I rimborsi delle pensioni di reversibilità, cosa cambia? Inps pubblica la circolare esplicativa

L’infografica riporta quanto illustrato dall’Inps con riferimento alla questione delle pensioni di reversibilità dopo l’intervento della Corte Costituzionale che, intervenendo sull’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, rileva la violazione del principio di ragionevolezza laddove non è previsto un tetto alle decurtazioni del trattamento ai superstiti cagionate dal possesso di un reddito aggiuntivo.

È di questi giorni la pubblicazione della circolare n. 108/23 con cui l’Inps, con notevole ritardo rispetto alla declaratoria di incostituzionalità resa con sentenza n. 162/22, ha inteso declinare le modalità con cui intenderà adeguare l’attività di calcolo e relativa erogazione delle pensioni di reversibilità ai principi esposti dalla Corte Costituzione, procedendo anche ai relativi rimborsi a favore dei contribuenti.

Cosa dice la sentenza n. 162/2022 

Rievocando brevemente quanto accaduto nel recente passato, vale ricordare che, con la richiamata pronuncia n. 162/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, in materia di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario.

La Corte ha quindi ribadito che, per quanto concerne il cumulo tra pensione e redditi da lavoro, l’esistenza di altre fonti di reddito può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico in quanto – come si legge - "la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività [...]. Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza”.

Ciò non toglie, però, che quanto previsto dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, si ponga in violazione proprio del principio di ragionevolezza laddove non è previsto un tetto alle decurtazioni del trattamento ai superstiti cagionate dal possesso di un reddito aggiuntivo, per cui si rende necessaria l’integrazione della richiamata normativa mediante la previsione del limite della “concorrenza dei redditi

In buona sostanza, si è affermato che la pensione di reversibilità non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi. 

Ne consegue che, confermato il principio per cui il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a determinati limiti a fronte dei diversi valori coinvolti, la pensione di reversibilità potrà essere decurtata, in presenza di altri redditi, soltanto fino a concorrenza dei redditi stessi.

Infografica

La circolare Inps

Alla luce delle indicazioni ricevute dalla Corte Costituzionale, l’Inps ha quindi diramato alcune indicazioni operative secondo le quali la pensione ai superstiti potrà essere cumulata con i redditi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione delle seguenti quattro fasce di reddito.

Nello specifico, viene stabilito che: 

- in caso di reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo INPS, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario; 

- in caso di reddito superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione); 

- in caso di reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione); 

- in caso di reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione). 

In ogni caso, si prevede che il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta non può essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto, qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. 

L’istituto previdenziale comunica pertanto che procederà, d’ufficio (e quindi senza necessità di richiesta da parte dell’interessato), al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati per cui, qualora l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, verranno riconosciuti i relativi rimborsi, con interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi dalla data di riliquidazione del trattamento. 

Sarà opportuno che, proprio per non far decorrere i termini di prescrizione, vengano inoltrate apposite comunicazioni, a mezzo pec o r.r., così da non veder vulnerati periodi nell’attesa del completamento delle procedure di riesame. 

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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