Chirurgia estetica e malpractice: conosci le responsabilità professionali “straordinarie”?

Circoscrivendo l’ambito esclusivamente alla chirurgia estetica, approfondiamo sia la questione dell’obbligo di risultato, associato a quello di mezzi, presente in questi casi, sia all’aggravamento dell’onere informativo a carico del professionista rispetto al cliente.

Sommario

  1. Gli ambiti distinti della chirurgia plastica ed estetica
  2. L’obbligo di risultato per la chirurgia plastica
  3. Il dovere di informazione verso il paziente
  4. I danni risarcibili al paziente negli interventi di chirurgia estetica

La sempre più diffusa pratica del ricorso ad interventi di chirurgia per il miglioramento del proprio aspetto fisico, oltre al notevole ampliamento del mercato dell’offerta, ha fisiologicamente portato ad un’impennata delle contestazioni di responsabilità da parte di pazienti che, rimasti insoddisfatti dell’esito dell’intervento a cui si sono sottoposti, invocano dal professionista incaricato il risarcimento dei danni provocati, oltre al rimborso del compenso pattuito.

Gli ambiti distinti della chirurgia plastica ed estetica

Presupposto fondamentale nel diritto è quello di stabilire con esattezza i contorni definitori di una determinata attività, così da evitare sovrapposizioni con altre ipotesi, magari simili ma non identiche, che potrebbero ingenerare confusione circa l’applicabilità o meno di istituti giuridici tipici della responsabilità sanitaria.

Riprendendo la classificazione classica, questa tipologia di interventi chirurgici viene suddivisa in: 

  1. operazioni di chirurgia plastica che mirano alla ricostruzione di tratti anatomici lesionati da eventi infortunistici (cd. chirurgia plastica riparativa);
  2. operazioni di chirurgia plastica praticati per correggere imperfezioni naturali presenti sul corpo del soggetto (cd. chirurgia plastica ricostruttiva);
  3. operazioni di chirurgia plastica che mirano al raggiungimento di uno standard psicofisico desiderato dal paziente (cd. chirurgia estetica).

La chirurgia estetica in senso stretto rientra nell’ultima categoria poiché, in questo caso, l’interesse giuridico sottostante il rapporto contrattuale, che si viene ad instaurare tra medico e cliente, è diretto soprattutto al perseguimento di un obiettivo, con conseguenziali riflessi sia in termini di accertamento della responsabilità del professionista per il mancato raggiungimento del risultato sperato, che di individuazione dei contenuti dell’obbligo informativo su di sé gravante.

L’obbligo di risultato per la chirurgia plastica

In genere, la responsabilità sanitaria risponde all’obbligo della struttura e dei professionisti coinvolti di mettere a disposizione tutti gli strumenti, inclusa la competenza e capacità degli stessi operatori, idonei allo svolgimento della prestazione di cura nel suo complesso, non avendo di mira direttamente il raggiungimento del risultato connesso.

Questa distinzione fra obbligazione di mezzi e di risultato è andata, in realtà, via via sfumando i suoi originari confini, perdendo in alcuni casi perfino di valore giuridico, ma ciò non toglie che nell’ambito della chirurgia estetica il risultato continua ad esercitare un certo peso sull’accertamento della responsabilità del medico.

Infatti, come talvolta rimarcato dalla giurisprudenza che si è occupata di interventi di chirurgia puramente estetica, il professionista che fornisca questa tipologia di prestazione non è tenuto unicamente alla cura del paziente, quanto piuttosto alla ricerca di un miglioramento delle sue condizioni fisiche.

Questo fa sì che il giudizio di responsabilità dovrà tener conto, non soltanto dei mezzi utilizzati dal sanitario nell’esecuzione della prestazione chirurgica, ma anche del raggiungimento del risultato auspicato, posto come quest’ultimo costituisca, di regola, la ragione che ha effettivamente spinto il paziente a stipulare il contratto sottoponendosi all’intervento praticato andando, in tal modo, a costituire la causa del contratto (Trib. Civ. Milano n. 8243/17).

Si ritiene, infatti, che nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, lo specialista possa assumere sia la tipica obbligazione di mezzi che, laddove concordato con il cliente, una obbligazione di risultato, coincidente con l’obiettivo estetico perseguito, da intendersi però non come dato assoluto, ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie.

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Il dovere di informazione verso il paziente

Altro aspetto peculiare degli interventi di chirurgia di natura strettamente estetica riguarda, inoltre, il contenuto dell’obbligo di informazione gravante sul professionista che, diversamente da quelli cd. ordinari (ovverossia quelli diretti alla cura della salute in senso generale) dove si è tenuti ad illustrare al paziente i benefici, le modalità di intervento, l'eventuale scelta tra tecniche diverse ed i rischi prevedibili, implica anche l’onere di riferire al paziente circa le realistiche possibilità di successo dell’intervento, illustrando compiutamente se e quale sarà l’effettivo miglioramento dell’aspetto fisico conseguente al trattamento chirurgico concordato.

Questo dovere di informazione è quindi particolarmente significativo nella chirurgia estetica, perché il medico specialista è tenuto a prospettare in termini di probabilità logica e statistica al cliente la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico, che si ripercuota favorevolmente anche sulla sua vita professionale e di relazione.

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Ne discende, allora, che il miglioramento a cui tende (ed in questo risiede il contenuto del risultato sperato) il paziente assume decisiva rilevanza sulla scelta di sottoporsi o meno all’intervento per cui, venendo in rilievo nella maggioranza dei casi interventi di natura non necessaria, va da sé come questo obbiettivo – e le sue implicazioni – debbano essere adeguatamente illustrati, evidenziandosi in modo dettagliato e preciso i concreti effetti realisticamente perseguibili (Trib. Civ. Firenze n. 1119/24).

Con specifico riferimento agli interventi di chirurgia estetica, il consenso deve dunque formarsi non solo sui potenziali rischi connessi all'intervento e rispettivamente alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente (Trib. Civ. Bari n. 4075/2023).

I danni risarcibili al paziente negli interventi di chirurgia estetica

In casi di riconosciuta responsabilità del chirurgo estetico, diverse possono essere le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento, senza peraltro dimenticare che, in presenza di apposita domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento, è altresì possibile richiedere la restituzione del compenso pattuito per l’intervento, che pertanto dovrà essere rimborsato al cliente.

Risultano poi risarcibili, previa congruente dimostrazione dei presupposti costitutivi, i pregiudizi estetici prodotti dall’erroneo intervento, l’eventuale compromissione psico-fisica derivata (lesioni medico-legalmente accertate), inclusa (se provata) l’eventuale strutturazione psicologica del disagio patito, i costi assunti (o da sostenere) per sottoporsi ad un secondo intervento nel tentativo di ridurre od eliminare le conseguenze negative dell’intervento errato ed infine eventuali ulteriori pregiudizi di natura patrimoniale, legati sia ad ulteriori costi sostenuti ovvero a perdute possibilità di guadagno, magari legate ad opportunità lavorative sfumate a causa del mancato raggiungimento del l’obbiettivo estetico prefissato.

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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