Crolla il muro della burocrazia amministrativa davanti all’insistenza di un dirigente medico che, in prima linea nella gestione dell’emergenza Covid, aveva maturato un consistente periodo di ferie non godute fino al termine del suo rapporto di lavoro.
Messa alle strette dalla convinta azione legale portata avanti dal network di Consulcesi & Partners, l’Azienda sanitaria datrice di lavoro ha dovuto abbandonare le velleità di una difesa, diventata ormai obsoleta a fronte dei più recenti e consolidati arresti della giurisprudenza comunitaria, giungendo rapidamente ad un accordo transattivo, che ha consentito all’ex dipendente di ottenere il giusto riconoscimento del proprio diritto.
Monetizzazione ferie non godute: la fase stragiudiziale
Nel giro di pochi giorni dall’assunzione dell’incarico, veniva predisposta ed inoltrata formale diffida alla struttura sanitaria richiedendo bonariamente il pagamento dell’indennizzo per il consistente periodo di ferie, maturate nel corso del rapporto di lavoro, non potute godere per esigenze di servizio, ulteriormente aggravate dalla recente emergenza pandemica.
I puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati dal legale del network di Consulcesi nella moratoria recapitata all’Azienda, con cui peraltro si dava ampia disponibilità per ricercare una soluzione conciliativa condivisa, venivano riscontrati con un semplicistico richiamo del divieto normativo alla monetizzazione delle ferie non godute, senza neppure premurarsi di verificarne la compatibilità con il caso specifico.
Volendo comunque evitare il ricorso al contenzioso, si insisteva ancora nella richiesta invocando, con ulteriore missiva, un ripensamento amministrativo, senza però sortire l’effetto sperato per cui si era costretti a presentare ricorso giudiziale avanti il tribunale del lavoro territorialmente competente.
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Il contenzioso tra sanitario e azienda sulle ferie non godute
In sede contenziosa, veniva sottolineata la circostanza per cui il consistente numero di ferie, rimaste inevase nel corso del rapporto di lavoro, non fossero certamente imputabili alla condotta del dirigente medico, quanto piuttosto alle insopprimibili esigenze del reparto che, concatenandosi in una serie ininterrotta di prestazioni essenziali e inderogabili, avevano comportato un maggiore impegno fornito dal medico, anche a discapito del godimento dei periodi di riposo riconosciuti dal contratto.
A ciò, si aggiungeva l’ulteriore aspetto lavorativo per cui, dovendo fronteggiare tutte le improvvise necessità correlate alla gestione della pandemia da Covid-19, i tempi di stacco dall’impiego si erano dovuti ulteriormente contrarre, non potendosi certamente far mancare il personale contributo in un momento così delicato.
Nel ribadire la propria chiusura, l’azienda ripeteva che il medico si era dimesso volontariamente, che non aveva ricevuto alcuna preventiva richiesta di fruizione delle ferie non godute ed, infine, che il ricorrente non avesse fornito alcuna dimostrazione delle pretese ragioni di servizio, ostative alla fruizione dei periodi di riposo retribuito.
Ebbene, si deve ricordare come su tutte queste argomentazioni la Corte di Giustizia Europea abbia, da diverso tempo, espresso con adamantina chiarezza il proprio pensiero ritenendole, in più di un’occasione a partire dal 2016, completamente insufficienti a sostenere la conformità dell’opposto divieto legale di monetizzazione delle ferie con i primari obbiettivi ricercati con le tutele previste dall’art. 7 della direttiva 2003/88 e dall’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’epilogo e la monetizzazione delle ferie non godute
Neppure il tempo di presentarsi davanti al competente giudice del lavoro per la prima udienza di trattazione, che subito il magistrato, così come sta già accadendo in diversi distretti giudiziari, ha prospettato l’opportunità di accedere ad una definizione conciliativa della controversia.
L’occasione è stata finalmente colta dall’amministrazione che, desistendo dal portare avanti la propria difesa, è quindi addivenuta a più miti consigli, riconoscendo al medico dirigente il diritto fino a quel momento negato.
Sulla scorta del mutato orientamento giurisprudenziale, frutto dei decisi interventi della Corte di Giustizia Europea circa gli accorgimenti interpretativi che si devono adottare per rendere la nostra normativa interna compliance agli scopi unitari, continuano a registrarsi importanti successi per i clienti che si affidano al network di Consulcesi & Partner per ottenere il giusto riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.