Malasanità: quale tutela per i medici?

Sommario

  1. Sei un medico o un professionista sanitario, cosa è meglio fare?
  2. Le ultime novità in tema di responsabilità medica
  3. Quando il medico è esente da responsabilità?
  4. Cosa si intende per errore medico?
  5. Esistono diverse tipologie di errore medico
Additare il medico come ‘responsabile’ di un ipotetico errore corrisponde ad affermare che il professionista sanitario – sia esso medico, infermiere o altro professionista sanitario più generalmente inteso – ha compiuto errori, omissioni, violazioni di obblighi che sono causa di un evento dannifico a danno del paziente. Il principio di ‘sicurezza delle cure’ ben delineato dalla Legge Gelli-Bianco, la n. 24/ 2017, e la presunzione di innocenza più correttamente inteso come ‘presunzione di non colpevolezza’ sancito dall’art. 27 comma II della Costituzione vanno rammentati e ribaditi attraverso la tutela per i medici tutte le volte in cui si denuncia la malasanità. Da qui, il concetto per cui è inconfutabile il legame indissolubile tra la responsabilità professionale legata all’esercizio del proprio lavoro e il tipo di evento che ha provocato il danno e, quindi, le conseguenze in cui si incorre per la malpractice attuata.

Sei un medico o un professionista sanitario, cosa è meglio fare?

Innanzitutto, è fondamentale essere a conoscenza della normativa in vigore che riguarda la responsabilità medica. In secondo luogo, sapere che si può incorrere sia in responsabilità civile che penale e che è fondamentale avere una copertura assicurativa.

Le ultime novità in tema di responsabilità medica

Tra le ultime novità in tema di responsabilità medica, spicca quella riferita all’ambito applicativo. Infatti, la sentenza n. 20652 del 6 aprile 2022 (depositata il 27 maggio 2022), dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di questo delicato tema. La Legge Gelli-Bianco, pur confermando il parametro valutativo delle linee guida - o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, la cui inosservanza integra la colpa – ha introdotto la nuova normativa di cui all'art. 590-sexies c.p.. Rispetto al decreto Balduzzi ha modificato la struttura giuridica della disciplina in questione, sotto il profilo del meccanismo di esenzione da responsabilità.   Leggi l'approfondimento sul tema della responsabilità del medico in uno studio privato

Quando il medico è esente da responsabilità?

È stata configurata una causa di non punibilità qualora il medico agisca per imperizia ma nel rispetto delle linee guida applicabili al caso concreto; per contro, il decreto Balduzzi aveva introdotto una vera e propria abolitio criminis nel caso di colpa lieve del sanitario per imprudenza o negligenza, ma il cui agire fosse stato rispettoso delle linee guida adeguate. La dettagliata interpretazione della disciplina introdotta dall'art. 590-sexies ha previsto l’affermarsi del principio secondo il quale detta disposizione, introdotta dall'art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell'art. 589 o di quello dell'art. 590 c.p., e operante nei soli casi in cui l'esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l'atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall'esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse. Quindi, oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si è trovato ad operare, va considerata e messa in evidenza la natura elastica della regola cautelare violata (Cass. pen., sez. IV, 11 febbraio 2020, n. 15258), trattandosi di comportamento determinabile in base a circostanze contingenti.   In tale contesto, non va poi dimenticato il particolare caso dei presunti danni da vaccino anti Covid-19 e le tutele previste dalla normativa, già approfondite in altra sede.

Cosa si intende per errore medico?

Si considera errore medico, la divergenza dalla regola di condotta. I sanitari, come ribadito in precedenza, debbono attenersi alle precise linee guida ovvero le buone pratiche mediche. Laddove vi è il dissociarsi dalle c.d. linee guida, è più semplice ravvisare la responsabilità medica e si può rispondere per errore medico e conseguente risarcimento. Se il professionista sanitario compie, cioè, un’azione difforme dalle linee guida elaborate da enti e società scientifiche, oppure, in mancanza, alle c.d. buone pratiche clinico-assistenziali.

Esistono diverse tipologie di errore medico

Oltre alla classificazione tra errori commissivi ed errori omissivi, l’errore medico si distingue nelle seguenti tipologie:
  • Errore umano: è quello correlato ad abilità, memoria o azione. Rientra nell’errore umano, l’errore attivo, cioè l’errore commesso attraverso l’intervento diretto sul paziente (errore chirurgico) e l’errore latente, ovvero l’errore generato da un pregresso intervento, che ne manifesta successivamente le conseguenze;
  • Violazione: si tratta di un errore medico dovuto alla violazione, o mancata attuazione, delle linee guida e delle norme cautelari di sicurezza;
  • Errore organizzativo: è l’errore dovuto ad una cattiva organizzazione del lavoro oppure ad un’errata gestione dell’emergenza.
  Ulteriori tipologie di errori in ambito medico sanitario:
  • Farmacologici come per esempio errore medico prescrizione terapeutica, errore nella preparazione o nella somministrazione dei farmaci, errore nella trascrizione dei dati di cartelle cliniche, referti medici ed errori di monitoraggio del paziente in relazione alla somministrazione dei farmaci;
  • Nell’utilizzo della strumentazione e dell’apparecchiatura sanitaria o inadeguata pulizia, come per esempio il malfunzionamento dell’apparecchiatura, sia nel caso in cui la stessa presenta dei difetti di fabbricazione, sia nel caso in cui l’errore sia dovuto al cattivo utilizzo del macchinario da parte dell’utilizzatore;
  • Errori diagnostici;
  • Errori legati alla tempistica, come per esempio, legati al ritardo nel trattamento farmacologico, oppure nella esecuzione di un’operazione chirurgica, tardiva diagnosi, ecc.
  L’esercizio della professione riesce bene se si ha il giusto supporto. Oltre alla conoscenza e alla consapevolezza, la differenza la fa un’ottima copertura assicurativa e un consulente legale preparato e pronto a dispensare utili consigli e ipotizzare casi-limite.   Leggi anche l'approfondimento sul tema del funzionamento dei massimali per le assicurazioni professionali
Di: Redazione Consulcesi Club

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