Malpractice medica: la responsabilità erariale dell’infermiere d’equipe

L’infermiere d’equipe è responsabile, così come i medici, del danno erariale derivante dal risarcimento del danno riconosciuto al paziente o ai suoi eredi a causa di malpractice medica.

Sommario

  1. La vicenda
  2. La normativa violata
  3. Come è andata a finire

La vicenda

Il signor A. viene operato presso l’azienda ospedaliera di B. per una neoplasia a carico della vescica; l’intervento viene affidato all’equipe composta dai medici dottor C. e dottor D., dall’anestesista dottor E. e dall’infermiere dottor F. 

Durante il decorso post-operatorio il paziente accusa dei fortissimi dolori addominali; sottoposto a esame rx all’addome, viene riscontrata sull’ala iliaca sinistra una formazione ovalare, ben delimitata, medialmente alla quale si riconosce un’immagine filiforme opaca, riconducibile a una garza laparotomica delle dimensioni di 10 x 15 cm lasciata all’interno dell’addome durante il primo intervento. 

Il signor A. viene perciò sottoposto a un nuovo intervento chirurgico per la rimozione della garza dimenticata. Poco dopo il secondo intervento, però, il paziente, già debilitato dalla patologia neoplastica e dal primo intervento, muore. 

Gli eredi del signor A. intentano una causa civile nei confronti dell’azienda ospedaliera di B. per malpractice, ottenendo un risarcimento del danno pari a Euro 43.788,57. 

La Procura Generale presso la Corte dei Conti agisce nei confronti dell’equipe medica, costituita dai medici dottor C. e dottor D., dall’anestesista dottor E. e dall’infermiere dottor F., per il risarcimento del danno erariale cagionato dalla loro condotta omissiva, cui è conseguito il decesso del paziente. 

La normativa violata

La vicenda si è verificata all’inizio degli anni 2000, durante la vigenza della cosiddetta legge Balduzzi: la struttura sanitaria, all’epoca, era chiamata a rispondere dell’errore dei propri medici secondo i criteri della responsabilità contrattuale, mentre il professionista sanitario rispondeva a titolo di responsabilità extracontrattuale. 

La differenza tra questi due tipi di responsabilità sta nell’onere probatorio a carico del paziente: nel caso di responsabilità contrattuale l’azienda ospedaliera è ritenuta responsabile fino a prova contraria ed ha l’onere di dimostrare la propria innocenza in giudizio, mentre nel caso di responsabilità extracontrattuale il paziente deve dimostrare il preciso errore commesso dal medico (prova molto difficile da fornire). 

All’epoca i pazienti decidevano di agire nei confronti delle aziende ospedaliere, che spesso non riuscivano a dimostrare la non riconducibilità dell’errore medico ai propri professionisti. 

Nel caso che ha riguardato la garza dimenticata all’interno del signor A. dall’equipe, per quanto concerne la responsabilità erariale dei medici e dell’infermiere, la Corte dei Conti ha applicato il principio – costante nella giurisprudenza contabile – in virtù del quale il controllo dei presidi operatori al termine dell’intervento ha lo scopo di fronteggiare un rischio operatorio tipico, grave e ricorrente: quello di lasciare degli oggetti estranei nel corpo del paziente. Questo compito è affidato all’intera equipe, e non al singolo operatore sanitario (sia esso medico o infermiere) proprio per evitare che la pluralità dei difficili compiti che ciascuno deve svolgere, le imprevedibili contingenze di un’attività intrinsecamente complessa come quella chirurgica, la stanchezza o la trascuratezza del singolo operatore sanitario o altre circostanze possano condurre a un errore medico. 

Il criterio adottato per verificare il nesso causale tra il danno subito dal paziente e la condotta omissiva dei componenti dell’equipe, è quello del “più probabile che non”: perciò, se il personale medico e paramedico avesse proceduto a riscontrare il campo operatorio prima della sutura e avesse effettuato il riconteggio delle garze, può ragionevolmente affermarsi che il paziente non avrebbe subito alcun danno. 

L’attività di conteggio delle garze svolta dall’infermiere all’interno dell’equipe operatoria è un adempimento che la giurisprudenza prevalente considera aggiuntivo, che non va certo a sostituire il dovere del chirurgo di accorgersi della presenza di una garza nel campo operatorio.  

Tuttavia, l’infermiere, per legge, è portatore di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, ai sensi degli artt. 2 e 32 della Costituzione:  pertanto, deve tutelare la salute dei pazienti contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità, per l’intera durata del turno di lavoro, e nel corso di un interventi in equipe deve adempiere al proprio obbligo del conteggio delle garze e dei ferri non per sindacare l’operato del medico, bensì per richiamare la sua attenzione sugli errori che percepisce. 

Il rapporto tra medico e paziente, secondo la giurisprudenza in materia di colpa medica, non è qualificabile come un rapporto di subordinazione, bensì come di collaborazione nelle rispettive sfere di competenza: conseguentemente l’infermiere, al pari del medico chirurgo, assume una specifica e autonoma posizione di garanzia in merito alla salvaguardia della salute del paziente, ed ha il dovere di evitare le conseguenze derivanti dal mancato completo sgombero del campo operatorio. 

Come è andata a finire

La Corte dei Conti ha dichiarato la responsabilità dei due medici e dell’infermiere componenti l’equipe medica intervenuta sul paziente A., ripartendo la responsabilità secondo le seguenti percentuali:

  • 35% del danno contestato e pagato dall’azienda ospedaliera, pari a Euro 15.325, in capo ai due medici,
  • 30 % del danno contestato e pagato dall’azienda ospedaliera, pari a Euro 13.136,00, a carico dell’infermiere dottor F.

La posizione dell’anestesista, che è stato assolto, è stata oggetto di un autonomo giudizio innanzi alla Corte dei Conti.

 

Di: Manuela Calautti, avvocato

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