Danno erariale per medici e infermieri in caso di responsabilità professionale

Sommario

  1. Il caso presentato alla Corte dei Conti
  2. Valutazione dell’ufficio medico legale del Ministero della salute
  3. Le richieste della Procura regionale
  4. La decisione della Corte dei Conti

La responsabilità erariale contestabile ai professionisti sanitari dipendenti pubblici viene spesso sottovalutata, ma può accadere che soprattutto nei casi in cui il danno sofferto dall’ente sia rilevante venga contestata e dunque il professionista si debba difendere, non solo dal paziente ma dallo stesso ente per cui lavora. Ma i limiti per poter eccepire questa responsabilità sono molto specifici. 

Il caso presentato alla Corte dei Conti

La Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte ha agito per responsabilità amministrativa nei confronti di undici convenuti, medici ed infermieri dell'Ospedale San Giovanni Battista di Torino intervenuti a vario titolo nel trattamento di un paziente che aveva riportato danni fisici a seguito di un intervento di laminectomia a causa di un ritardato monitoraggio postoperatorio e quindi di una tardiva diagnosi in relazione alla necessità di un ulteriore intervento. A seguito del contenzioso istauratosi tra il paziente e l'Azienda Ospedaliera e il relativo accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. avanti il Tribunale di Torino le parti erano giunte ad una transazione per euro 360.000.

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Valutazione dell’ufficio medico legale del Ministero della salute

La Procura regionale ha quindi richiesto un parere all'Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute per comprendere le reali responsabilità dei professionisti sanitari coinvolti. Il parere definitivo depositato a novembre 2020 riportava che il secondo intervento fosse avvenuto in un tempo ragionevole in considerazione degli accertamenti da eseguire, ma che invece vi erano delle perplessità sulla somministrazione del farmaco antitrombotico nel pomeriggio dello stesso giorno del primo intervento, ossia prima che fossero trascorse dodici ore, come invece indicato dall'AIFA, anche se nella cartella clinica, vi era un’annotazione, di competenza del medico, ancorché non firmata, di riprendere la terapia antitrombotica dal giorno successivo. Si ravvisavano quindi profili di colpa nel personale paramedico preposto alla somministrazione della terapia farmacologica, evidenziando allo stesso tempo che non risultavano documentate la trasmissione delle istruzioni da parte del personale medico, né procedure di verifica e controllo.

Le richieste della Procura regionale

La Procura regionale dunque riprendendo i contenuti del parere  e rilevando una tenuta disordinata e caotica delle cartelle cliniche, ha chiamato in corresponsabilità il personale medico e quello infermieristico in forza presso il reparto interessato chiedendo  la condanna dei convenuti al pagamento in favore e dell'A.O. e della Regione Piemonte dell'importo di 360.000 euro a titolo di risarcimento del danno erariale indiretto, secondo diverse percentuali di responsabilità: il 60% a carico degli infermieri e il restante 40%. dei medici, con ulteriore responsabilità sussidiaria della coordinatrice del personale infermieristico e dei medici anestesisti.

La decisione della Corte dei Conti

La Corte del Conti ha rilevato che ai sensi dell'art. 1, co. 1 l. n. 20/1994 “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave”.

Perciò è necessario che sia individuabile il dipendente, inteso come persona titolare del rapporto di servizio, cui estendere l'indagine diretta ad accertare gli elementi costitutivi della responsabilità (in primis nesso di causalità ed elemento soggettivo, nelle forme del dolo o della colpa grave), essendo esclusa la possibilità, in materia di responsabilità amministrativo-contabile del dipendente pubblico, di far ricorso ad una nozione di responsabilità o colpa d'apparato. Nel caso di specie in particolare aldilà delle varie eccezioni difensive dei soggetti rileva indubbiamente l’impossibilità di ricondurre la responsabilità ad un soggetto specifico.

Di: Redazione Consulcesi Club

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