La riflessione, a proposito di medicina estetica e di eventuali danni da operazione estetica mal riuscita, nasce dall’ultima ordinanza della Corte di Cassazione del 5 settembre 2023, n. 25910, la cui massima statuisce:
“In tema di risarcimento del danno da perdita di chance, quest'ultima non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, così che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato. Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità. In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico, che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato”.
Qual è la novità?
Il caso riguarda una donna che, avendo subito un intervento chirurgico di mastectomia con contestuale ricostruzione del seno, purtroppo mal riuscito, ha avanzato richiesta di risarcimento danni per aver riportato una situazione irreversibile di devastazione mammaria toracica, aggravata da una importante sintomatologia dolorosa con limitazione anche nei movimenti, della quale ascriveva la responsabilità agli inadeguati controlli post-operatori eseguiti in ospedale, per non aver affrontato con la tempestività necessaria la complicazione flogistica associata al rigetto delle protesi.
Riconosciutale l’invalidità permanente rilevante, la ragazza ha avanzato anche richiesta danni da perdita di chance.
E qui la novità: la Corte di Cassazione le ha effettivamente riconosciuto la perdita di chance intesa come perdita della concreta ed apprezzabile possibilità di conseguire un vantaggio sperato. Nel caso di specie, questa perdita di chance si è materializzata nella perdita della possibilità di affermarsi nel campo che la ricorrente aveva scelto all’epoca dei fatti, della cui riuscita non poteva essere certa al momento dell’intervento sanitario, ma rispetto al quale aveva delle apprezzabili probabilità di conseguire un risultato diverso e migliore, che dopo l’accaduto le sono state del tutto precluse. Dunque, l’intervento estetico mal riuscito che ha prodotto una percentuale di invalidità dà diritto, oltre al risarcimento per il danno biologico subito, anche a quello per la perdita di chance.
Da cosa può dipendere la responsabilità del medico estetico?
La responsabilità del chirurgo estetico in un intervento mal riuscito dipende da diversi fattori, inclusi i dettagli specifici dell'intervento, il consenso informato del paziente e le normative legali e professionali del Paese in cui opera il chirurgo. Tuttavia, in generale, il chirurgo estetico ha delle responsabilità professionali fondamentali.
Innanzitutto, come ogni medico, egli è tenuto a valutare attentamente il paziente per determinare se è un candidato idoneo all'intervento e se ci sono eventuali condizioni mediche preesistenti che potrebbero influire sull'esito dell'operazione. Effettuata questa valutazione che, di certo, sfocia anche in un esito diagnostico, il chirurgo deve ottenere un consenso informato da parte del paziente, che comprenda una spiegazione completa dei rischi, dei benefici, delle alternative e delle aspettative realistiche dell'intervento chirurgico.
Va da sé che prioritariamente, è necessario che il chirurgo sia adeguatamente formato, qualificato e competente per eseguire l'intervento specifico, che verrà conseguito secondo le linee guida e gli standard professionali appropriati.
Dopo l'intervento, il chirurgo deve monitorare il paziente durante il periodo di recupero e fornire le cure post-operatorie necessarie. Inoltre, per mantenere l’alto standard delle cure, il chirurgo dovrà tenere nota accurata di tutti i dettagli relativi all'intervento, comprese le foto pre e post-operatorie, i dettagli della procedura e le comunicazioni con il paziente.
Se un intervento chirurgico estetico si rivela essere mal riuscito, il paziente – come abbiamo visto -potrebbe intraprendere azioni legali contro il chirurgo. Le cause più comuni per un'azione legale includono la negligenza, la mancanza di competenza, il fallimento nel fornire un consenso informato adeguato o la mancanza di follow-up post-operatorio appropriato. Le leggi e le normative variano da Paese a Paese, è comunque fondamentale consultare un avvocato esperto in malpractice medica o diritto sanitario per comprendere appieno le opzioni legali disponibili.
In generale, la responsabilità del chirurgo estetico in caso di intervento mal riuscito è basata sulla sua competenza, sulla conformità alle normative professionali e sul rispetto delle leggi in vigore.
Come viene regolata la medicina estetica in Italia?
Nel nostro Paese, la medicina estetica è regolamentata da diverse leggi e regolamenti che disciplinano le pratiche mediche, la sicurezza dei pazienti e le competenze professionali dei medici che si dedicano a tali procedure. Alcune delle normative più rilevanti che regolano la medicina estetica includono certamente il codice di Deontologia Medica. Questo è il documento principale che regola l'etica medica e contiene linee guida etiche e professionali per i medici, compresi quelli che praticano la medicina estetica.
In secondo luogo, non vanno sottovalutate le disposizioni della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco): questa legge, come sappiamo, ha introdotto importanti disposizioni in materia di medicina estetica ed ha chiarito i limiti tra la medicina estetica e la chirurgia plastica, stabilendo che alcune procedure debbano essere eseguite solo da medici chirurghi o specialisti in chirurgia plastica.
Anche il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 disciplina la pratica medica e stabilisce norme per l'acquisizione dei titoli professionali dei medici; contiene disposizioni relative alla formazione medica e all'abilitazione alla pratica medica in generale. E ancora, il Decreto Ministeriale 3 luglio 2003 stabilisce i requisiti minimi per i centri medici in cui vengono eseguiti trattamenti di medicina estetica. Questi centri devono garantire standard di sicurezza e igiene adeguati alla protezione dei pazienti.
Il Regolamento n. 17/2010 dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, invece, contiene le linee guida specifiche per la pratica della medicina estetica; dettaglia le procedure consentite, i requisiti di formazione e le responsabilità professionali dei medici.
Tra l’altro, le ultimissime novità in tema riguardano la conversione in legge del Dl Bollette (decreto legge 30 marzo 2023, n. 34) che ridefinisce spazi e modalità di esercizio della medicina estetica, rimuovendo i confini che fino a ieri limitavano l’azione, ad esempio, dell’odontoiatra al terzo medio e inferiore del volto. La disposizione interviene direttamente sulla storica legge n. 409 del 1985.