La Legge n. 24 del 2017, c.d. Legge Gelli-Bianco entrata in vigore il 1° aprile e composta da 18 articoli si sofferma sulla responsabilità civile del medico.
In ambito penale, fondamentale è stata l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p., che prevede una causa di non punibilità per il medico che, nella sua condotta, abbia rispettato le linee guida (elaborate da enti e istituzioni iscritti in un elenco gestito dal Ministero) o le buone pratiche clinico-assistenziali che risultino adeguate alla specificità del caso concreto. Viene dunque meno il richiamo alla colpa lieve, contenuto nella previgente Legge Balduzzi.
La tutela del medico è, però, sempre da valutare preventivamente sia esso incorra in responsabilità civili e/o penali, sia che esso eserciti in maniera libera la sua professione o che invece presti la sua opera per una struttura, e deve tener conto di tutta una serie di incognite ipotizzabili: dalla conduzione dello studio con il paziente che cade e si fa male, al trattamento dei dati, ai danni causati dai dipendenti del medico e ad altri episodi probabili che potrebbero costituire per il medico enormi grattacapi.
In questo quadro assumono un ruolo centrale le assicurazioni professionali.
La Legge Gelli sulla responsabilità civile
Dal punto di vista della responsabilità civile, l’aspetto più significativo, già evidenziato in sede di d.d.L., riguarda la determinazione legislativa della natura della responsabilità del medico e della struttura ospedaliera ai sensi dell’art. 7. Nel caso della struttura sanitaria, la legge parla di responsabilità contrattuale, facendo riferimento al contratto atipico di spedalità, che il paziente concluderebbe con la struttura al momento del ricovero. Già in precedenza, era stato affermato che in caso di comportamento negligente o colposo del medico ne rispondesse anche l’ospedale o la clinica. Questo perché è solo attraverso il medico che la struttura può erogare le prestazioni sanitarie comprese all’interno del contratto di spedalità. Per quanto riguarda il singolo medico, invece, l’art. 7 della Legge Gelli prevede che egli risponda dei danni eventualmente cagionati al paziente a titolo di responsabilità extracontrattuale. Il legislatore pone così rimedio alle incertezze provocate dall’art. 3 della Legge Balduzzi, ma ribalta anche totalmente gli assunti della giurisprudenza di legittimità che riconduceva le prestazioni sanitarie all’interno del c.d. contatto sociale, e dunque della responsabilità contrattuale. Tuttavia, la norma si premura di escludere la responsabilità extracontrattuale del medico nei casi in cui la prestazione sanitaria sia eseguita in costanza di un rapporto contrattuale con il paziente. Le prestazioni intramoenia, invece, rimangono nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, ma le strutture sanitarie risponderanno sempre a titolo contrattuale. L’art. 7 prevede anche che il danno risarcibile ai pazienti sia quantificato in base alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209/2005, il cosiddetto Codice delle assicurazioni private. Se ciò vale per le lesioni di entità inferiore al 9% di invalidità permanente, per quelle di gravità superiore si potranno applicare le tabelle milanesi, dato che non risultano ancora adottate tabelle uniche su tutto il territorio nazionale. L’aver stabilito una responsabilità – almeno di norma – extracontrattuale in capo al medico, rende di sicuro maggiormente gravosa la proposizione di azioni da parte dei pazienti, posto il termine di prescrizione quinquennale che caratterizza tale responsabilità e la necessità di provare anche tutti gli elementi della fattispecie (condotta, danno, nesso di causa ed elemento soggettivo). Al fine di evitare il dilagare della c.d. medicina difensiva, il legislatore ha tentato di rendere più difficile agire contro il medico, dando in cambio la possibilità di chiedere sempre il risarcimento a titolo contrattuale alle strutture sanitarie.Contrappeso a questo sistema è l’azione di rivalsa esercitabile, da parte degli istituti, nei confronti del medico, ma solo in caso di dolo o colpa grave ed entro un anno dal pagamento del risarcimento al paziente (ex art. 9).
In questo quadro assumono un ruolo centrale le assicurazioni professionali.
Obbligo di assicurazione
La legge Gelli-Bianco del 2017, nelle intenzioni del legislatore, mira a conferire una maggiore organicità al settore della responsabilità sanitaria anche sotto il profilo, per quanto qui interessa, della disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile. L'art. 10 della novella, rubricato proprio "Obbligo di assicurazione", introduce, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, per i professionisti che entrano in rapporto diretto con i pazienti, l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, nonché di sperimentazione e ricerca clinica. Tale previsione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero in regime di convenzione con il SSN nonché attraverso la telemedicina. Peraltro, la legge Gelli-Bianco dispone che le appena citate disposizioni non si applichino agli esercenti professioni sanitarie indicati nel comma 2 dello stesso art. 10, ossia a coloro che svolgano la propria attività al di fuori di una delle strutture menzionate (di cui, cioè, al comma 1) oppure che prestino la propria opera all'interno della stessa struttura ma in regime libero-professionale, ovvero che si avvalgano della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7 comma 3. L’obbligo assicurativo graverà quindi su strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private che dovranno assicurarsi per:- Responsabilità civile verso terzi
- Responsabilità civile verso i prestatori d’opera
- Danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture
- Prestazioni svolte in regime di libera professione intramoenia e in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina
- Responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie.
- I sanitari che svolgono la propria attività in regime libero professionale, all’esterno della struttura o internamente o che si avvalgano della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente
- I sanitari che, a qualunque titolo, operino in strutture pubbliche o private, per la sola ipotesi della colpa grave.