È il fenomeno del proliferare di dati sul web e l’aumento costante dell’utilizzo assiduo di internet per ricercare informazioni e professionisti che fanno al caso nostro, che sta ponendo in essere nuove necessità di tutela. Quando Consulcesi ha preso in considerazione la “biografia ferita” dei medici e il rimedio del diritto all’oblio, 9 medici su 10 vivevano le fake news come una vera minaccia verso la propria vita privata e professionale e circa l’80% di chi ne rimaneva vittima, cercava di risolvere il problema da solo.
Adesso, però, le consapevolezze riguardanti il mondo digital sono cresciute ed è per questo che è giunto il momento di informarsi in maniera più approfondita e farsi assistere da consulenti legali specializzati che possano trattare il valore della web reputation nel giusto modo, anche in prospettiva di una crescita professionale che dalla realtà corre parallela sul web.
Gli strumenti di tutela adesso sono sempre più numerosi e contemporanei agli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria e del Legislatore italiano ed europeo. Il caso più frequente si verifica quando l’immagine di un soggetto coinvolto in una vicenda giudiziaria ormai conclusasi viene leso da un perpetuo ritornello del web che associa la vicenda all’identità della persona in questione. Pensiamo a quali ripercussioni potrebbe avere quel soggetto, nel caso in cui eserciti la professione di medico. Quanti si fiderebbero ancora di lui? In che termini il web parlerebbe positivamente di lui? E con quale speranza si può ipotizzare che avvenga diversamente nella realtà?
I casi di diffamazione nei confronti di medici sul web, tra motori di ricerca e social sono ormai noti, oltre ad essere frequenti e sono cresciuti in maniera direttamente proporzionale alla crescita dell’utilizzo di internet nel settore healthcare. Sono state messe appunto, infatti, guide anti fake-news e, per i medici e gli operatori sanitari, piccole guide che possono aiutare ad orientarsi sul web.
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Gli strumenti di tutela adesso sono sempre più numerosi e contemporanei agli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria e del Legislatore italiano ed europeo. Il caso più frequente si verifica quando l’immagine di un soggetto coinvolto in una vicenda giudiziaria ormai conclusasi viene leso da un perpetuo ritornello del web che associa la vicenda all’identità della persona in questione. Pensiamo a quali ripercussioni potrebbe avere quel soggetto, nel caso in cui eserciti la professione di medico. Quanti si fiderebbero ancora di lui? In che termini il web parlerebbe positivamente di lui? E con quale speranza si può ipotizzare che avvenga diversamente nella realtà?
Ti sei già informato su come fare per ottenere una reputazione positiva online?
I casi di diffamazione nei confronti di medici sul web, tra motori di ricerca e social sono ormai noti, oltre ad essere frequenti e sono cresciuti in maniera direttamente proporzionale alla crescita dell’utilizzo di internet nel settore healthcare. Sono state messe appunto, infatti, guide anti fake-news e, per i medici e gli operatori sanitari, piccole guide che possono aiutare ad orientarsi sul web.
Web Reputation. Qual è la logica a cui la normativa fa fede nei casi in cui il rimedio è il diritto all’oblio?
La dura legge del web impone un certo rigore e la massima attenzione. È vero: se non sei online, ormai non esisti. Una presa di coscienza difficile da considerare, ma necessaria se si vuole sopravvivere. Tuttavia, darsi in pasto ai leoni da tastiera è più semplice di quel che si pensa! Dunque, cosa fare? Innanzitutto, avere bene in mente cosa è lecito e cosa invece non lo è. Per farlo, è necessario imparare cosa prevede il nostro ordinamento giuridico a riguardo. Quel diritto all’immagine propriamente detto è sancito dall'art. 10 c.c., dagli artt. 96 e 97, dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore. A questi riferimenti normativi, si affianca la tutela del c.d. "diritto all'identità personale", il cui fondamento normativo è ravvisabile sempre nell'art. 2 Cost., e che viene costruito – nelle elaborazioni della dottrina e nelle decisioni della giurisprudenza – come quel coacervo di valori intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc. che caratterizzano una determinata persona, e che questa non vuole vedere alterato o travisato all'esterno. È dunque alla ‘persona’ che appartiene il "diritto alla riservatezza" riconosciuto all’interno del famigerato art. 2 Cost., che viene comunemente inteso come la c.d. “privacy”, o “right to be let alone”. Come già ribadito in altra sede, quindi, il contemperamento tra libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost. 10 CEDU, e 10 Carta di Nizza) e il diritto alla privacy e all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) è equilibrato e tutelato anche dal c.d. ‘diritto all’oblio’, ovvero il diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, pur legittimamente diffusa in origine, ma non più giustificata da nuove ragioni di attualità, utilizzando lo strumento della ‘deindicizzazione’ o della richiesta ‘cancellazione’ di determinati URL dal risultato dei motori di ricerca.Le nuove pronunce giurisprudenziali
Quando una notizia, non più corrispondente al vero, risalente o non menzionata all’interno del casellario giudiziario, appaia nei motori di ricerca e identifichi quella determinata persona a cui appartiene l’identità digitale, è possibile agire. Questo tutte le volte in cui ad essere lesa non è solo la persona ma anche la professionalità del soggetto di cui trattasi. E questo è stato ribadito molte volte. Da ultimo:- “L'inserimento in internet di informazioni lesive dell'onore e della reputazione altrui costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, terzo comma, c.p., commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa, sicché anche in questo caso trovano applicazione gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica o di cronaca e quello all'onore e alla reputazione, quali la verità obiettiva delle informazioni (verità anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la continenza delle espressioni usate e l'interesse pubblico all'informazione (cosiddetta pertinenza)”, (Trib. Milano, sez. I, sent. n. 94 del 11.01.2022);
- “In tema di diritto all'oblio, la cancellazione della copia cache riguardanti informazioni accessibili tramite un motore di ricerca, richiede di effettuare un bilanciamento tra il diritto all'oblio dell'interessato ed il diritto alla diffusione ed alla acquisizione dell'informazione relativa ai fatti nel loro complesso tramite parole chiave anche differenti dal nome della persona”, (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 3952 del 08.02.2022);
- “In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all'interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all'identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell'individuo, ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1 e dell'art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto "diritto all'oblio", consente, in conformità al diritto dell'Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano”, (Cass. Civ., sez. I, ordinanza n. 34658 del 24.11.2022).