Ferie non godute: coordinatore infermieristico risarcito per 125 giorni

Anche i coordinatori infermieristici hanno diritto all'indennizzo per ferie non godute. Scopri le recenti sentenze e le implicazioni per i dipendenti pubblici.

Sommario

  1. Ferie non godute per carenza di organico: il caso di un coordinatore sanitario in pensione
  2. Ferie non godute e indennizzo negato: l'inquadramento normativo
  3. Il diritto alle ferie non godute: il Tribunale rafforza la tutela del lavoratore e la compensazione economica
  4. Ferie non godute: risarcimento di oltre 13 mila euro per il coordinatore infermieristico

Ancora un segno positivo nella lunga battaglia per il riconoscimento dell’indennizzo per le ferie non godute a favore del personale sanitario del pubblico impiego. 

Questa volta la pronuncia favorevole arride ad un coordinatore infermieristico che, andato in pensione nel 2018, ha aperto un contenzioso contro la propria azienda sanitaria, ottenendone la condanna al pagamento del previsto emolumento economico per gli oltre 125 gg. di riposo non goduti durante il servizio. 

La Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1557/2024, ha infatti definitivamente accolto la domanda di monetizzazione delle ferie non godute presentata dal dipendente, definendo la controversia sulla scorta della sola produzione documentale presente agli atti e delle allegazioni presentate dalle parti. 

Ferie non godute per carenza di organico: il caso di un coordinatore sanitario in pensione

La questione portata all’esame del Giudice è relativa ad un coordinatore delle professioni sanitarie che, entrato in quiescenza nell’agosto del 2018, sosteneva di non aver potuto godere di un consistente numero di giorni di ferie retribuite a causa della cronica carenza di organico, in cui versava la struttura presso la quale prestava servizio, per cui il mancato godimento non poteva essere imputato ad una sua scelta volontaristica, bensì ad esigenze organizzative imputabili alla stessa azienda datrice di lavoro.

Di contro, l’amministrazione pubblica, che già aveva respinto la preventiva richiesta economica avanzata stragiudizialmente, manteneva l’assunto atteggiamento di chiusura, opponendo alla domanda l’impossibilità di dare corso ad alcun pagamento, stante il divieto impostole dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012.

Ferie non godute e indennizzo negato: l'inquadramento normativo

Verificate le opposte posizioni assunte dalle parti, il Tribunale ha compiutamente descritto il quadro normativo applicabile, soffermandosi altresì sulle specifiche pattuizioni contenute nel CCNL 2016-2018, in vigore al tempo della cessazione del rapporto di lavoro. 

Ciò posto, si è quindi fatto espresso richiamo alla previsione contenuta nell’art. 5, comma 8, D.L. n. 95/12 (peraltro, invocata dalla stessa difesa dell’Azienda per giustificare il mancato riconoscimento della monetizzazione), secondo cui “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione……..sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”, ciò dovendo trovare applicazione “anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.…”. 

Il diritto alle ferie non godute: il Tribunale rafforza la tutela del lavoratore e la compensazione economica

ll focus del magistrato si è quindi spostato sull’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità riguardo al precitato divieto normativo, ricordando sia il contenuto della decisione di costituzionalità (Corte Cost. 95/2016), con cui veniva esclusa la possibilità di considerare perduta la monetizzazione nei casi di mancato godimento incolpevole, sia il montante giurisprudenziale, anche comunitario, che di fatto andava sempre più rafforzando le tutele del lavoratore e che, di fatto, risulterebbero vanificate se, alla cessazione dal servizio, venisse impedita qualsivoglia compensazione economica. 

Tutto questo per poi esprimere piena condivisione rispetto ai più recenti approdi giurisprudenziali (Cass. Civ., Sez. Lav., 21780/2022) che, proprio su questo tema, sono giunti ad affermare che: 

  • le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore, a cui corrisponde l’obbligo datoriale; 
  • il diritto al riconoscimento di un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è parte integrante del diritto alle ferie annuali retribuite;  
  • è sempre il datore di lavoro a dover dimostrare di aver adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite; 
  • la perdita del diritto alle ferie e, quindi, alla conseguente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro si determina soltanto nel caso in cui il datore di lavoro fornisca valida dimostrazione di avere invitato, se necessario formalmente, il lavoratore a godere delle ferie, di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 

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Verificato come dal contenuto della risposta inviata dall’amministrazione aziendale emergesse chiaramente la circostanza per cui l’ex coordinatore infermieristico non aveva potuto fruire dei previsti periodi di riposo a causa delle persistenti gravi carenze di organico, il Giudice ha quindi concluso il suo ragionamento riconoscendo il diritto del ricorrente a ricevere il corrispettivo finanziario per gli oltre  125 di ferie non goduti, così condannando l’Azienda al pagamento in suo favore dell’importo complessivo di oltre 13 mila euro, inclusi interessi legali e rimborso delle spese di giudizio sostenute.  

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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