Covid-19 fuori dalle polizze? Non sempre!

Sommario

  1. Quali principi contrattuali valgono in caso di infezione da Covid-19 contratta dal personale sanitario in servizio?
  2. Cosa deve contenere una polizza assicurativa?
  3. Come fare a riconoscere i casi in cui è possibile essere risarciti dall’assicurazione?
È in corso la difficile re-interpretazione delle polizze assicurative per infortuni a seguito della pandemia da Covid-19. Le domande più frequenti alle quali rispondere riguardano l’identificazione stessa di ‘infortunio’, portando gli esperti a chiedersi se non una qualsiasi infezione virale, ma l’infezione virale da Covid-19 possa rientrare tra i casi indennizzabili in forza di una polizza infortuni.Per conoscere a fondo la tua polizza ed essere consapevole di coperture e indennizzi contatta Pronto Assicuratore, il nuovo servizio di Consulcesi Club.Tra la maggior parte delle pronunce negative, una del Tribunale di Torino, ha dato seguito all’ammessa CTU accogliendo la domanda degli eredi del defunto. Al Tribunale di Pisa, Roma, Pescara le pronunce sono univoche nel qualificare coronavirus da SARS-CoV2 come una malattia che, quindi, non dà diritto all’indennizzo. Tuttavia, da ultimo, dissente il Tribunale di Torino, secondo il quale il Covid-19 è un infortunio. La pronuncia dello scorso 19 gennaio 2022 ha dato credito alla consulenza tecnica espletata in corso di causa in cui si avvalora la tesi secondo la quale “la causa del contagio da Covid-19 possa considerarsi violenta, in quanto il contatto con l’agente patologico non è dilatato nel tempo e in quanto il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale (…) con un’alterazione dello stato normale di intere parti dell’organismo (in particolare dell’apparato respiratorio), al punto da causare gravissime sofferenze e, alla fine, addirittura la morte del soggetto”.

Quali principi contrattuali valgono in caso di infezione da Covid-19 contratta dal personale sanitario in servizio?

Il principio contrattuale appena citato serve a stabilire e inquadrare la fattispecie secondo tre principi base, facilmente comprensibili e individuabili.

1. Infezione fortuita

L’infezione virale è chiaramente fortuita, non è certamente un atto volontario entrare a contatto con persona infetta e non può esserci un comportamento imprudente: di sicuro non per il medico che – nel caso del Covid- è stato costretto ad un maggior rischio di infezione per dovere professionale – costituzionalmente riconosciuto di solidarietà sociale.

2. Infezione esterna

L’infezione virale, inoltre, è chiaramente esterna (il virus non è una malattia degenerativa del corpo, ma è un fattore lesivo che viene dall’esterno).

3. Infezione come causa violenta

L’infezione virale (ed in ispecie quella da SarsCov 2) è una causa violenta perché il contatto infettante con il virus non è dilatato nel tempo, ma concentrato cronologicamente. Esiste, cioè, un momento concentrato singolo in cui l’infezione viene contratta. È quindi intrinseco alla patologia che la causa sia violenta, cioè concentrata cronologicamente.

Cosa deve contenere una polizza assicurativa?

Una qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta tra privati si basa sulle cosiddette “condizioni generali”. Gli elementi costitutivi che suggellano la volontà delle parti fanno sì che la Parte Assicuratrice si assume un determinato "rischio" ed il Contraente, a seguito del versamento di un "premio" in denaro, si tutela da eventi avversi, non prevedibili, che originano all'esterno della propria persona e che potrebbero colpirlo, in maniera unica e violenta (cioè concentrata nel tempo), nel proprio "corpo" causando lesioni obiettivabili tali che determinino un danno alla sua capacità lavorativa o la morte. In sostanza si tratta di un accordo semplice, chiaro, preciso e non interpretabile unilateralmente. Al Contraente poco importa, né gli compete, dimostrare quale sia la natura ed il meccanismo con cui si sia verificato l'evento, ma spetta identificare e denunciare le lesioni corporali obiettivabili e la causa che "acutamente" le ha determinate. All'Assicuratore, invece, spetta la valutazione preliminare del rischio (con la facoltà di escludere dal Contratto eventi che ritenesse non bilanciati col premio richiesto) e di provare che l’evento denunciato non sia stato fortuito, che sia dovuto o concausato da fattori patologici autonomamente intrinseci all’Assicurato o che la causa derivi da azioni lesive "non concentrate nel tempo", quindi riconducibili – secondo indicazioni preliminarmente individuate, condivise e sottoscritte nelle Condizioni Generali di Polizza - a definizione di "malattia" che, nello stesso Contratto, viene definita esclusivamente come “ciò che non è infortunio”. Va rilevato, inoltre, che l’infezione da Covid-19 non è sempre stata considerata, in ambito Assicurativo Privato, una “malattia”. Infatti, nel recente passato, le compagnie di Assicurazione (nel contesto scientifico associativo dell’ANIA) ne riconoscevano la valenza contrattuale ai fini di “infortunio” e per questo – cautelativamente - ne escludevano specificatamente le conseguenze dirette.

Come fare a riconoscere i casi in cui è possibile essere risarciti dall’assicurazione?

Di certo, non spetta al contraente, ma agli esperti indagare su:
  • Analisi e comparazione di polizze attive
  • Supporto e chiarimenti sulle polizze già stipulate
  • Analisi dei bisogni e guida alla copertura
  • Valutazione dei sinistri.
Resta fermo, sul punto, il parere per il quale l’atteggiamento delle compagnie assicurative così ostativo all’indennizzo non ha alcuna giustificazione che possa ravvisarsi all’interno del contratto, se non per esplicita e manifesta esclusione delle conseguenze dovute all’aver contratto il Covid-19 e non è ammissibile il rigetto unilaterale delle denunce che, invece, dà adito all’attivazione di un Arbitrato medico-legale. Ottima la valutazione del Tribunale di Torino, basata su CTU espletata in corso di causa. Tuttavia, niente va dato per scontato. Al riguardo, va ricordata la celebre sentenza con cui la Cassazione a SS.UU. con sent. n. 5119 del 2002 ha definito l’assicurazione privata contro gli infortuni come un contratto socialmente tipico, la cui disciplina non conosce specifica fonte normativa ma si è progressivamente consolidata nella prassi.Richiedi una consulenza per saperne di più sul servizio Pronto Assicuratore di Consulcesi Club
Di: Redazione Consulcesi Club

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