Come viene quantificato il danno biologico conseguente ad una responsabilità medica? A stabilire con precisione i criteri di indennizzo è la ormai nota Legge 24/2017, la cosiddetta Legge Gelli-Bianco. In particolare, è l’Art.7 a disciplinare tale aspetto.
In esso si legge che il “ può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.”
L’inabilità temporanea, totale o parziale
Il danno biologico temporaneo è liquidato considerando un importo diario pari a 54,80 € – sempre come specificato nel già citato decreto MIMIT – se l’inabilità è totale; se invece l’inabilità è da considerarsi inferiore al 100%, la liquidazione avverrà in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Il risarcimento dei danni biologici di non lieve entità
Come anticipato, l’Art.138, che tratta il danno biologico di non lieve entità, rimanda – al fine del computo dell’indennizzo – a tabelle uniche nazionali non ancora emanate. In attesa dell’emittendo decreto, che dovrebbe sanare la situazione, a far da criterio guida sono le tabelle emanate dai tribunali, in particolar modo quelle del Tribunale di Milano.
A prescindere da come saranno strutturate le nuove tabelle uniche nazionali, va da sé che il professionista sanitario ha la necessità di avere coperture di responsabilità civile professionale adeguate a tutelarlo da ogni imprevisto e rischio possibile. A tal proposito, è sempre opportuno richiedere una consulenza assicurativa qualificata, ad esempio fissando un appuntamento con un membro dello staff di SanitAssicura.