Il nuovo Codice della Strada
Dal 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada, così come modificato dalla legge 25 novembre 2024 n. 177, con numerose novità per gli utenti della strada:
- Inasprimento delle sanzioni e dei controlli per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
- Maggiori limitazioni per i neopatentati nei primi tre anni,
- Inasprimento delle sanzioni per chi usa il cellulare alla guida,
- Nuove regole per l’utilizzo dei monopattini elettrici,
- Nuove norme per contestare le violazioni del limite di velocità con autovelox,
- Nuove tutele per i ciclisti,
- Pene più severe per chi abbandona animali in strada.
Lo stato di ebbrezza
Si parla di guida in stato di ebbrezza quando il conducente di un veicolo, a seguito del controllo eseguito dagli agenti della polizia stradale, riporta un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l. Le sanzioni variano, in aumento, in base al tasso rilevato nel sangue:
1) Un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l è punito con una multa di importo compreso tra € 543 e € 2.170 e con la sospensione della patente da tre a sei mesi,
2) Un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l è punito con un’ammenda compresa tra € 800 e € 3.200, l’arresto fino a sei mesi, la sospensione della patente da sei mesi a un anno; se il tasso viene rilevato in orario notturno (22-7) l’ammenda viene aumentata da un terzo alla metà;
3) Un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punito con l’ammenda da € 1.500 a € 6.000, l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni; se il tasso viene accertato in orario notturno (22-7) l’ammenda subisce un aumento da un terzo alla metà; inoltre, se il veicolo appartiene ad un soggetto diverso dal guidatore, la durata della sospensione della patente è raddoppiata; nel caso in cui il guidatore sia recidivo alla guida in stato di ebbrezza nel biennio, la patente gli viene revocata.
Per chi riporta un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l è prevista, inoltre, l’apposizione sulla patente dei codici relativi alle sanzioni accessorie:
- LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool,
- LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436.
Alcolock, come dice il nome stesso, è un dispositivo che blocca chi ha assunto alcol: viene installato sull’auto e serve per impedire di guidare a un soggetto in stato di ebbrezza. In pratica il conducente, prima di accendere l’auto, deve soffiare nel dispositivo, che bloccherà l’accensione del mezzo in caso di tasso di alcol g/l superiore ai limiti consentiti.
Lo stato di ebbrezza per neopatentati e autisti di ambulanza
Per i neopatentati (primi tre anni dal conseguimento della patente B), ma anche per i minori di ventuno anni, per chi esercita attività di trasporto persone o cose e per chi guida veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (come gli autisti di ambulanza) il tasso di alcol nel sangue che determina l’ebbrezza è più basso, poiché parte da un tasso superiore allo 0 (quindi anche 0,01).
Il nuovo Codice della Strada, per questo tipo di soggetti, prevede delle sanzioni sono notevolmente più pesanti rispetto all’ordinario, e nello specifico:
- Nel caso di tasso alcolemico compreso tra 0,01 e 0,5 g/l è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 168 a un massimo di € 678, che viene raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente,
- Se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l le sanzioni sono aumentate di 1/3 rispetto all’ordinario (all’incirca tra un minimo di € 1.066 e un massimo di € 4.266);
- Nel caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l le sanzioni pecuniarie possono subire un aumento che va da un terzo alla metà.
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope
Se un automobilista viene fermato dalla polizia stradale e a seguito del test antidroga viene trovato positivo all’uso di stupefacenti o sostanze psicotrope, viene punito con un’ammenda dell’ammontare compreso tra € 1.500 e € 6.000 e con l’arresto da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno; l’automobilista è inoltre soggetto alla sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni, con raddoppio nel caso in cui il veicolo appartenga a un terzo.
Le sanzioni vengono aumentate da un terzo alla metà nel caso di neopatentati o di soggetti che esercitano trasporto di persone o cose o tramite veicoli di massa complessivo a superiore a 3,5 tonnellate, come gli autisti di ambulanza.
L’interazione di farmaci e i falsi positivi
Sin dall’inizio di dicembre sui Social si è diffusa una campagna quasi terroristica per gli automobilisti, con utenti che mettono in guardia dal mettersi alla guida anche dopo l’assunzione di un semplice collutorio.
Si tratta di un allarmismo inutile, poiché il tasso alcolemico minimo, al di sopra del quale l’automobilista viene considerato in stato di ebbrezza, è di 0,5 g/l da oltre quattordici anni, precisamente dal 30 luglio 2010 (data della versione previgente dell’art. 186 del Codice della Strada); stesso discorso vale per le sostanze psicotrope, il cui uso è sanzionato, in maniera inalterata, dal lontano 30 luglio 2010.
Pertanto, se un soggetto ha assunto un farmaco che contenga alcol o sostanze psicotrope (ad esempio la semplice codeina, che in alcuni casi viene mixata al paracetamolo per i dolori) prima di essersi messo alla guida, non dovrà far altro che dichiararlo agli agenti della polizia stradale, farlo scrivere a verbale e dimostrare, nel corso del successivo iter amministrativo, di aver preso quel farmaco; se si tratta – come spesso accade – di farmaci con obbligo di prescrizione medica, basta tenere in auto o nel portafoglio, insieme alla patente di guida, anche la “ricetta” medica relativa al farmaco incriminato.
La giurisprudenza, del resto, è unanime nel ritenere che non sia sufficiente, per configurare il reato e giustificare la comminazione delle relative sanzioni, che l’automobilista si sia messo alla guida dopo aver assunto droghe o alcol, ma è indispensabile e necessario che abbia guidato in stato di alterazione e che tale stato sia stato causato da queste sostanze: se non c’è lo stato di alterazione, non c’è il reato e non c’è nemmeno la sanzione!
Per concludere, i vari articoli che abbiamo letto nelle ultime settimane sono dei semplici articoli acchiappa-clic, che hanno fatto molto rumore per nulla.