L’ECM (Educazione continua in medicina) è quel processo tramite cui il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. Prendersi cura dei propri pazienti con un approccio sempre innovativo e con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, è un obbligo deontologico per il professionista sanitario. Il fine è sempre quello di fornire un’assistenza qualitativamente utile, raggiungibile tramite i corsi di formazione ECM, aggiornati costantemente da provider e fornitori. 

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al D.Lgs 502/1992 integrato dal D.Lgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

Dal 1° gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

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Come portare a termine il procedimento di spostamento crediti in autonomia? In questa guida Consulcesi Club tutto ciò che c'è da sapere sul tema per non trovarsi impreparati o non in regola con l'obbligo formativo del triennio in corso e di quelli passati. 

Commissione nazionale ECM

La Commissione nazionale ECM ha la governance del sistema. Con il D.M. del 27 settembre 2022 è stata ricostituita “per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nonché dall’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, è ricostituita presso l’Agenzia per i servizi sanitari regionali la Commissione nazionale per la formazione continua”. Dura in carica tre anni dal suo insediamento. 

Attualmente la presiede il ministro della Salute Orazio Schillaci, affiancato dai vicepresidenti Raffaele Donini (Coordinatore Commissione Salute) e Filippo Anelli (presidente FNOMCeO). All’interno i componenti vengono da Agenas, Conferenza Stato-Regioni, Ordini professionali e Ministero della Salute. 

La Commissione definisce gli obiettivi formativi di interesse nazionale, i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per l’organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione delinea altresì i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi. 

Esistono tre organismi ausiliari della Commissione nazionale ECM: 

  • L’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in sanità. Organismo che verifica la qualità delle attività formative erogate dai provider. 
  • Il Comitato di garanzia per l’indipendenza della formazione continua da interessi commerciali in sanità. Organismoche verifica l’indipendenza dei contenuti Formativi dall’influenza delle Aziende sponsor.  
  • Il Comitato tecnico delle Regioni. Organismo che supporta la collaborazione tra livello nazionale e livelli regionali nel campo della formazione ECM.  

L’AGENAS

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, istituita nel 1993 e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute, svolge i compiti individuati dalla Conferenza Unificata, nonché ogni altro compito previsto dalle disposizioni normative vigenti. Ha subito due interventi di riorganizzazione, nel 2012 e il più recente con la legge di bilancio per il 2018. Il nuovo Statuto, approvato il 18 maggio 2018, la qualifica come “organo tecnico-scientifico del SSN che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano” ai sensi dell’art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.  

Nel campo della Formazione ECM l’AGENAS:  

  • definisce le regole per l’accreditamento dei provider che erogano formazione per garantire un elevato standard qualitativo dei percorsi formativi dei professionisti; 
  • svolge attività di controllo e sanzione rispetto ai temi della trasparenza e dell’indipendenza dagli interessi commerciali degli eventi per garantire migliori risultati e un’offerta sempre più mirata alle esigenze del singolo. 
  • affianca la Commissione ECM nelle azioni di semplificazione e snellimento del sistema ECM, per renderlo più flessibile e in grado di dare risposte concrete all’esigenza di aggiornamento continuo.  

Per l’accreditamento dei provider nazionali, consistente nel riconoscimento da parte della Commissione nazionale che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità, AGENAS gestisce integralmente tutta la procedura di istruttoria amministrativa, garantendo anche ogni necessaria assistenza, con l’utilizzo di strumenti, principalmente informatici, che coniugano l’esigenza di certezza e sicurezza documentale con quella di trasparenza e celerità del procedimento.  

L’accreditamento viene poi rilasciato dalla Commissione nazionale, con apposito provvedimento, a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti definiti dalla normativa. Con il provvedimento di accreditamento, il provider è pertanto abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. 

Il COGEAPS

Il COGEAPS, Consorzio gestione anagrafica della Professioni sanitarie, è l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, ai Collegi e alle rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo loro le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte.  

