Il tempo sta per scadere per tutti i professionisti sanitari che hanno l’obbligo di mettersi in regola con la formazione. I crediti ECM rappresentano il termometro della formazione e, con la pandemia, nell’ultimo periodo si è prestata molta attenzione al tema.
Con l'Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che costituisce parte integrante dello stesso. Il nuovo Accordo, unitamente all'allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017.
Tuttavia, l'avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al D.Lgs. 502/1992 integrato dal D.Lgs. 229/1999 che avevano istituito l'obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio per tutto il mondo medico e poi delle professioni sanitarie. Un messaggio recepito in maniera forte e chiara e che assume ancor più rilievo alla luce dei fatti che hanno interessato il mondo della sanità globale negli ultimi anni: la formazione continua dei professionisti è fondamentale perché garantisce la qualità delle cure per i pazienti e riduce le casistiche di danno per responsabilità professionale.
La struttura del sistema ECM prevede la durata triennale per ciascuno e l'obbligo formativo standard è pari a 50 crediti all'anno, per un totale di 150 crediti nel triennio, con alcune variabili come quelle relative all’ultimo triennio che invece ne prevede 100. In ogni caso, non ci sono limiti nell’acquisizione dei crediti, ma sono stabilite solo le soglie minime.
In ambito sanitario, è fondamentale sapere che sono previste azioni disciplinari per chi non assolve all’obbligo di formazione continua. È una questione di responsabilità professionale e andrà a investire anche coloro che non hanno fatto abbastanza e che nei prossimi mesi non riusciranno, comunque, a recuperare i crediti.
Cosa succede se non si raggiunge la soglia minima per l’ECM?
Dal punto di vista medico legale e assicurativo, il mancato aggiornamento è rischioso. A livello legislativo, infatti, l’obbligo ECM è codificato nella legge n. 214/2011, che recita testualmente:“La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”.
In ambito sanitario, è fondamentale sapere che sono previste azioni disciplinari per chi non assolve all’obbligo di formazione continua. È una questione di responsabilità professionale e andrà a investire anche coloro che non hanno fatto abbastanza e che nei prossimi mesi non riusciranno, comunque, a recuperare i crediti.
Le tipologie di sanzioni
Le sanzioni stabilite dalla legge, dalla più lieve alla più grave, prevedono per i medici:- Avvertimento, cioè richiamo a non ricadere più nella mancanza commessa
- Censura, una dichiarazione di biasimo per il comportamento tenuto
- Sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi
- Radiazione dall'Albo