Quali sono le conseguenze delle dichiarazioni inesatte e reticenti in sede di stipula della polizza assicurativa?

Cosa succede se in sede di stipula di una polizza assicurativa, volontariamente o involontariamente, rendiamo dichiarazioni inesatte o reticenti all’assicuratore? Quali rischi? Una panoramica su quanto stabilisce il nostro ordinamento e quali rischi conseguenti.

Sommario

  1. Cosa stabilisce quindi la legge?
  2. Dichiarazioni inesatte e reticenti: quali conseguenze?
  3. Occhio al questionario che ti sottopone l’assicuratore

Le polizze assicurative sono il salvagente del contraente, ma per arrivare pienamente a questo obiettivo è necessario che l’assicuratore abbia contezza delle necessità del contraente. È per questo che risulta essenziale e preliminare rendere esatte le dichiarazioni che si trasmettono all’assicuratore, affinché questi comprenda a pieno le esigenze e rediga una polizza assicurativa efficace per il cliente.

Identificare il rischio e determinare il giusto premio rappresentano l’optimum in sede di sottoscrizione della polizza assicurativa, tanto che il nostro ordinamento tenta di eliminare la possibile asimmetria informativa che si può creare, grazie all’applicazione della normativa ad hoc.


Sono gli articoli 1892 e 1893 del codice civile che sanzionano, rispettivamente, le dichiarazioni inesatte e le reticenze “con dolo o colpa grave” o “senza dolo o colpa grave”


È chiaro che la ratio legis riguarda valutazioni che l’assicuratore, indagando da solo, non sarebbe in grado di poter fare. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente possono, addirittura, essere causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave, tanto che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose. In tal caso va verificata e accertata la presenza di tre condizioni:

  • Il rischio dell’assicurato sia inesatto o reticente;
  • La rappresentazione del rischio sia avvenuta con dolo o colpa grave;
  • La reticenza o l’inesattezza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore a stipulare il contratto.

Le circostanze annullano la polizza tutte le volte che, in mancanza di inesattezza o reticenza, avrebbero determinato una diversa decisione in ordine al contratto.

Cosa stabilisce quindi la legge?

Nel caso in cui l’assicuratore venga a conoscenza dell’inesattezza e/o reticenza, entro tre mesi da quel giorno deve impugnare il contratto, altrimenti decadrà dal diritto di farlo e il rapporto contrattuale rimarrà in essere. Rimarrà dunque la funzione della polizza di traslare sull’assicuratore il rischio di depauperamento del patrimonio dell’assicurato come conseguenza di fatti o atti giuridicamente considerati fonte di responsabilità con conseguente obbligo risarcitorio nei confronti del danneggiato.


L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un corrispettivo, detto premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. (art. 1882 c.c.)


Dichiarazioni inesatte e reticenti: quali conseguenze?

Tutto comporta delle conseguenze. Quando l’assicurato ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti, pur senza dopo o colpa, l’assicurazione può rifiutarsi di pagare.

Un caso riguardante una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione

Un ultimo caso che possiamo considerare come esempio riguarda il medico che non aveva comunicato all’assicurazione il doppio intervento che avrebbe dovuto compiere per la sostituzione di una protesi appena impiantata. Motivo per cui si è visto rifiutare la copertura assicurativa. Egli – secondo la Cassazione – avrebbe dovuto informare l’assicurazione in virtù dell’obbligo di esattezza delle dichiarazioni, giacché era prevedibile la futura richiesta risarcitoria, giunta dopo la stipula della polizza.

In tal caso, infatti, l’ordinanza del 5 febbraio 2020 n. 11905 ha ribadito che proprio a causa delle dichiarazioni inesatte o delle reticenze dell’assicurato, qualora queste siano rilevanti ai fini della conclusione del contratto, l’assicuratore può chiedere l’annullamento, se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi; oppure può rifiutare il pagamento dell’indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest’ultimo si verifichi entro tre mesi.

Nel caso di specie, nemmeno la clausola claims made è riuscita a “salvare” il medico perché la stessa prevedeva la copertura di sinistri avvenuti prima della stipula della clausola, purché la richiesta risarcitoria avvenisse durante la vigenza del contratto. Il medico, pur essendo consapevole di aver compiuto un doppio intervento per la sostituzione di una protesi appena impiantata, non aveva fornito alcuna comunicazione all’assicurazione. Il fatto è stato inquadrato ai sensi dell’art. 1892 c.c..

Occhio al questionario che ti sottopone l’assicuratore

Per prassi, l’assicuratore utilizza diversi metodi di acquisizioni delle informazioni per poter proporre una polizza su misura e un premio assicurativo valido. Tra questi, la miglior valutazione del rischio è spesso effettuata tramite questionario.

Ciò non significa che qualsiasi domanda contenuta nel questionario sia di per sé determinante del consenso a stipulare la polizza, ma può contribuire a una maggiore valutazione ai fini della “quotazione di un rischio”. Non può, nemmeno per altri versi, costituire un criterio per sanzionare “tout court” eventuali reticenze dell’assicurato, ma è importante prendere in considerazione il suo valore.

Diverso appare il caso, invece, di una risposta reticente o inesatta alla domanda – ad esempio – sull’esistenza di sinistri pregressi, che potrebbero dare luogo a future richieste risarcitorie.

Per non incappare in rischi inutili ed evitare il peggio, è bene affidarsi a compagnie assicurative scrupolose e consultare un legale specializzato sul tema.

Di: Cristina Saja

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