La certificazione è un atto giuridico, conclusivo di un percorso di formazione ritenuto conforme alle normative vigenti.  

I provider

Il provider ECM è un ente riconosciuto da Istituzione Pubblica come soggetto qualificato nell’Educazione Continua in Medicina e abilitato all’organizzazione di attività formative adeguate al rilascio di crediti. 

Per il processo di accreditamento di un provider ECM è necessario che la Commissione nazionale ECM o la Regione stessa lo abiliti a realizzare attività didattiche per l’ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti ai propri corsi. L’accreditamento si concede su requisiti minimi considerati indispensabili. 

Di norma la Commissione ECM si occupa di accreditare i provider nel cui bacino di utenza siano operatori sanitari provenienti da tutto il territorio nazionale; mentre le Regioni si occupano di accreditare i provider che abbiano sede legale nel proprio territorio e il cui bacino di utenza sia costituito da corregionali.  

L’accreditamento può essere richiesto da un provider ad un solo Ente. Se la richiesta viene respinta, una nuova domanda può essere presentata dopo 12 mesi. L’ accreditamento può essere revocato, in via temporanea o definitiva, se il Provider accreditato viola adempimenti previsti o non rispetta le indicazioni ricevute dall'Ente accreditatore. L’accreditamento può anche essere eventualmente aggiornato, sospeso o vincolato a seguito di cambiamenti di denominazione del Provider. 

Il provider in quanto responsabile dell’obiettività, indipendenza e imparzialità dei contenuti formativi dell’evento adotta un regolamento interno che definisce le modalità per prevenire ed escludere le situazioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Trienni formativi: obblighi e scadenze

Per ogni triennio è confermato l’obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire entro l’ultimo giorno dell’anno di scadenza. 

Vanno tenuti a mente alcuni requisiti fondamentali: 

  • Almeno il 40% (60 crediti ECM) devono essere acquisiti in qualità di discente di formazione accreditata. In questo caso è il Provider ECM che trasmette il report, secondo quanto stabilito, al COGEAPS entro 90 giorni dal termine dell’evento. 
  • Massimo il 60% (90 crediti ECM) può essere maturato tramite: tutoraggio individuale, docenze in eventi ECM, pubblicazioni scientifiche, crediti esteri, sperimentazioni cliniche, autoformazione (max 20%). In quest’ultimo caso il professionista deve comunicare la formazione individuale svolta (pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, autoformazione, sperimentazioni) inserendo direttamente i dati sul portale Co.Ge.A.P.S. 
  • Il numero di crediti acquisiti mediante eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo.

Lo spostamento crediti: cos’è

La procedura di spostamento crediti consiste nel trasportare i crediti ECM acquisiti tramite corsi di formazione dal triennio in cui sono stati effettuati ad un altro precedente in cui non si è raggiunto l'obbligo formativo.

È permessa solo al professionista che non sia certificabile nel triennio precedente a quello in corso e che abbia dunque bisogno di trasferire dei crediti formativi per recuperare la mancanza. Si tratta di un procedimento che il singolo professionista può svolgere autonomamente sulla piattaforma COGEAPS senza dover comunicare nulla al proprio Ordine di appartenenza o all’ente stesso.

La Commissione nazionale ECM già nel giugno 2020 aveva istituito questa procedura per permettere ai professionisti sanitari di spostare i crediti acquisiti verso i trienni 2014-2016 e 2017-2019. Il termine per l’accumulo dei crediti era il 31 dicembre 2021 e quello per completare la procedura di spostamento verso i trienni passati il 30 giugno 2022. 

La particolarità del triennio 2020-2022

Il triennio 2020-2022 è stato molto particolare per la formazione. A causa dell’emergenza Covid-19, il tempo da dedicare ai corsi ECM è stato scarso per i professionisti sanitari. La Commissione ECM, dunque, ha confermato un anno di proroga per l’acquisizione di crediti nel 2021, in contemporanea con l’inizio del nuovo triennio 2021-2022.

