Legge Gelli su assicurazione e responsabilità professionale sanitaria

Sommario

  1. Com’è cambiata la responsabilità professionale sanitaria con la riforma Gelli-Bianco?
  2. L’importanza e l’individuazione dell’errore medico
  3. Ma non è necessario sapere tutto, basta affidarsi a professionisti
La responsabilità professionale legata all’esercizio del proprio lavoro correlata al tipo di evento che ha provocato il danno deriva dal concetto di “sicurezza delle cure” ben delineato dalla c.d. Legge Gelli-Bianco, la L. n. 24/2017. La legge, all’art. 4, stabilisce l’obbligo per la struttura sanitaria o per il professionista a cui ci si è rivolti di consegnare entro 30 giorni dalla richiesta copia dei documenti sanitari e, in caso di decesso, i familiari devono concordare con il direttore sanitario i tempi per l’esecuzione degli esami autoptici in modo che questi possano nominare un proprio medico legale. Di seguito, l’art. 5 della legge stabilisce che i medici e gli operatori sanitari nell’espletamento delle proprie funzioni devono attenersi alle linee guida elaborate da enti, istituzioni pubbliche, enti privati, società scientifiche, associazioni tecnico-scientifiche che si occupano di professioni sanitarie. Tali enti devono comunque essere iscritti in un apposito albo istituito con decreto nel Ministro della Sanità. In assenza di linee guida, i sanitari dovranno attenersi alle buone pratiche cliniche – assistenziali. L’obiettivo è rendere più che mai oggettivo l’operato di un medico o altro esercente una professione sanitaria, individuando comportamenti standard che possano facilitare l’eventuale individuazione di colpe. A supporto del professionista sanitario Consulcesi Club mette a disposizione Pronto Assicuratore: le migliori consulenze e soluzioni assicurative e di valutazione sulle polizze - in essere o che si vogliono modificare o attivare - non soltanto per la vita professionale, ma anche per la sfera familiare e privata.

Com’è cambiata la responsabilità professionale sanitaria con la riforma Gelli-Bianco?

Con l’introduzione di questa normativa, il Legislatore ha inteso rendere chiara ed efficace quanto previsto cinque anni prima dalla legge Balduzzi. Quest’ultima, per la prima volta, si è occupata della non punibilità del fatto colposo del medico in presenza del rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e della colpa lieve. Vediamo ora cosa prevede la Legge Gelli in relazione a responsabilità medica penale e civile.

1. Responsabilità penale del medico

All’art. 6 della Legge Gelli troviamo l’esplicazione e l’approfondimento in tema di responsabilità penale del medico. Le difficoltà sull'interpretazione del concetto di colpa lieve nell'ambito penale, hanno reso impossibile un orientamento univoco, così la riforma Gelli-Bianco ha abrogato l’art. 3 della legge Balduzzi per inserire l'art. 590-sexies “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Con il disposto del 590-sexies è stato eliminato il riferimento alla colpa lieve in precedenza richiamato, limitando la scriminante ai casi di colpa per imperizia. Negligenza e imprudenza determinano in ogni caso la punibilità del sanitario anche se la sua condotta era in linea con le indicazioni guida, lasciando il tema della colpa medica privo di certezze interpretative. La norma in esame si riferisce solo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, rimanendo esclusi dalla sua applicazione gli altri reati.

2. Responsabilità civile del medico

In tema di responsabilità civile, l’art. 7 ha introdotto una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l'obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente. La novità sta nell’azione promossa per responsabilità contrattuale: il danneggiato dovrà provare, ad esempio, le fasi del ricovero e del trattamento e l’inadempimento rappresentato dalla lesione subita, mentre la struttura dovrà dimostrare il corretto o impossibile adempimento della prestazione. Diversamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. l’onere della prova riguarda l’esistenza del danno, il nesso di causalità con la condotta e la colpa (o dolo) dell’agente. A ciò si aggiunge il minore termine di prescrizione dell’azione extracontrattuale rispetto a quello decennale previsto per l'azione contrattuale. Le vigenti disposizioni ora si limitano quindi a prevedere che, esclusi i casi in cui vi sia un rapporto contrattuale tra paziente e professionista, sull'art. 2043 c.c. si basi il criterio attributivo della responsabilità civile sanitaria.

L’importanza e l’individuazione dell’errore medico

Tra le novità importanti introdotte dalla legge Gelli anche quelle relative alla procedura da espletare per far valere la responsabilità per errore medico. Questa prevede che in applicazione dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile, prima di esperire l’azione giudiziaria, sia necessario procedere ad un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). A tale procedura devono obbligatoriamente prendere parte il paziente, la struttura sanitaria e/o il medico e l’assicurazione per la responsabilità professionale. L’assicurazione stessa, poi, è tenuta a proporre un risarcimento oppure a chiarire il motivo per il quale non intende provvedere ad una offerta di risarcimento per errore medico o malasanità. In questo secondo caso, è ovvio che questa escluda che vi sia stata negligenza o che le linee guida non siano state correttamente eseguite. Chi non partecipa alla consulenza preventiva è tenuto a pagare le spese della lite. Resta inteso che l'accertamento di una condotta colposa o imperita non è autonomamente sufficiente a ricondurre alcuna responsabilità in capo al sanitario, in quanto deve sussistere un nesso eziologico tra errore commesso e danno subito dal paziente, perché il secondo possa qualificarsi come diretta conseguenza del primo. Su un piano strettamente tecnico la causalità tra condotta ed evento non è sempre pacificamente lineare per la complessità dei fenomeni clinici. Arduo o quadi impossibile è infatti la possibilità che il medico-legale possa pronunciarsi in termini di certezza assoluta. Inoltre, in base agli articoli 10 e 11 della legge Gelli le strutture sanitarie e i professionisti che lavorano in ambito medico sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni verso terzi che possono derivare dall’esercizio della professione medica.   Approfondisci il tema della retroattività e pregressa in una polizza assicurativa, fondamentali per una tutela completa ed efficace. 

Ma non è necessario sapere tutto, basta affidarsi a professionisti

È evidente che non è facile comprendere le trame processuali che ipoteticamente possono derivare da vicissitudini di carriera poco liete, allo stesso modo è necessario saper distinguere bene quale prodotto in termini di polizza assicurativa riesce a soddisfare tutte le esigenze di medici e operatori sanitari. Consulcesi Club mette a disposizione il servizio di Pronto Assicuratore per consulenza assicurativa e di valutazione rischi su polizze già poste in essere o su quelle che è necessario modificare e/o attivare. Il servizio offre consulenze e soluzioni a 360 gradi non soltanto per l’ambito professionale, ma anche per la vita familiare e privata.   Leggi anche: RC Professionisti: novità per i Medici Associati Formazione ECM e assicurazioni: cosa cambia Cosa significa claims made nelle polizze assicurative?
Di: Redazione Consulcesi Club

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