Teleconsulenza medico sanitaria: la guida

Che cosa si intende per teleconsulenza in ambito medico sanitario e quali sono le sue implicazioni? Scoprilo con la guida di Consulcesi Club.

Sommario

  1. La teleconsulenza medico sanitaria: definizione
  2. I profili di responsabilità
  3. Chi richiede la teleconsulenza
  4. Modalità di attivazione ed erogazione
  5. I supporti tecnici e le informazioni da condividere

Il PNRR, con la Missione 6 Salute, stanzia oltre due milioni di euro per lo sviluppo e l’incremento in Italia dell’assistenza domiciliare, destinandoli all’investimento denominato Casa come primo luogo di cura e telemedicina (M6C1).

Le finalità del piano sono quelle di raggiungere, entro la metà del 2026, la presa in carico domiciliare di almeno il 10% della popolazione italiana di età superiore ai 65 anni, in modo da adeguare le nostre percentuali con quelle europee.

L’approvazione, da parte del Ministero della Salute, delle linee guida contenenti il Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare, ha fornito agli operatori del settore l’elencazione, le definizioni e le caratteristiche principali del modello di assistenza sanitaria domiciliare/digitale, che dovrà articolarsi in:

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Che cosa si intende per teleconsulenza in ambito medico sanitario e quali sono le sue implicazioni? Scoprilo con la guida di Consulcesi Club.

La teleconsulenza medico sanitaria: definizione

La Teleconsulenza si caratterizza per essere un’attività sanitaria, non necessariamente medica, poiché essa coinvolge una pluralità di professionalità sanitarie.

Si tratta, in parole povere, di un consulto tra professionisti sanitari, oppure tra medico e professionista sanitario, che si svolge a distanza, attraverso una videochiamata in cui il professionista sanitario interpellato fornisce all’altro (o agli altri, se sono di più) le indicazioni per prendere la decisione clinica necessaria o per eseguire correttamente le azioni assistenziali necessarie per il paziente.

La teleconsulenza può svolgersi in due modalità:

  1. In presenza del paziente,
  2. In maniera differita (cioè solo tra professionisti sanitari).

È fondamentale che, durante la videochiamata, sia data la possibilità, se necessario, di condividere tra i vari professionisti i dati clinici, i referti e le immagini riguardanti il caso specifico, come avverrebbe se il consulto fosse eseguito in presenza.

L’attività di teleconsulenza può essere svolta solo su richiesta del sanitario, ma necessita – a livello burocratico – di programmazione, e non può essere utilizzata per sostituire le attività di soccorso.

La teleconsulenza può essere utilizzata anche per pazienti che necessitano solo di attività prestazionale, non sottoposta al processo di valutazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e a Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), oppure per pazienti con presa in carico proattiva da parte dell’Infermiere di famiglia o di comunità (IFoC).

I profili di responsabilità

Le linee guida precisano che “nell’ambito della teleconsulenza, le diverse professionalità intervenute hanno diversi profili di responsabilità rispetto al caso specifico”.

Ciò significa che ogni professionista o medico intervenuto nella teleconsulenza – così come anche in una consulenza tra più professionalità effettuata in compresenza – risponderà dell’esercizio della propria attività professionale, secondo i classici canoni previsti dalla Legge Gelli.

In pratica, tra le linee guida che il medico o il personale sanitario deve rispettare nello svolgimento della propria attività, rientrano anche quelle sul Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare dell’aprile 2022.

Non esistono, ancora, casi di responsabilità medica connessi all’utilizzo (o al mancato utilizzo) di servizi di telemedicina.

Il consiglio, per il professionista sanitario, è quello di adottare, in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento, senza condizionamenti, la scelta clinica che ritiene più opportuna per la difesa della vita e della salute fisica del proprio paziente, attenendosi alle ulteriori linee guida qui descrittevalutando, caso per caso, se il teleconsulto sia o meno uno strumento che può fornire una risposta certa alle necessità cliniche del proprio paziente.

Chi richiede la teleconsulenza

Data la sua natura, la teleconsulenza, in base all’intervento richiesto nel caso concreto, può essere richiesta da diverse tipologie di professionisti:

  • medico,
  • professionista sanitario.

La richiesta di teleconsulenza viene effettuata dall’operatore sanitario che, nel concreto, ne ravvisa la necessità per la cura del proprio paziente, anche nell’ipotesi di pazienti già valutati da UVM con PAI e Presa in Carico (PIC) aperta.

Non è necessario, in questo caso, che venga effettuata la rivalutazione attraverso UVM e la modifica del PAI per l’erogazione della teleconsulenza.

Modalità di attivazione ed erogazione

La richiesta di teleconsulenza può essere presentata in tre differenti modalità:

  1. attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT),
  2. attraverso la centrale operativa dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), ove presente,
  3. in maniera diretta.

La richiesta alla COT è indispensabile quando, per l’erogazione della teleconsulenza, si debba realizzare un raccordo tra servizi diversi, come ad esempio tra l’ospedale e la medicina di territorio.

Quando, invece, si tratta di teleconsulto tra operatori di servizi con procedure già in atto, o con processi di lavoro comuni, la modalità preferibile è quella di un’agenda dedicata e condivisa tra i professionisti.

Per quanto riguarda l’erogazione, la teleconsulenza, stante la sua natura pluridisciplinare, può essere erogata:

  • dal medico,
  • da un altro tipo di professionista sanitario.

Quando la teleconsulenza viene erogata in presenza del paziente, la teleconsulenza avviene durante l’intervento a domicilio.

I supporti tecnici e le informazioni da condividere

La strumentazione tecnica per l’erogazione della teleconsulenza è costituita da:

  • strumentazione di base per effettuare la videochiamata,
  • strumenti per documentare le condizioni cliniche che rappresentano l’oggetto del quesito per cui si richiede il consulto, come dispositivi per gestire e scambiare dati e immagini, per il monitoraggio, la riabilitazione, ecc.

La cartella domiciliare, contenente tutte le informazioni relative alla presa in carico domiciliare del paziente, deve essere resa disponibile al medico e ai professionisti sanitari, tra cui viene realizzata la teleconsulenza, nonché – se presente – a tutta l’equipe domiciliare referente della presa in carico del paziente.

Il quesito per cui si chiede il teleconsulto e la relativa relazione di valutazione devono essere documentati, oppure devono essere riportati nella cartella domiciliare.

La teleconsulenza medico sanitaria, soprattutto se applicata ai pazienti over 65, si rivelerà utile per effettuare diagnosi, prescrizioni e cure sempre più personalizzate.

Il personale sanitario dovrà approcciarsi ai nuovi strumenti di telemedicina senza timore, con fiducia nelle proprie capacità e nella tecnologia: quando il faro dell’attività di un medico è solo ed esclusivamente il benessere e la salute del proprio paziente, l’agire del sanitario è sempre corretto. 

Di: Manuela Calautti, avvocato

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