La previdenza dei medici italiani

Il medico, per sua natura, vocazione e missione, aiuta gli altri a stare meglio, a raggiungere il benessere fisico e mentale. Ma quando il medico, per età o per eventi imprevisti o imprevedibili, non può più lavorare o badare a sé stesso, a lui chi ci pensa? La previdenza e l’assistenza, materia spesso ostica, servono proprio a questo.

  1. Professione sanitaria e previdenza: l’ENPAM

L’ENPAM è l’Ente di Previdenza e Assistenza dei Medici e dei dentisti italiani, con sede in Roma alla Piazza Vittorio Emanuele n. 78: si tratta di una fondazione senza scopo di lucro e dotata di personalità giuridica, che ha lo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza in favore degli iscritti, dei loro familiari e dei loro superstiti.

L’ente di assistenza dei medici nasce in epoca fascista, come Cassa di Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici, per poi trasformarsi, in epoca repubblicana, in ente di diritto pubblico, e divenire, nel 1995, Fondazione di diritto privato iscritta all’Albo delle Associazioni e Fondazioni che gestiscono forme di previdenza e assistenza.

Il patrimonio dell’ENPAM è gestito dalla fondazione in ordine alla scelta dei migliori investimenti, con atti e strumenti idonei a garantire la necessaria liquidità del patrimonio dell’Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve ed a medio termine, in stretta connessione alle finalità istituzionali della Fondazione; esso è costituito da:

  • beni immobili,
  • beni mobili,
  • valori in genere, come ad esempio acquisti, lasciti, donazioni in favore della fondazione.

L’attività della fondazione ENPAM è soggetta a una serie di controlli, sia di natura privatistica che pubblicistica, da parte di:

  • Collegio dei Sindaci,
  • Revisori contabili iscritti all’apposito registro,
  • Ministeri vigilanti,
  • Corte dei Conti.

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2. L’iscrizione all’ENPAM

L’iscrizione all’ENPAM è riservata ai medici, agli odontoiatri e agli studenti di Medicina e Odontoiatria.

Tutti gli iscritti all’Ordine dei Medici sono obbligati a iscriversi all’ENPAM, tant’è che l’iscrizione avviene, di fatto, in maniera automatica, contestualmente all’iscrizione all’Ordine; una volta formalizzata l’iscrizione, la Fondazione invia al medico il cosiddetto codice ENPAM, che serve per individuare la sua posizione previdenziale.

L’iscrizione è invece facoltativa per gli studenti universitari della facoltà di Medicina e Odontoiatria, che possono iscriversi all’ENPAM già dal quinto anno, in regola o ripetente, del corso di laurea; così facendo, gli studenti hanno la possibilità di:

  • Accumulare anni di anzianità contributiva sin dall’università, a un costo vantaggioso, dato che l’iscrizione costa circa 10 euro al mese ed è possibile decidere se versare i contributi subito o dopo la laurea,
  • Accedere al sistema di garanzie previdenziali e assistenziali della Fondazione come un qualunque altro medico iscritto all’Ordine.

La domanda, per gli studenti, può essere effettuata solo online dal link https://preiscrizioni.enpam.it/. Lo studente dovrà semplicemente:

  • inserire i dati richiesti (personali e dell’università),
  • scaricare il modulo di domanda che la procedura ha generato,
  • firmare il modulo e allegarlo in formato digitale alla richiesta insieme alla copia del documento di identità (deve essere quello indicato nella compilazione dei dati personali).

Al termine dell’operazione il sistema ENPAM invierà un’e-mail di conferma circa la correttezza dei dati, e successivamente all’iscritto sarà recapitata la lettera che certifica la data di iscrizione.

3. I contributi previdenziali ENPAM

I contributi previdenziali danno diritto a ricevere la pensione e le prestazioni assistenziali e di welfare erogate dalla Fondazioni. I contributi previdenziali sono interamente deducibili dal reddito, e si compongono di due quote:

  • Quota A, fissa e determinata per fasce di età,
  • Quota B, variabile in base al tipo di rapporto professionale (se cioè il medico/ odontoiatra esercita la libera professione o se lavora in rapporto di convenzione/ accreditamento con il Ssn).

3.1 I contributi ENPAM di Quota A

Il professionista sanitario può scegliere di versare i contributi di quota A, alternativamente:

  • In un’unica soluzione,
  • In quattro o otto rate senza interessi, solo tramite la domiciliazione bancaria con Enpam.

