RC professionale del medico: cosa copre e come funziona

Massimale, franchigia, tutela legale, retroattività: non è facile capire cosa debba avere un’assicurazione professionale per far dormire al medico sonni tranquilli. Vediamo i requisiti fondamentali.

Sommario

  1. Di cosa deve tenere conto il medico nella scelta dell’assicurazione professionale?
  2. Si è verificato un sinistro, cosa devo fare?

L’ assicurazione professionale per i Medici e gli Odontoiatri iscritti all’Albo è diventata obbligatoria il 15 agosto 2014, in virtù del DPR 137/2012, che ha altresì introdotto l’obbligo per il professionista di rendere noti al cliente o al datore di lavoro gli estremi della polizza professionale, il massimale e ogni successiva variazione, e ciò al momento dell’assunzione dell’incarico medico.

L’assicurazione è obbligatoria per tutti i medici, pubblici o privati, che svolgano attività intramoenia o extramoenia, che esercitano la professione come dipendente, consulente o collaboratore: l’obbligo assicurativo, difatti, scaturisce semplicemente dall’iscrizione all’albo, che abilita all’esercizio alla professione.

Grazie all’obbligo di assicurazione il medico può svolgere la propria professione senza preoccuparsi che un eventuale danno o lesione provocati a un paziente vadano a intaccare, in maniera irreparabile, il proprio patrimonio personale.

Quando un medico deve scegliere l’assicurazione professionale non deve farlo alla leggera, semplicemente sulla base del premio più basso: l’assicurazione, infatti, non va essere percepita come un costo, bensì come un aiuto a svolgere l’attività medica in tranquillità, con l’augurio che non debba mai essere attivata. Per questo motivo la scelta deve essere oculata e basata sulle singole esigenze del medico, in modo da evitare brutte sorprese qualora dovesse rendersi davvero necessario attivare la garanzia assicurativa.

Di cosa deve tenere conto il medico nella scelta dell’assicurazione professionale?

Nella scelta dell’assicurazione bisogna valutare alcuni aspetti fondamentali, quali:

1)il massimale,

2)la franchigia,

3)la tutela legale,

4)le attività oggetto di copertura,

5)la copertura postuma e la retroattività,

6)le clausole accessorie per le estensioni ulteriori della copertura.

Il massimale assicurativo è l’importo massimo che la compagnia assicurativa, da contratto, liquida all’assicurato. Nell’ipotesi in cui si verifichi un “sinistro” (cioè un caso in cui il medico debba rispondere per la responsabilità civile nei confronti di un suo paziente e si renda necessario attivare la polizza), la compagnia assicurativa risponderà solo ed esclusivamente per l’importo massimo pattuito in contratto e non per l’eccedenza. 

Se, ad esempio, il massimale è di 500.000 euro e il danno subito dal paziente è di 800.000 euro, l’assicurazione coprirà solo una parte del risarcimento, quella pari a 500.000 euro, e gli ulteriori 300.000 euro rimarranno a carico del medico assicurato.

La franchigia, invece, è il concetto opposto di massimale: si tratta dell’importo minimo di un danno, che non viene coperto dall’assicurazione ma rimane a carico del medico assicurato.

La tutela legale garantisce all’assicurato l’assistenza di un legale pagato dall’assicurazione, in ambito civile o anche in ambito penale, con possibilità, in base alle singole polizze, di avere anche il servizio di consulenza in tempo reale e il supporto per le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno. Questo tipo di copertura per alcune compagnie è incluso nella responsabilità civile ordinaria, mentre per altre rappresenta un servizio accessorio. In ogni caso, è una voce da valutare con attenzione, soprattutto con riferimento alla possibilità per il medico di scegliere un legale di propria fiducia oppure di avvalersi esclusivamente del legale dell’assicurazione. In quest’ultimo caso, se il medico non vuole essere vincolato all’avvocato scelto dall’assicurazione – posto che il rapporto tra assistito e avvocato è un rapporto di natura fiduciaria – è bene escludere la clausola di tutela legale dal contratto assicurativo.

