Dirigenza medica: conferimento incarichi professionali

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La questione del conferimento degli incarichi professionali ai dirigenti medici è sempre stata oggetto di accese dispute con le amministrazioni delle aziende sanitarie che, non riconoscendo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile al momento della maturazione dei requisiti, hanno talvolta privato coloro che ne avevano diritto, oltre che del relativo adeguamento retributivo, di un riconoscimento professionale spendibile anche in altre potenziali occasioni lavorative.  

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Normativa di riferimento

Il quadro normativo, che preclude alla successiva regolamentazione collettiva ed intraziendale, si incentra sulle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 che, a seguito delle successive modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo, regolamenta le modalità di accesso agli incarichi di natura professionale del personale dirigenziale sanitario, che non abbia ricevuto il compito di direzione di struttura.

Il CCNL della Dirigenza medica e veterinaria, attualmente vigente, ha quindi modificato il testo dell’art. 18 del precedente contratto, inserendo all’art. 22 un articolato sistema di conferimento degli incarichi, disciplinati a seconda che riguardino l’area gestionale, ovvero quella professionale.

Incarichi gestionali

Per quanto concerne i primi, questi vengono suddivisi in: 

  1. a) incarico di direzione di struttura complessa.
  2. b) incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale.

È conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;

  1. c) incarico di direzione di struttura semplice.

Anch’esso conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

L’incarico di direttore di dipartimento di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all’art. 69, comma 10.

L’incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è equiparato all’ incarico di direzione di struttura complessa.

L’incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D.Lgs. n. 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all’incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all’incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale.

Incarichi professionali

Per contro, quelli professionali sono invece ripartiti in:

  1. incarico professionale di altissima professionalità.

Questa tipologia di incarico viene conferita ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

Questi incarichi si distinguono a loro volta in:

a1) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale.

a2) incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale.

  1. incarico professionale di alta specializzazione.

È conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

  1. c) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo.

È conferito ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;

  1. incarico professionale iniziale.

Viene conferito ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova.

Modalità di assegnazione dell’incarico professionale

Premesso, a sensi del secondo capoverso dell’art. 22 del richiamato contratto collettivo, che tutti i dirigenti, anche appena assunti, hanno diritto a ricevere, dopo lo svolgimento del periodo di prova, l’incarico dirigenziale, la disciplina prevede che, per coloro che hanno maturato un’anzianità di servizio inferiore ai 5 anni, devono essere destinatari soltanto di incarichi professionali iniziali.

Per quei dirigenti che, invece, abbiamo raggiunto i cinque anni di anzianità, occorre il positivo apprezzamento del collegio tecnico che, di fatto, deve essere avviato dall’amministrazione almeno 30 giorni prima della maturazione del quinquennio e deve concludersi immediatamente dopo tale maturazione.

Successivamente alla positiva verifica, l’amministrazione deve quindi procedere nei successivi sessanta giorni al conferimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del dirigente, di una delle seguenti tipologie di incarico:

  • senza attivazione della procedura di cui al comma 9 dell’art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure): l’incarico di cui al paragrafo II, lett. c);
  • con l’attivazione della procedura di cui al comma 9 dell’art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure): un incarico, diverso dall’incarico professionale iniziale e dall’incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) e b), cui possono partecipare anche i dirigenti già titolari di un incarico di cui al precedente alinea.

Calcolo dell’anzianità di servizio

Occorre, infine, ricordare che nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi possono rientrare anche i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e/o a tempo ridotto con incarico dirigenziale, nella medesima disciplina relativa all’incarico da conferire, presso:

  • Aziende od Enti di cui all’art. 1 del CCNL;
  • altre amministrazioni di comparti diversi;
  • ospedali privati accreditati;
  • ospedali, Aziende Ospedaliero-universitarie pubbliche e private o altre strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea. Tale esperienza deve essere maturata con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali nonché certificata dalle strutture stesse e riconosciuta in base alle disposizioni legislative vigenti.
Di: Francesco Del Rio, avvocato

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