Danno da sinistri stradali e malpractice medica, cosa cambia con la tabella unica

Dal 5 marzo 2025, la Tabella Unica Nazionale introduce nuove regole per il risarcimento dei danni non patrimoniali da sinistri stradali. Scopri cosa cambia.

Sommario

  1. Perché è stata introdotta la nuova tabella
  2. Come si calcola il danno di lieve entità da malpractice medica

In Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 2025, contenente il nuovo regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Tutto questo giro di parole per dire che abbiamo una nuova tabella per la liquidazione del danno biologico e morale per lesioni di non lieve entità derivanti da:

  • Circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
  • Attività dell’esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.

Per danno biologico, in particolare, si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Il Regolamento contiene tre tabelle:

  • Le tavole con i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e morale,
  • La tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità,
  • La tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità incrementato dal valore del danno morale nei valori minimo, medio e massimo.

La liquidazione del danno avviene tramite il cosiddetto sistema a punto: il risarcimento viene perciò determinato tramite un’operazione matematica che prevede la moltiplicazione del numero di punti percentuali che esprimono l’invalidità permanente per una somma di denaro, variabile con il variare del grado di invalidità.

Le tabelle disciplinano solo le invalidità comprese tra il 10% e il 100%.

Il valore del primo punto di invalidità equivale al valore del punto di partenza per la liquidazione delle lesioni micropermanenti; questo valore viene aggiornato annualmente con decreto ministeriale, e per l’anno 2024 ammonta a 947,30 euro.

Perché è stata introdotta la nuova tabella

Lo scopo dell’introduzione della nuova tabella va individuato nella necessità di bilanciare l’interesse del danneggiato a un risarcimento pieno ed effettivo con la calcolabilità e la prevedibilità dei costi a carico delle imprese assicurative, chiamate a risarcire il danno, in modo da tutelare le corrette dinamiche del mercato. Questa esigenza di bilanciamento si è resa necessaria per rendere sostenibili i costi dei premi contrattuali ed evitare che gli stessi aumentassero a scapito dei consumatori, da individuarsi negli automobilisti che si assicurano per la r.c.a. e nei professionisti sanitari che si assicurano per la responsabilità professionale.

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Come si calcola il danno di lieve entità da malpractice medica

Dall’esame della tabella si evince che il valore del punto di invalidità non è fisso, ma variabile in misura proporzionale al grado di invalidità permanente e all’età del danneggiato.

La Tavola 1.A del Regolamento, in particolare, prevede dei coefficienti che aumentano in maniera proporzionale all’età, come per esempio:

  • Coefficiente di 2,75773 per il 10% di invalidità,
  • Coefficiente di 5.39275 per il 30% di invalidità,
  • Coefficiente di 7,46382 per il 50% di invalidità,
  • Coefficiente di 9,8351 per l’80% di invalidità,
  • Coefficiente di 10,9472 per il 100% di invalidità.

La Tavola 1.B del Regolamento, invece, contiene dei coefficienti che vanno a diminuire in misura inversamente proporzionale all’età del danneggiato, come ad esempio:

  • Coefficiente 1 per 1 anno di età,
  • Coefficiente 0,905 per 20 anni di età,
  • Coefficiente 0,806 per 40 anni di età,
  • Coefficiente 0,708 per 60 anni di età,
  • Coefficiente 0,612 per 80 anni di età,
  • Coefficiente 0,522 per 100 anni di età.

La Tavola 2 contiene il coefficiente relativo al danno morale, variabile in funzione alla sofferenza morale provocata dall’infortunio, in misura pari a minimo, medio e massimo.

Il calcolo del risarcimento è dato dalla seguente operazione matematica:

Invalidità Permanente (IP) * Moltiplicatore biologico (MB) * Demoltiplicatore demografico (DD) *Moltiplicatore morale (MM).

Da un esame dei primi calcoli, sembrerebbe che le nuove tabelle di liquidazione 2024, rispetto alle Tabelle del Tribunale di Milano e a quelle del Tribunale di Roma, presentino le seguenti caratteristiche:

  • Per le invalidità basse la tabella regolamentare 2024 è più vantaggiosa rispetto a Milano e Roma,
  • Per le invalidità medie la tabella regolamentare 2024 è più vantaggiosa per l’impresa assicurativa in comparazione con Milano e Roma,
  • Per le invalidità alte la tabella 2024 è più vantaggiosa per il danneggiato rispetto alle Tabelle di Milano, meno vantaggiosa rispetto alle Tabelle di Roma.

La nuova tabella si applicherà a tutti i sinistri (stradali e da malpractice) verificatisi a partire dal 5 marzo 2025, data successiva all’entrata in vigore del Regolamento.

Il tool danno biologico di Consulcesi è già aggiornato alle nuove tabelle, e consente di effettuare il calcolo sia sulla base delle “vecchie” tabelle milanesi e romane che sulla base delle nuove tabelle uniche.

Di: Manuela Calautti, avvocato

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