Le attività oggetto di copertura, di base, devono essere quelle connesse a un fatto colposo, un errore o un’omissione nell’esercizio della professione medica, da cui siano derivati danni (fisici, materiali, perdite patrimoniali) al paziente danneggiato. È importante che tra le attività assicurate per la responsabilità civile professionale siano specificamente incluse quelle relative alla professione autonoma, all’attività ambulatoriale extramoenia, a quella svolta in regime libero professionale in strutture sanitarie pubbliche/private/accreditate ovvero di medico convenzionato con il SSN (intramoenia), nonché le attività accessorie, complementari e sussidiarie a quella professionale, come ad esempio:

-l’attività accessoria di medico legale,

-l’uso di apparecchiature elettromedicali, senza alcuna esclusione,

-gli interventi prestati in virtù dell’obbligo deontologico professionale in pronto soccorso, anche di tipo chirurgico,

-le attività connesse alla vaccinazione,

-i piccoli interventi chirurgici (a seconda del tipo di attività medica svolta).

La copertura postuma è la garanzia che l’assicurazione offre in caso di cessazione documentata dell’attività per raggiunti limiti di età, per cessazione dell’esercizio della professione (solitamente con esclusione della sospensione dall’albo o della radiazione), per malattia/infortunio/morte del medico. La garanzia postuma deve consentire all’assicurato o ai suoi eredi una copertura quantomeno per i successivi dieci anni dall’evento che ha determinato la cessazione dell’esercizio della professione. Questo tipo di garanzia, per molte compagnie, rappresenta una clausola accessoria per la quale vengono specificamente disciplinate le modalità di determinazione del premio.

La reatroattività della polizza assicurativa viene realizzata attraverso un’apposita clausola che garantisce al medico una copertura sia per gli eventi verificati durante la vigenza del contratto che per quelli antecedenti, quantomeno per dieci anni.

Tuttavia, le compagnie assicurative possono offrire garanzie ulteriori (incluse nella polizza base oppure come clausole accessorie), come ad esempio:

-responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, per coprire eventuali danni che vengano cagionati dal medico assicurato o dai suoi dipendenti (ad esempio la segretaria) in conseguenza di un fatto accidentale che si sia verificato in relazione all’esercizio e alla conduzione del locale adibito a studio medico,

-eventi improvvisi e accidentali,

-infortuni subiti dall’assicurato nello svolgimento della propria attività professionale medica.

Si è verificato un sinistro, cosa devo fare?

Come abbiamo detto prima, il medico stipula la polizza sanitaria sperando di non doverla mai attivare: tuttavia, nel momento in cui si riceve una richiesta di risarcimento danni da parte di un paziente o dei suoi eredi, oppure nel momento in cui si è coinvolti in un processo per colpa medica non bisogna farsi prendere dal panico, e bisogna immediatamente contattare l’assicurazione per segnalare il sinistro.

È opportuno consultare, prima della segnalazione del sinistro, il contratto stipulato con l’assicurazione, per verificare se vi siano delle modalità particolari di comunicazione (attraverso un determinato indirizzo pec oppure solo tramite app); in ogni caso, è opportuno che tutte le comunicazioni tra il medico assicurato e la compagnia avvengano per iscritto.

Il medico, dopo aver ricevuto la richiesta risarcitoria, dovrà far pervenire per iscritto alla compagnia assicurativa tutta la documentazione relativa al caso, possibilmente con una relazione dettagliata che descriva come sono andati i fatti e faccia emergere (se vi sono) i profili di correttezza dell’operato del medico.

Una volta ricevuta la comunicazione, l’Assicurazione provvederà ad “aprire il sinistro”, proprio come avviene per la RCA; dopo l’apertura del sinistro è probabile che si avvii un’interlocuzione diretta con la compagnia assicurativa, che potrebbe avere necessità di ulteriore documentazione o chiarimenti per gestire il caso.

Naturalmente, il medico, nel segnalare il sinistro all’assicurazione e nel rapportarsi con la stessa, dovrà comunicare tutto ciò che è a sua conoscenza sull’evento lamentato dal paziente e evitare ogni omissione, poiché un comportamento contrario a tale principio potrebbe mettere a rischio l’operatività della polizza stessa.

Di: Manuela Calautti, avvocato

Argomenti correlati

News e approfondimenti che potrebbero interessarti

Vedi i contenuti

La soluzione digitale per i Professionisti Sanitari

Consulcesi Club

Contatti

Via G.Motta 6, Balerna CH
PEC: consulcesisa@legalmail.it

Social media