Ferie non godute: il diritto alla monetizzazione spetta anche agli eredi

Scopri il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per gli eredi dei medici deceduti. Informazioni utili su procedure e diritti legali.

Sommario

  1. Le linee guida per richiedere la monetizzazione delle ferie non godute
  2. Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute non si perde automaticamente
  3. Il diritto alla monetizzazione delle ferie e gli eredi del medico deceduto

La questione della monetizzazione delle ferie non godute durante il servizio non riguarda esclusivamente coloro che, per qualsiasi ragione, hanno concluso il loro rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria, ma anche gli eredi di quei dirigenti medici che, purtroppo, sono improvvisamente deceduti.

Ciò può avvenire sia nel corso del lavoro che, in altri casi, quando il dipendente è già entrato in fase di quiescenza, per cui ci si chiede che cosa accade al diritto vantato dal congiunto: è possibile per gli eredi attivarsi per recuperare l’indennizzo per le ferie non godute?

E che non si tratti di somme modeste è dimostrato dal fatto che gli indennizzi superano il più delle volte le decine di migliaia di euro, dovendosi considerare l’importo lordo della retribuzione percepita dal professionista durante il servizio, per il numero (spesso molto consistente) di giorni di riposo di cui costui non ha potuto fruire durante il servizio.

Le linee guida per richiedere la monetizzazione delle ferie non godute

Nel corso degli ultimi anni, sulla spinta sempre più pressante della Corte di Giustizia Europea, la giurisprudenza del nostro paese si è definitivamente aperta al riconoscimento dell’indennizzo, riducendo drasticamente l’ambito di applicazione del divieto di monetizzazione sancito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, considerato ormai alla stessa stregua dell’eccezione rispetto alla regola generale che consente l’incameramento dell’indennizzo.

I principi generali che si sono andati via via consolidando sono, in estrema sintesi, i seguenti:

  • il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite è principio particolarmente rilevante per il diritto sociale dell’Unione che non può essere derogato, con relativo impegno degli Stati membri a dargli attuazione nei limiti previsti dalla direttiva 2003/88
  • il diritto alle ferie annuali rappresenta soltanto una delle due componenti di questo diritto, che include pertanto anche quello di ricevere un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro
  • l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce espressamente al lavoratore il diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti, dovendosi considerare contrarie normative o prassi nazionali che prevedano che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non riceva alcun compenso economico per quei giorni di ferie di cui non abbia potuto fruire prima del termine del rapporto
  • gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie sono contrari agli obbiettivi sociali previsti dal diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite
  • è contraria alla normativa comunitaria qualsiasi disposizione o prassi nazionale che preveda la perdita automatica dell’indennizzo per le ferie annuali retribuite, senza che vi sia la possibilità di verificare che il lavoratore, riconosciuta parte debole del rapporto, abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto
  • il datore di lavoro deve assicurarsi concretamente ed in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in condizione di fruire del periodo di ferie retribuite invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee allo scopo per l’interessato – del fatto che, se non ne fruisce, queste ferie verranno definitivamente perse
  • il diritto al ricevimento dell’indennità finanziaria è sottoposto unicamente alla presenza di due condizioni, ossia la cessazione del rapporto di lavoro ed il mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è concluso
  • non potendosi ammettere altre condizioni cui vincolare la legittimità della richiesta di indennizzo, deve considerarsi del tutto irrilevante a tal fine che il lavoratore abbia o mano richiesto al datore di lavoro di poter fruire delle ferie residue prima della cessazione del rapporto
  • l’eventuale ruolo apicale rivestito dal dirigente medico non incide sul riconoscimento dell’indennità quando, nel decidere di prendere le ferie, costui deve comunque tener conto dell’organizzazione aziendale
  • l’onere della prova incombe sul datore di lavoro per cui, se non è in condizione di dimostrare di aver effettivamente consentito al lavoratore di fruire del detto periodo, l’automatica estinzione ed il correlato mancato pagamento dell’indennità sostitutiva dovranno considerarsi comportamenti assunti in violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88
  • il motivo per cui il rapporto di lavoro sia concluso non ha alcuna incidenza sul suo diritto del lavoratore al percepimento dell’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite per cui, anche nel caso in cui decida volontariamente di interrompere il rapporto, mantiene la possibilità di ricevere il pagamento dell’indennizzo
  • il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute si prescrive nel termine di 10 anni, che inizia a decorrere dal giorno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute non si perde automaticamente

Alla luce di tutti questi principi, ne consegue come si debba considerare particolarmente circoscritto il perimetro dei casi in cui il lavoratore potrebbe correre il rischio di veder sfumare la possibilità di ottenere la monetizzazione delle ferie non godute durante il rapporto di lavoro, essendo interamente in capo all’azienda la prova rigorosa del fatto che, durante questo periodo, il lavoratore sia stato messo nelle migliori condizioni per poter fruire del suo diritto, avvertendolo per tempo e formalmente che l’eventuale mancato godimento del periodo di riposo stabilito, avrebbe potuto comportare la perdita definitiva del beneficio, anche in forma pecuniaria al momento della cessazione del rapporto.

Poco importa il motivo per cui il rapporto di lavoro sia venuto a conclusione, ciò che rileva è soltanto il fatto che risulti dimostrato che, a fronte di una condotta aziendale coerente con quanto precede, il dipendente si sia deliberatamente astenuto dal godere del periodo di ferie nella piena consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli che ne sarebbero derivate.

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Il diritto alla monetizzazione delle ferie e gli eredi del medico deceduto

La questione della monetizzazione delle ferie non godute pone anche un’altra questione: in caso di prematuro decesso del titolare del diritto al pagamento dell’indennità, cosa possono fare gli eredi?

Ebbene, considerato nel suo aspetto finanziario, il diritto alle ferie annuali retribuite maturato da un dirigente medico nel corso del rapporto di lavoro ha natura prettamente patrimoniale e, in quanto tale, è sempre destinato a confluire nel suo patrimonio.

Ne consegue che, in caso di premorienza (durante la vigenza del rapporto o dopo la sua cessazione) dell’interessato, il diritto mantiene inalterato il suo contenuto ed i suoi effetti, per cui coloro, a cui il patrimonio ereditario è devoluto per via successoria, subentrano anche nell’esercizio delle tutele necessarie a garantire l’effettività del godimento monetario dell’indennizzo spettante al loro congiunto (CGUE, Grande Sezione, sentenza del 6/11/2018 C-569/16 e C-570/16).

Conclusivamente, l’insorgere del diritto all’indennità finanziaria per le ferie non godute dal dirigente medico è dunque trasmissibile ai suoi eredi in via successoria, che pertanto potranno legittimamente invocarne il pagamento che andrà a confluire nell’asse ereditario.

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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