Per l’annualità contributiva 2024, l’importo dei contributi di Quota A è il seguente:

  • € 140,47 all’anno per gli studenti;
  • € 280,93 all’anno fino a 30 anni di età;
  • € 545,28 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni;
  • € 1.023,24 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni;
  • € 1.889,75 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A;
  • € 1.023,24 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta (cioè gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989, in quanto dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).

A queste somme deve aggiungersi il contributo di maternità, adozione e aborto, pari a 79,87 euro annue.

3.2 Il modello D e i contributi di quota B

Il professionista sanitario, oltre ai contributi di quota A, deve versare la contribuzione di quota B, determinata in base al reddito da libera professione prodotto nell’anno precedente.

L’ENPAM determina l’ammontare di questi contributi sulla base del reddito dichiarato dal professionista sanitario in un apposito documento, denominato modello D, che deve essere compilato ogni anno tramite l’area riservata e inviato alla Fondazione entro il 31 luglio, pena l’applicazione di una sanzione fissa di € 120,00.

All’interno del modello D il professionista deve dichiarare il reddito derivante dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita in ragione della particolare competenza professionale, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali, come ad esempio:

  • redditi da lavoro autonomoderivanti dall’esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;
  • i redditi da attività intramoenia o attività equiparate;
  • redditi da collaborazionicontratti a progetto connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;
  • borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale;
  • redditi da lavoro autonomo occasionale connessi con la professione medica/odontoiatrica (ricerca medica, partecipazione a congressi scientifici);
  • redditi derivanti da incarichi di amministratore di società o entiche svolgano attività connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;
  • utiliderivanti da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale;
  • redditi da partecipazioneSocietà che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività connessa oggettivamente con le mansioni tipiche della professione.

Il professionista sanitario deve versare un’aliquota pari a massimo 19,50%, da calcolare sul proprio reddito libero professionale fino a € 130.000,00, al netto delle spese sostenute; sugli importi residui, oltre il tetto massimo, è previsto un versamento pari all’1%.

In base all’attività svolta, prima della compilazione del modello D, il professionista sanitario può scegliere l’aliquota con la quale versare i contributi, tra tre possibili alternative:

  • intera,
  • dimezzata (50%),
  • ridotta (2%).

Possono accedere all’aliquota dimezzata:

  • gli iscritti al Fondo della medicina accreditata e convenzionata Enpam (Medici dell’assistenza primaria, Specialisti ambulatoriali, Specialisti esterni);
  • gli iscritti Inps, come ad esempio ospedalieri che non hanno percepito redditi da attività intramoenia (es. extramoenia) e specializzandi;
  • i pensionati del Fondo di previdenza generale;
  • i pensionati Inps, ex Inpdap, Fondo della medicina accreditata e convenzionata Enpam (non pensionati del Fondo di previdenza generale).

Possono accedere, invece, all’aliquota ridotta:

  • i tirocinanti del corso di formazione in Medicina generale;
  • gli ospedalieri, specialisti ambulatoriali, specializzandi e dottorandi che hanno svoltoattività intramoenia e non sono già pensionati del Fondo di previdenza generale.

4. Le prestazioni assistenziali ENPAM

Per sopperire alle necessità che gli iscritti possono avere nel corso della loro vita professionale, l’ENPAM eroga in favore degli iscritti e dei loro superstiti, che versano in precarie condizioni, economiche e di salute, prestazioni assistenziali di natura economica, anche a carattere continuativo.

Trattandosi di prestazioni volte ad aiutare chi versa in condizioni di bisogno, il regolamento assistenza di ENPAM fissa un tetto minimo da non superare; in particolare, il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare del beneficiario, riferito all’anno precedente, non deve essere superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo INPS nel medesimo anno (per il 2024 la cifra è di € 7.781,93 annui). Tale limite è aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente. Nel caso in cui, invece, un componente del nucleo familiare abbia un’invalidità riconosciuta pari o superiore all’80%, il limite di reddito è incrementato di un terzo per ognuno dei componenti affetti da invalidità.

In casi eccezionali, per far fronte ad eventi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAM può disporre, con provvedimento motivato, un intervento economico in deroga ai suddetti limiti, per sostenere l’iscritto.

