Whistleblowing: Cosa prevedono le nuove Linee Guida ANAC?

Novità sul Whistleblowing sul luogo di lavoro dal Dlgs 24/23. Arrivano norme più stringenti per proteggere chi denuncia. Nelle linee guida ANAC la procedura da seguire e le sanzioni previste. Lo spiegano qui gli avvocati Marziale e Mariani

Sommario

  1. Le novità del Whistleblowing in breve
  2. Le Linee Guida pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
  3. Le sanzioni pecuniarie di ANAC

Contributo a cura dell’avv. Andrea Marziale e dell’avv. Valentina Mariani (Quorum Studio Legale e Tributario Associato)

Lo scorso 15 luglio 2023 sono entrate in vigore – per i datori di lavoro del settore pubblico e per quelli del settore privato con una media di dipendenti nel 2022 superiore a 249 – le misure sul Whistleblowing previste dal D. Lgs. n. 24/2023, ovvero la tutela da garantire ai dipendenti autori di segnalazione di violazioni e reati commessi da colleghi superiori o utenti nell’ambito lavorativo.

La nuova disciplina:

  • da una parte è volta a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media,
  • dall’altra, costituisce uno strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore sia pubblico che privato.

Il soggetto segnalante, infatti, fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche, per cui garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione del Legislatore di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Le novità del Whistleblowing in breve

In estrema sintesi, si possono quindi riassumere le principali novità contenute nella nuova disciplina, ovvero:

  • la specificazione dell’ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l’estensione del novero di questi ultimi;
  • l’ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
  • l’espansione dell’ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
  • la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
  • l’indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
  • la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
  • i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
  • la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall’autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
  • l’introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
  • la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l’introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Le Linee Guida pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

In tale ottica, quindi, pochi giorni fa sono state pubblicato le nuove Linee Guida ANAC (n. 311 del 12 luglio 2023) che forniscono in particolare le indicazioni per:

  • la presentazione e gestione operativa delle segnalazioni esterne da parte dei soggetti tutelati all’ANAC (ex art. 10 D.Lgs. 24/2023)
  • i principi cui gli enti devono fare riferimento per la predisposizione dei propri modelli organizzativi interni e sostituiscono quelle adottate dall’Autorità con Delibera n. 469/2021;
  • il conteggio dei dipendenti.

Al fine anche di prendere spunto per la redazione / revisione delle procedure interne, è stata pubblicata la Circolare INPS n. 64 del 13.07.2023 che ha previsto le modalità di segnalazione degli illeciti da parte dei propri dipendenti o collaboratori.

Le sanzioni pecuniarie di ANAC

Da ultimo, rammentiamo che secondo le previsioni dell’art. 21 del D.Lgs n. 24/2023, l’ANAC può applicare al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Di: Redazione Consulcesi Club

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