Nuova condanna della Cassazione allo Stato che non ha pagato la borsa di studio ai medici ex specializzandi. Il caso riguarda numerosi camici bianchi che hanno frequentato corsi di specializzazione prima del 1991 senza ottenere alcuna remunerazione e che si son visti rigettare la richiesta in primo e secondo grado perché mancava la prova della frequenza continuativa ed esclusiva del corso di specializzazione.
La sentenza della Suprema Corte
La Suprema Corte, attraverso la sentenza n. 5781 depositata l’8 marzo 2017, ribadisce che "il medico specialista che, essendosi iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991 e non avendo percepito alcuna remunerazione durante il corso, domandi il risarcimento del danno da mancata attuazione delle Direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, non è tenuto a provare che il corso frequentato fosse esclusivo ed a tempo pieno, ma deve solo provare di avere frequentato un corso di specializzazione senza essere stato remunerato". Questa sentenza toglie dunque ai professionisti che hanno intrapreso un ricorso per il risarcimento, o che hanno intenzione di farlo, un ulteriore onere di prova.
Nel caso esaminato, la Corte afferma che gli ex specializzandi, iscritti al corso di specializzazione prima del 1991, non devono provare la continuità ed esclusività del corso che hanno frequentato in quanto tali requisiti erano richiesti da una normativa europea (Direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE) che è stata attuata soltanto dopo l’inizio del corso. Un’ottima notizia dunque, che conferma la corretta interpretazione della giurisprudenza su questo argomento.
Prima dell'emanazione del d.lgs. 8.8.1991 n. 257 di attuazione, tardiva e non esaustiva, delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, non esisteva una normativa uniforme e le università erano libere di organizzare corsi di specializzazione anche non esclusivi e non a tempo pieno. Per questo motivo, come stabilito dalla Corte non si può pretendere dal medico che ha frequentato corsi di specializzazione iniziati prima del 1991 la prova che il corso frequentato era esclusivo e a tempo pieno, in quanto queste caratteristiche non erano richieste prima del 1991. Il motivo è che risulterebbe davvero ingiustificato pretendere dallo specialista la prova di avere frequentato corsi aventi caratteristiche non richieste dalla legge all'epoca in cui li svolse, e per di più la cui mancata previsione dipendeva proprio dall’inadempimento dello Stato rispetto agli obblighi comunitari.