiudere definitivamente la questione è avere un’interpretazione delle normative proprio da parte di quegli organi comunitari che le hanno decise e valutate.
La sentenza della CGUE per i medici immatricolati prima del 1983
Per gli specialisti con immatricolazione antecedente al 1983 che non avevano percepito la borsa di studio, una giurisprudenza oltremodo incoerente aveva dato luogo a sentenze di rigetto a fronte di un evidente sussistenza del diritto. Per loro la CGUE nel procedimento C-590/20 ha stabilito che hanno diritto alla adeguata remunerazione e, quindi, al risarcimento del danno. In base a tale sentenza il diritto alla adeguata remunerazione e, quindi, al risarcimento del danno sussiste indipendentemente dalla data di immatricolazione al corso, ma il risarcimento spetterà solamente in riferimento agli anni di frequenza al corso dal 1° gennaio 1983 fino alla fine del corso.
Le valutazioni della Commissione UE
La Commissione Europea è intervenuta nel procedimento innanzi alla CGUE come rappresentante della Comunità Europea che aveva emanato le direttive oggetto del contenzioso, nelle sue osservazioni oltre ad elementi rilevanti per la decisione dei medici con immatricolazione antecedente al 1983, la Commissione ha toccato altri temi fondamentali che riguardano il contenzioso degli specialisti.
In relazione alla rivalutazione e agli interessi dovuti unitamente al risarcimento del danno, la Commissione ha ritenuto che, innanzitutto le norme comunitarie (art. 288 TFUE e art. 43 TUE) sono in contrasto con le normative interne come quella dell’art. 11 comma 1 della l. 370/99 secondo cui non si dà luogo al pagamento di interessi e di importi per rivalutazioni monetarie.
Tale tematica è strettamente connessa anche a quella della prescrizione del danno perché sino ad oggi i giudici italiani hanno ritenuto quale data di decorrenza del termine decennale di prescrizione proprio quella dell’entrata in vigore della legge 370/99, che la Commissione ritiene non coerente con le normative europee.
Questa circostanza ha portato dunque la Cassazione a ritenere necessaria una valutazione approfondita del tema al punto che con l’ordinanza del 21 marzo 2022 ha ritenuto opportuno rimettere una causa sul ruolo affinché, proprio alla luce del carattere di novità delle valutazioni della Commissione rispetto all’ orientamento della Corte, venisse discussa in un’udienza pubblica così da permettere un confronto più strutturato delle tematiche fra le parti in giudizio e un approfondimento delle interpretazioni fornite dall’organo comunitario.
Le prospettive per il contenzioso degli specialisti 93/06
Un’ordinanza simile è stata pubblicata il 20 aprile anche per un altro contenzioso che interessa i medici immatricolati a partire dal 1993 che hanno preso delle borse di studio non adeguate. Tale decisione da parte della Corte di Cassazione rappresenta un importante tassello per il raggiungimento del riconoscimento dei diritti di questa categoria, anche alla luce del fatto che il contenzioso C-590/20 innanzi alla CGUE non riguardava questi medici, ma coloro che non avevano percepito la borsa studio.
Infatti, non è passato inosservato che sebbene la critica sopra evidenziata all’art.11 della l. 370/99 riguardasse gli iscritti ai corsi di specializzazione prima del 1991, il rilievo sull’esclusione del pagamento di interessi (compensativi) e della rivalutazione monetaria abbia sancito l’inderogabilità del principio che la remunerazione debba essere adeguata e che tale adeguatezza debba essere mantenuta nel corso del tempo e ciò significa che il blocco della indicizzazione e della rideterminazione triennale previsti ed applicati ai medici immatricolatisi dopo il 1993 non sono legittimi.
È chiaro, dunque, che allo stato attuale la corretta interpretazione e l’effettiva applicazione delle norme comunitarie sono tutt’altro che pacifiche e che la questione debba necessariamente essere rivalutata in un’ottica comunitaria.
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