L’ENPAM aiuta gli iscritti che versano in queste particolari condizioni economiche, erogano loro contributi per sostenere:

  1. spese per interventi chirurgici, anche se effettuati all’estero, e spese accessorie, purché non siano state rimborsate a qualsiasi altro titolo;
  2. malattie che abbiano richiesto cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N.;
  3. spese di assistenza per anziani, malati non autosufficienti e portatori di handicap facenti parte del nucleo familiare;
  4. spese sostenute dal nucleo familiare, in relazione alla malattia o al decesso dell’iscritto sopravvenute entro i dodici mesi successivi all’evento;
  5. spese funerarie per il decesso di un familiare convivente;
  6. spese straordinarie sostenute per eventi imprevisti.

L’ENPAM concede contributi assistenziali a fini scolastici in favore degli orfani degli iscritti, consistenti anche nel pagamento in tutto o in parte della retta di ammissione nel Collegio Unico di Perugia o nei Centri Formativi universitari dell’Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI). L’importo e il numero dei contributi che possono essere concessi viene fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM, in relazione ai diversi gradi dei corsi di studio. I contributi a fini scolastici possono essere cumulati con le prestazioni assistenziali erogate all’orfano o ai componenti del suo nucleo familiare.

ENPAM eroga contributi per concorrere al pagamento della retta per il soggiorno in casa di riposo del pensionato, del suo coniuge convivente nonché del coniuge superstite ultrasessantacinquenne; sono esclusi da questo tipo di sussidio gli iscritti a ENPAM che abbiano sottoscritto la copertura assicurativa Long Term Care convenzionata con la Fondazione. Per poter accedere a questo tipo di beneficio, il limite reddituale è ridotto della metà, ovvero di un terzo in caso di iscritti sprovvisti della copertura Long Term Care. Il contributo è fissato in € 58,19 giornalieri, e l’importo massimo del sussidio non può superare il 75% della retta effettivamente pagata dal beneficiario. L’erogazione di questo tipo di beneficio esclude la possibilità di accedere a quelli per l’assistenza domiciliare.

Il medico/odontoiatra pensionato, o i suoi superstiti, che non siano in condizioni fisiche o psichiche tali da poter autonomamente provvedere ai propri bisogni in modo permanente, hanno facoltà di accedere al contributo assistenziale per le spese di assistenza domiciliare; gli iscritti che abbiano stipulato copertura Long Term Care sono esclusi da tale beneficio. La condizione di non autosufficienza deve essere certificata dalla Commissione Provinciale per l’invalidità assoluta e permanente istituita presso ciascun Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Fermo restando i limiti reddituali generali già esposti sopra, va detto che per i superstiti, ad eccezione del coniuge, la concessione del contributo è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  1. reddito annuo personale non superiore al trattamento annuo minimo INPS;
  2. età anagrafica non inferiore a 50 anni.

L’importo del contributo per l’assistenza domiciliare è pari a € 581,95 mensili.

La fondazione ENPAM assiste gli iscritti vittima di calamità naturali, erogando un apposito contributo destinato ai soggetti residenti in comuni interessati da calamità naturali riconosciute con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che abbiano subito danni a beni mobili e immobili in conseguenza di tali eventi. Il beneficio è erogato anche in favore degli iscritti non residenti, i quali dimostrino di svolgere attività professionale prevalente in uno dei comuni interessati dalla calamità, possono ugualmente accedere al sussidio, limitatamente ai danni subiti dallo studio professionale e dalle attrezzature in esso contenute.

I danni a beni immobili sono presi in considerazione solo se gli immobili medesimi costituiscono la prima abitazione o l’unico studio professionale del richiedente e questi sia titolare di un diritto di proprietà o di usufrutto su di essi. In caso di beni immobili in comproprietà le prestazioni previste saranno erogate in misura propor­zionale alla quota di proprietà.

Gli interventi per le calamità naturali consistono nell’erogazione di una somma massima di € 17.458,47, oltre che nel concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui edilizi a breve e medio termine contratti dall’iscritto/superstite per l’acquisto, la ricostruzione o la riparazione della casa di prima abitazione o (solo per l’iscritto) dell’unico studio professionale, nella misura del 75% degli oneri medesimi con un limite massimo di € 9.311,18 annui e per un periodo che non superi gli anni cinque.

5. Le prestazioni previdenziali ENPAM

L’ENPAM erogale seguenti tipologie di trattamenti pensionistici:

  • la pensione ordinaria, spettante all’iscritto al raggiungimento dei requisiti regolamentari di vecchiaia o di anzianità,
  • la pensione di invalidità, riconosciuta in favore dell’iscritto che divenga invalido in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale,
  • la pensione a superstiti, riconosciuta in favore dei familiari superstiti dell’iscritto o del pensionato.

