Rimborso rette di degenza RSA per pazienti affetti da Alzheimer: requisiti e procedure

I presupposti per la domanda giudiziale di rimborso della retta di ricovero in RSA dei malati di Alzheimer.

Sommario

  1. L’inscindibilità delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali
  2. L’importanza della valutazione medico-legale
  3. Il ruolo delle strutture RSA e della documentazione richiesta
  4. Come agire per presentare la domanda di rimborso
  5. Domanda di rimborso rette Alzheimer: quale deve essere l’oggetto

Negli ultimi anni, si è andato consolidando il principio per cui le prestazioni socioassistenziali, che risultino "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie, sono incluse in quelle a carico del Sistema Sanitario Nazionale e, come tali, sono assoggettate al regime della gratuità.

Questo ha portato ad affermare, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza (Cass. Civ. n. 26943/2024), la nullità di tutti quegli accordi negoziali che implichino, a fronte del ricovero del paziente affetto da Alzheimer o da altre patologie neurodegenerative, l'impegno assunto direttamente dal fruitore del servizio, ovvero da un suo congiunto, al pagamento della retta, non essendo la prestazione economica effettivamente dovuta. 

L’inscindibilità delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali

Le prestazioni socioassistenziali di rilievo sanitario sono, per effetto del principio di diritto ripetutamente affermato dalla Cassazione (da ultimo, Cass. Civ. n. 4752/2024), incluse in quelle a carico del SSN laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali.

Con specifico riferimento ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, si è osservato che le prestazioni offerte durante il ricovero del malato presso un istituto di cura devono qualificarsi come attività sanitarie, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985 , alla tutela della salute del cittadino; ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Comune". 

Dunque, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le prestazioni di altra tipologia debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito. In tal caso l'intervento sanitario e socioassistenziale deve quindi intendersi, nel suo complesso, interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, la corretta e completa esecuzione del programma terapeutico secondo un piano di cura personalizzato.

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L’importanza della valutazione medico-legale

Il primo passo per presentare una domanda di rimborso delle rette di degenza per un paziente affetto da una malattia neurodegenerativa consiste nell’acquisizione, sulla scorta della documentazione sanitaria disponibile e delle certificazioni anche amministrative rilasciate, di una valutazione medico-legale che certifichi la natura della malattia, con relativa indicazione dello stadio di gravità, e le prestazioni complessivamente ricevute dallo stesso durante il ricovero. 

È infatti necessario dimostrare che le cure erogate durante il periodo di degenza nella RSA, rientrino a pieno titolo nella categoria delle cd. “prestazioni sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, che, come stabilito dalla costante giurisprudenza di legittimità, devono essere poste interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Questa valutazione si basa su documenti clinici, cartelle sanitarie e relazioni del personale medico ed infermieristico della struttura RSA, che tendono ad evidenziare come i trattamenti di cui necessita il paziente sono strettamente correlati alla tutela della sua salute, assumendo così una rimarcata prevalenza su quelli di natura prettamente alberghiera, comunque erogati dalla struttura residenziale.

Il ruolo delle strutture RSA e della documentazione richiesta

Le RSA sono tenute a fornire dettagliate relazioni sulla tipologia di prestazioni erogate favore dei propri degenti, mantenendo un diario clinico ed infermieristico dove risultino analiticamente riportati, in modo chiaro e comprensibile, tutti i dati vitali del paziente rilevati durante la degenza e ciascun trattamento sanitario eseguito, con relative complicanze/miglioramenti scaturiti. 

Tuttavia, non sempre queste informazioni sono immediatamente disponibili, rendendo necessaria un’azione diretta da parte del paziente o dei suoi stretti congiunti per richiedere all’amministrazione della struttura la consegna, in copia conforme agli originali, dei seguenti documenti:

  • La cartella clinica completa del periodo di ricovero.
  • Il piano terapeutico personalizzato, che deve attestare la necessità di interventi sanitari specifici.
  • Le fatture e ricevute relative ai pagamenti effettuati.

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Come agire per presentare la domanda di rimborso

p style="text-align: justify;">Una volta raccolta tutta la documentazione, il paziente od i suoi familiari (eventualmente, nel rivestito ruolo di tutore legale, qualora nominato) possono procedere, con l’ausilio di un professionista legale esperto del settore, nei confronti della ASL competente per richiedere il rimborso delle rette illegittimamente versate con le seguenti modalità:

  • Richiesta in via stragiudiziale: si tratta di una diffida inoltrata a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno, oppure via Pec, con cui viene formulata la domanda di rimborso, corredata dalla documentazione sanitaria e contabile disponibile. 
  • Mediazione facoltativa: è sempre possibile, senza che costituisca presupposto obbligatorio per l’eventuale azione giudiziale, condurre le controparti davanti ad un organo di mediazione per ricercare una soluzione bonaria della questione, evitando così il contenzioso.
  • Azione giudiziaria: In caso di mancata risposta o rifiuto da parte dell’Azienda sanitaria competente, si renderà necessario proseguire giudizialmente notificando ai soggetti individuati come legittimati passivi dell’azione apposito atto processuale secondo le forme ed i modi previsti dal codice di rito.

L’azione sarà incardinata presso il Tribunale territorialmente competente e potrà essere intrapresa sia dal malato (qualora ancora dotato di capacità d’agire), dai soggetti cui è stata conferita la tutela, sia infine dai familiari (qualora siano a loro carico gli esborsi sostenuti per il pagamento delle rette).

Domanda di rimborso rette Alzheimer: quale deve essere l’oggetto

L’iniziativa stragiudiziale e/o giudiziale intrapresa ha duplice lo scopo sia di veder riconosciuto il diritto a non pagare le rette per la degenza del malato presso la struttura in questione, con conseguente ribaltamento dell’onere a carico dell’ente pubblico a ciò depositato, sia quello di ottenere, laddove siano stati già corrisposte somme a tale titolo, il rimborso di quanto indebitamente percepito dalla RSA convenuta.

Con l’ausilio di un legale esperto in materia, coadiuvato da un medico-legale, occorrerà quindi acquisire tutta la documentazione sanitaria disponibile, unitamente alla certificazione attestante la patologia del malato, l’autorizzazione al ricovero in RSA con relativa dichiarazione di soggiorno, nonché infine le ricevute dei pagamenti effettuati per conto del soggetto ricoverato.

Sarà poi opportuno valutare se formulare, in sede giudiziale, un’apposita istanza di ammissione delle Consulenza Tecnica d’Ufficio volta a dimostrare l’effettivo stato clinico del degente e la natura delle prestazioni di cui necessitava durante il ricovero presso la struttura. 

La prescrizione dell’azione è decennale trattandosi di ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 del codice civile.

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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