La polizza infortuni è quel contratto assicurativo mediante il quale un assicuratore, a fronte di un premio ricevuto, si impegna a corrispondere al beneficiario indicato nel contratto un indennizzo economico nel caso in cui subisca un infortunio, da cui discenda un periodo di inabilità e/o postumi lesivi che incidono sulla sua integrità psico-fisica.
Infortunio e malattia
Secondo le definizioni generalmente utilizzate in ambito assicurativo, e comunque riconosciute dalla costante giurisprudenza, l’infortunio è quell’evento determinato da una causa fortuita, violenta ed esterna, che procura all’assicurato lesioni fisiche obiettivamente accertabili.
Un infortunio è quindi indennizzabile a termine di polizza quanto l'evento lesivo sia ascrivibile ad una causa unica che presenti le seguenti caratteristiche:
- sia esterna: che provenga cioè al di fuori del corpo;
- sia fortuita: imprevedibile e accidentale;
- sia violenta: cioè concentrata nel tempo in rapporto alla causa lesiva nel determinare lesioni corporali o la morte.
Diversamente, come detto, si rientra nel concetto di “malattia”, che si ha quando il pregiudizio non è causato da un atto violento, né da una lesione proveniente dall’esterno dell’integrità psicofisica.
Denuncia di sinistro
Alla luce delle nozioni che precedono, diviene allora determinante il contenuto della denuncia di sinistro che viene inoltrata all’assicuratore a seguito dell’infortunio patito, dal momento che, in essa, vengono specificate e talvolta comprovate (ad es. verbale delle autorità, certificato di PS ecc…) le modalità di verificazione dell’evento, con il rischio di vedersi respinta la domanda di indennizzo qualora non ricorrano i requisiti dianzi descritti.
Il termine per denunciare il sinistro
Secondo il disposto di cui all’articolo 1913 del codice civile, l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente di zona, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Come si vede, il nostro codice stabilisce un termine per l’invio della denuncia di sinistro all’assicuratore, ma le parti possono prevedere, come talvolta accade nei contratti assicurativi, un termine più ampio indicandolo specificatamente nelle condizioni di polizza sottoscritte.
Forma della denuncia
Di norma, nel testo del contratto assicuratore ovvero, più specificatamente, nell’allegato documento informativo, vengono in genere riprodotte le modalità con cui l’assicurato deve inoltrare la denuncia all’assicuratore, preferendosi la via telematica su piattaforme appositamente predisposte.
Ciò non toglie, però, che per una maggiore certezza dell’attività, è sempre consigliabile replicare l’invio anche utilizzando i consueti strumenti, via Pec o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che forniscono la prova di quanto fatto in caso di successive contestazioni.
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