Obbligo coperture catastrofali: cosa prevede la legge per strutture sanitarie e studi medici

Il 31 marzo scorso è scaduto il termine entro cui le imprese dovevano dotarsi di una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali. Cosa prevede la normativa per studi medici e strutture sanitarie? Approfondisci.

Sommario

  1. I riferimenti normativi che hanno definito l’obbligo
  2. Beni assicurabili ed eventi inclusi nella copertura
  3. Costi, franchigie e massimali: le regole del contratto assicurativo
  4. Le conseguenze della mancata stipula della polizza
  5. Sanità e assicurazione: chi era obbligato e chi no

Il 31 marzo 2025 è stato il termine ultimo entro cui tutte le imprese, con l’unica eccezione di quelle operanti nel settore agricolo, erano tenute a dotarsi di una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da eventi catastrofali. Si tratta di un adempimento previsto dalla Legge di Bilancio 2024, che ha avuto un impatto rilevante anche in ambito sanitario. Infatti, tutte le strutture mediche formalmente registrate nel Registro delle imprese (dagli ospedali ai poliambulatori, passando per studi odontoiatrici, centri diagnostici e ambulatori specialistici) sono rientrate a pieno titolo tra i soggetti obbligati alla stipula della cosiddetta polizza “cat nat”.

I riferimenti normativi che hanno definito l’obbligo

Per orientarsi tra i nuovi obblighi imposti, è necessario fare riferimento ai commi dal 101 al 112 dell’articolo 1 della Legge 213/2023, ovvero la Legge di Bilancio 2024, e al successivo Decreto Ministeriale n. 18/2025. Questi due documenti hanno definito nel dettaglio sia i soggetti destinatari dell’obbligo, sia la tipologia di beni da assicurare e le modalità con cui adempiere alla norma. Il testo normativo ha chiarito che l’obbligo ricadeva su tutte le imprese con sede legale in Italia, o con una stabile organizzazione sul territorio italiano, purché iscritte al Registro delle imprese. L’unica esclusione formale riguardava le imprese agricole.

Beni assicurabili ed eventi inclusi nella copertura

La polizza obbligatoria deve necessariamente coprire i danni provocati da eventi catastrofici, come terremoti, alluvioni, frane, esondazioni e inondazioni, purché avvenuti in territorio italiano. Oggetto della copertura erano le cosiddette “immobilizzazioni materiali” dell’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 2424 del Codice Civile. Questo significava che rientravano tra i beni da assicurare i terreni, gli edifici, gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzate per l’attività d’impresa, anche se installate in locali presi in affitto.

In ambito sanitario, ad esempio, erano comprese tutte le apparecchiature diagnostiche, i computer, i registratori di cassa e ogni strumentazione elettronica utilizzata nel normale svolgimento dell’attività. Restavano invece esclusi dalla copertura tutti i veicoli immatricolati al PRA.

Costi, franchigie e massimali: le regole del contratto assicurativo

Il Decreto ha stabilito che le polizze potessero prevedere una franchigia a carico dell’assicurato, purché pattuita e non superiore al 15% del danno indennizzabile, nel caso in cui la somma assicurata non superasse i 30 milioni di euro. Per importi superiori, invece, le condizioni diventavano oggetto di libera negoziazione tra le parti.

Il premio assicurativo, cioè il costo della polizza, deve essere calcolato tenendo conto sia della pericolosità dell’area in cui si trovavano i beni assicurati, sia della loro vulnerabilità. Ne consegue che le imprese situate in zone sismiche o a rischio idrogeologico avrebbero sostenuto costi più elevati rispetto a quelle situate in territori considerati sicuri. Anche i limiti di indennizzo sono fissati in tre fasce: per somme assicurate fino a 1 milione di euro, l’indennizzo era pari al 100%; per importi tra 1 e 30 milioni, almeno il 70%; oltre tale soglia, era lasciata libertà contrattuale tra assicurato e assicuratore.

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Le conseguenze della mancata stipula della polizza

Per le imprese che non hanno adempiuto all’obbligo assicurativo, la normativa ha previsto importanti limitazioni. Il comma 102 della Legge di Bilancio 2024 ha stabilito che l’assenza di una polizza contro le catastrofi naturali può pregiudicare l’accesso a fondi pubblici, agevolazioni o contributi, inclusi quelli destinati a fronteggiare emergenze dovute proprio a eventi calamitosi. L’impresa priva di copertura assicurativa si vedrà quindi escludere da qualsiasi forma di sostegno finanziario pubblico, sia in fase ordinaria che straordinaria.

Sanità e assicurazione: chi era obbligato e chi no

Nel panorama delle attività sanitarie, la distinzione tra chi è tenuto ad assicurarsi e chi ne è esentato è risultata fondamentale. L’obbligo riguarda tutte le strutture formalmente iscritte al Registro delle imprese, ovvero studi medici associati, società di persone, società di capitali, imprese individuali e liberi professionisti inquadrati come impresa.

Ne sono invece rimasti esclusi i medici che esercitano come liberi professionisti senza essere iscritti alla Camera di Commercio, pur essendo titolari di partita IVA. Per fare un esempio concreto, un odontoiatra che esercita come persona fisica, solo in virtù della sua iscrizione all’Albo, non è soggetto all’obbligo.

Diversamente, se lo stesso professionista svolge la propria attività attraverso una società a responsabilità limitata, la stipula della polizza diventa necessaria. Data la novità della normativa e la complessità dei dettagli tecnici, molte realtà sanitarie hanno ritenuto utile rivolgersi a consulenti specializzati. Alcune strutture, come SanitAssicura, mettono a disposizione servizi di consulenza gratuiti, offrendo un supporto pratico per comprendere e rispettare al meglio l’obbligo di legge.

Di: Redazione Consulcesi Club

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