Anagrafe Nazionale Assistiti: OK dal Garante della Privacy

L’Anagrafe Nazionale Assistiti sostituisce le anagrafi e gli elenchi di cui le ASL sono in possesso e rappresenta il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico, uno degli obiettivi posti dal PNRR.

Sommario

  1. Cos’è l’Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA)? 
  2. Il garante ha espresso parere favorevole al potenziamento del FSE 
  3. Quali sono le novità introdotte dal decreto? 
  4. Qual è il contenuto dell’ANA? 
  5. Dati personali e valutazione del Garante della Privacy 
L’Anagrafe Nazionale Assistiti indica la svolta del modus operandi in Sanità, coniugando al digitale tutte le esigenze relazionali riguardanti gli assistiti per una più facile e immediata comunicazione tra medici, medici e pazienti, strutture e medici e strutture e pazienti.  

Cos’è l’Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA)? 

L’Anagrafe Nazionale Assistiti sostituisce gli elenchi degli assistiti presso le singole aziende sanitarie locali, eliminando il libretto sanitario personale e istituendo una vera e propria banca dati di riferimento. Ad ogni assistito corrisponderà la descrizione di tutti i dati necessari, tra cui domicilio, indicazione del Medico di Medicina Generale e Pediatrica, gli eventuali codici di esenzione. Il risultato è lo snellimento della burocrazia e l’eliminazione di incombenze per l’assistito come, ad esempio, la comunicazione del trasferimento di residenza.  

L’istituzione dell’ANA è stata previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, riguarda l’investimento relativo al potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).


  Questa banca dati permetterà alle ASL di accedere alle informazioni aggiornate sugli assistiti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza. Il decreto con il quale è stato istituito contiene indicazioni del Garante della Privacy in merito a raccolta, trattamento e periodo di conservazione dei dati personali. Gli assistiti potranno accedere online ai loro dati oppure chiedere una copia cartacea all’ASL di competenza.  

Il garante ha espresso parere favorevole al potenziamento del FSE 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato via libera al Ministero della salute sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Autorità privacy nell’ambito di numerose interlocuzioni con il Ministero della Salute, volte a garantire il rispetto della protezione dei dati personali trattati.   Monitoraggio della spesa sanitaria, digitalizzazione in sanità, automazione amministrativa, snellimento burocratico nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Questi sono gli obiettivi che, si auspica, verranno raggiunti con la pratica di questo tipo di Anagrafe che altro non è che una banca dati, ideata e realizzata in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra i risvolti pratici, anche la voglia di assicurare alle singole ASL la disponibilità delle informazioni esatte e aggiornate sugli assistiti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza.   In questo territorio ancora inesplorato, il team legale di Consulcesi è pronto a supportare i medici e tutti coloro i quali abbiano bisogno di un chiarimento.    

Quali sono le novità introdotte dal decreto? 

Innanzitutto, le anagrafi e gli elenchi degli assistiti in possesso delle singole Aziende sanitarie locali vengono eliminate e rimpiazzate così dall’ANA. In secondo luogo, le ASL cessano di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale e, in caso di trasferimento di residenza, l’ANA ne dà immediata comunicazione telematica alle aziende sanitarie locali interessate. In questo modo, l’ASL della nuova residenza prende in carico il cittadino e aggiorna i dati di propria competenza nell’ANA, senza che l’interessato debba fornire ulteriori comunicazioni alle Aziende sanitarie coinvolte.  

Qual è il contenuto dell’ANA? 

Oltre ai dati personali di ciascun assistito, l’ANA contiene le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta e il codice esenzione e il domicilio. All’interno del decreto vi è inserito il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole ASL e le garanzie e le misure di sicurezza. Gli interessati stessi possono accedere in rete ai propri dati personali contenuti nell’ANA e richiederne copia cartacea presso l’ASL competente.  

L’investimento di riferimento riguarda il “Potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico”, previsto dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.


 

Dati personali e valutazione del Garante della Privacy 

Secondo il nuovo Codice della Privacy, alla luce del contenuto normativo che il DPCM di inserimento dell’ANA costituisce, relativamente all’individuazione e alle finalità di trattamento dei tipi di dati e alle azioni che potranno essere eseguite e delle misure che dovranno essere adottate per tutelare i diritti fondamentali degli interessati, il Garante ha espresso parere positivo all’Anagrafe Nazionale Assistiti.  

L’ANA assicura alle singole Asl la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle proprie competenze e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle PA per le relative finalità istituzionali.   Sulla base di questa importante e sostanziale premessa, si basano i profili di privacy relativi alla banca dati di cui stiamo parlando. Sulla base del GDPR (Regolamento EU 679/2016), le anagrafi o banche dati garantiscono l’aggiornamento automatizzati dei dati. Questa è una precondizione necessaria per la realizzazione dell’interoperabilità che il PNRR si è intestato come mission e nella quale le pubbliche amministrazioni giocano un ruolo preminente: consentono il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le strutture centrali, regionali e locali, nonché tra queste e i sistemi dell’Unione Europea, con i gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.   In tale contesto è bene ricordare che il GDPR stabilisce un generale divieto di trattamento dei dati relativi alla salute, divieto che non si applica se sono utilizzati esclusivamente per:  
  1. finalità connesse alla salute (finalità di cura)
  2. per motivi di interesse pubblico o finalità di governo (appunto, il monitoraggio della spesa sanitaria)
  3. per la ricerca nel pubblico interesse
  È soprattutto per questo motivo che è rilevante la funzione e la competenza del Garante chiamato, quotidianamente, a verificare che l’utilizzo dei dati sanitari sia corretto e conforme al quadro normativo.   Leggi anche Nuova banca dati EDS (Ecosistema Dati Sanitari): la strada è ancora lunga
Di: Redazione Consulcesi Club

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