Pronuncia favorevole della corte di giustizia ue per gli specialisti

Sommario

  1. Procedura per l’interpretazione degli atti davanti alla CGUE
  2. I medici specialisti immatricolati prima del 1991 hanno diritto alla remunerazione
  3. L’importanza delle osservazioni della Commissione UE
  4. I risvolti sulle azioni legali in corso

Il 3 marzo 2022 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (GCUE) ha emesso un importante pronuncia in relazione ad un rinvio pregiudiziale C-590/20 richiesto alla nostra Corte di Cassazione in relazione all’annosa questione delle specializzazioni mediche non remunerate.

Procedura per l’interpretazione degli atti davanti alla CGUE

Alla CGUE spetta il compito di assicurare la corretta interpretazione del diritto comunitario essenziale per un’integrazione effettiva delle norme in tutti gli Stati membri. Le autorità giurisdizionali interne in caso di dubbio sulla corretta applicazione dei trattati, delle norme e dei principi comunitari possono, dunque, chiedere l’intervento della Corte sospendendo il procedimento interno in attesa della pronuncia.

Il provvedimento di interpretazione che viene emesso in questi casi dalla CGUE vincola il giudice nazionale che dovrà eventualmente disapplicare la norma confliggente con quella comunitaria oppure interpretarla secondo le indicazioni della Corte. In ogni caso la pronuncia avrà effetti anche al di fuori del singolo procedimento nell’ambito del quale è stata emessa diventando così vincolante anche per gli altri giudici che si troveranno di fronte alla stessa questione interpretativa. 

I medici specialisti immatricolati prima del 1991 hanno diritto alla remunerazione

Nel caso specifico la Corte di Cassazione, sospendendo il procedimento in corso, aveva chiesto alla Corte di Giustizia se anche i medici immatricolati al corso di specializzazione prima del 1982 avessero diritto ad ottenere l’adeguata remunerazione, sollecitando, peraltro, un procedimento abbreviato in virtù del numero considerevole di cause pendenti e della conseguente grave e persistente situazione di incertezza giuridica.

A tale richiesta la CGUE ha risposto confermando il diritto dei medici immatricolati prima del 1982 ai corsi di specializzazione ad ottenere il risarcimento, con riferimento però agli anni di frequenza dal 1° gennaio 1983, data a partire dalla quale la direttiva avrebbe dovuto essere attuata dallo stato italiano. 

Già in precedenza la questione era stata trattata dalla stessa CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018, (C-616/16 e C-617/16) ma non essendo presenti in quel procedimento ricorrenti che avessero iniziato il corso di specializzazione prima del 1982 nella pronuncia non era stato possibile prendere in considerazione queste casistiche.  

L’importanza delle osservazioni della Commissione UE

Nel corso del procedimento la Commissione UE ha depositato le proprie osservazioni sulla questione, nell’ambito delle quali andando oltre la specifica richiesta della Corte di Cassazione sono state affrontate alcune delle tematiche cruciali che riguardano gli specialisti, e che se pure non sono state in seguito oggetto della pronuncia non possono essere ignorate dalle corti italiane.

In particolare, la Commissione in relazione al quantum ha specificato che ai medici sono dovuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi compensativi, precisando, peraltro, come la norma usata in questi anni dalle Corti italiane come parametro, cioè la legge 370 del 1999 si ponga in contrasto con le normative europee e aggiungendo che la corresponsione di interessi adeguati e dell’eventuale danno aggiuntivo, non sia solo funzionale  a garantire al singolo l’eliminazione di tutte le conseguenze negative della violazione, ma sia un anche un incentivo volto ad evitare che gli Stati membri procrastinino la messa in conformità degli ordinamenti con il diritto comunitario.

La contestazione del parametro della legge 370 del 1999 utilizzato dalle Corti italiane mette, inoltre, discussione anche la prescrizione del diritto per i medici, poiché dall’approvazione di tale provvedimento è stata identificata in molti giudizi l’inizio della decorrenza. Ma se non si tratta di un parametro legittimo è evidente che tutta la questione possa essere rimessa in discussione e che i riferimenti per il decorso della prescrizione debbano essere altri.

A questo deve aggiungersi che la presa di posizione della Commissione Europea sulla questione della rivalutazione e degli interessi e, quindi, sulla necessità di adeguamento continuo della remunerazione costituisce un elemento favorevole anche per tutti coloro che hanno svolto i corsi di specializzazione dal 1993 al 2006 e che da anni chiedono il giusto compenso.

I risvolti sulle azioni legali in corso

Attualmente sono in corso ancora numerosissimi procedimenti nei vari gradi di giudizio e le Corti nazionali non potranno non applicare quanto indicato in relazione alla questione degli iscritti prima del 1982, alcuni dei quali hanno ricevuto sentenze sfavorevoli che questa decisione permetterà di ribaltare. 

D’altra parte, non si si può non considerare quanto specificato dalla Commissione, organo esecutivo e di vigilanza dell’UE, in relazione alla legge 370 del 1999 e conseguentemente alla rivalutazione, alla prescrizione e all’adeguamento delle borse di studio per gli specialisti a partire da 1993.  Pertanto, è plausibile che anche questi temi debbano essere oggetto di una valutazione da parte della CGUE che dovrà anche in questo caso dare la corretta interpretazione delle norme comunitarie, sulla scorta evidentemente di quanto già valutato dalla Commissione in questo procedimento.

Quanto sostenuto dai nostri legali in questi anni trova dunque una conferma nella pronuncia della CGUE, ma molte altre sono le questioni da affrontare nei giudizi in corso, certamente le osservazioni della Commissione lasciano presagire un futuro in cui i diritti degli specialisti a lungo negati possano essere finalmente riconosciuti. 

Di: Redazione Consulcesi Club

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