A dicembre 2022, la Commissione ha emesso la delibera 2/23 che ha stabilito funzionamento e scadenze della procedura di spostamento crediti per il triennio 2020-2022. Fissando come limite massimo il 30 giugno 2023 per la scadenza della procedura di spostamento, dando modo ai provider di certificare i corsi effettuati dai professionisti e quindi rendere possibile lo spostamento.

L’ultima delibera 6/24 e le novità

Con l’ultima delibera 6/24, la Commissione ECM ha cambiato il termine per lo spostamento crediti al triennio 2020-2022 sul sito CoGeAPS.

Nel testo si legge: “L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per tutti i professionisti che hanno conseguito i crediti entro tale data. Lo spostamento dei crediti è consentito fino al 31 dicembre 2025”. 

Inoltre, la delibera ha chiarito che i crediti utili per lo spostamento sono tutti quelli accumulati entro il 31 dicembre 2023, compresi quelli di corsi che hanno come “data di fine evento” il 2024. L’importante è che siano stati accumulati entro il 2023, che resta il termine ultimo per i crediti del triennio 20-22. 

Guarda il video tutorial per effettuare lo spostamento crediti. 

Le sanzioni

Vediamo i riferimenti normativi. 

D.LGS 30 DICEMBRE 1992 N. 502 Art. 16 - quater. Incentivazione della formazione continua  

  1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.  
  2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.  
  3. Per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio, costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.  

Dal 1° gennaio 2024, dunque, chi non avrà ottemperato all’obbligo formativo del triennio prorogato potrà incorrere nelle sanzioni disciplinari del proprio ordine professionale di riferimento. Sanzioni che si articolano su quattro livelli: 

  • Avvertimento 
  • Censura 
  • Sospensione dall’esercizio della professione (da 1 a 6 mesi) 
  • Radiazione dall’albo. 

La Commissione nazionale ECM direziona gli Ordini per la gestione delle sanzioni sulle singole situazioni di inadempienza. “Nella legge – ha confermato il presidente COGEAPS Roberto Monaco – c’è scritto che spetta alla Commissione decidere come muoversi per chi non ha adempiuto all’obbligo formativo. Senz’altro è una legge e va rispettata, com’è giusto che sia. Noi siamo, come Ordini professionali, sussidiari dello Stato quindi dobbiamo essere aderenti alle leggi”. 

LEGGE N°148/2011 Sanzioni di carattere disciplinare da parte dei singoli ordinamenti professionali. 

La Certificazione ECM in regola è ormai requisito per:  

  • valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale);  
  • valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto);  
  • iscrizione Albo dei Medici Competenti;  
  • impiego nel privato accreditato;  
  • impiego in alcuni Enti Pubblici.  

L’adempimento dei crediti e la copertura assicurativa

La legge Gelli-Bianco (24/2017) prevede un legame fondamentale tra formazione ECM e copertura assicurativa per i sanitari.  

A febbraio 2024 è arrivato, dopo 7 anni dall’emanazione della legge, anche il decreto attuativo che ne conferma la validità in campo assicurativo, firmato dai ministri della Salute Orazio Schillaci, delle Imprese Adolfo Urso e dell’Economia Giancarlo Giorgetti. 

Il ministro Schillaci, in un’intervista a Quotidiano Sanità, ha recentemente dichiarato che alla luce del decreto attuativo, dal 1°gennaio 2026 chi non si troverà in regola con l’obbligo formativo rischierà di rimanere senza copertura assicurativa.   

È previsto, infatti, il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del sanitario assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto almeno al 70% dell’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità.  

Messo il caso, dunque, che un fatto avvenga nel 2026 farà fede l’obbligo formativo assolto nel triennio 2023-25.  

Di: Gloria Frezza, giornalista professionista

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