La pensione di vecchiaia ENPAM è una prestazione econo­mica che si compone di varie voci:

  • la pensione di base (Quota A), spettante a tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all’Ordine;
  • un’ulteriore quota, da calcolarsi sui contributi versati in base alla propria attività professionale (libera professione, medicina generale, spe­cialistica ambulatoriale, specialistica ester­na).

La pensione dell’Enpam può sommarsi alle prestazioni previdenziali di altri enti, come ad esempio alla pensione che l’INPS eroga ai medici dipendenti.

Il medico matura il diritto alla pensione di vecchiaia ENPAM al raggiungimento del requisito anagrafico di 68 anni di età; la pensione di vecchiaia si compone di:

  • quota A, cioè una pensione di base spettante a tutti i medici/odontoiatri iscritti all’Ordine,
  • un’eventuale ulteriore quota, da calcolare in base ai contributi versati nel corso della propria vita professionale.

La pensione di invalidità ENPAM spetta ai medici/odontoiatri che a causa di un infortunio o di una malattia siano diventati inabili in modo assoluto e permanente all’esercizio della professione, prima di aver compiuto l’età per la pensione di vecchiaia. L’inabilità assoluta e permanente deve essere accertata dalla commissione medica dell’Ordine provinciale a cui il medico/odontoiatra è iscritto, ed è soggetta a revisione periodica, proprio come avviene per la normale pensione di inabilità erogata dall’INPS.

Per la pensione di inabilità assoluta e permanente non è previsto un requisito minimo di anzianità contributiva: infatti, è direttamente l’ENPAM ad integrare l’anzianità contributiva dell’iscritto, per permettergli di arrivare all’età pensionabile, sino a un massimo di 10 anni; in ogni caso l’iscritto può contare su un’entrata minima di 18mila euro all’anno.

La pensione ai superstiti si suddivide in:

  • pensione di reversibilità, spettante ai familiari del medico/odontoiatra deceduto in pensione, quantificabile in una quota della pensione percepita dal professionista al momento del suo decesso,
  • pensione indiretta, spettante ai familiari del medico/odontoiatra deceduto in attività, pari a una quota della pensione a cui il medico avrebbe avuto diritto se, al momento del decesso, fosse diventato inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio della professione.

Il diritto alla pensione ai superstiti si acquisisce in maniera automatica, indipendentemente dalla scelta dei familiari di accettare o meno l’eredità, ed è ripartito in quote percentuali tra i superstiti. Per avere diritto alla pensione ai superstiti non è previsto un requisito minimo di anzianità in capo al professionista deceduto: anche in questo caso, è l’ENPAM a integrare l’anzianità maturata dal medico/odontoiatra con gli anni che mancano per arrivare all’età pensionabile, fino a un massimo di 10 anni.
In ogni caso i familiari possono contare su una pensione di circa 15mila euro all’anno da ripartire in quote percentuali tra gli eventuali beneficiari.

Se si è titolari di altre pensioni a carico di altri enti obbligatori e la somma dei vari assegni è inferiore a 15mila euro, l’ENPAM versa la differenza; se, invece, è superiore, i superstiti non hanno diritto all’incremento.

I figli superstiti hanno diritto a percepire la pensione fino ai 26 anni, purché autocertifichino, entro il 31 dicembre di ogni anno, la prosecuzione degli studi, pena la sospensione del beneficio; una volta completati o interrotti gli studi i figli studenti non hanno più diritto alla pensione e sono obbligati a dare comunicazione a ENPAM della fine degli studi, in modo che la Fondazione possa aumentare l’importo della pensione in favore degli altri eventuali componenti superstiti della famiglia.

Nell’ipotesi, infausta, in cui il decesso del medico/odontoiatra avvenga prima dell’età pensionabile, i familiari hanno diritto alla pensione solo se il loro congiunto ha un’anzianità contributiva di 5 ann; in caso contrario, l’ENPAM restituisce i contributi con una maggiorazione, e la somma dovrà essere ripartita tra i familiari in quote percentuali.

6. Il riscatto della laurea

Può succedere che l’iscritto ENPAM, così come qualunque altro aspirante alla pensione, abbia dei periodi della sua vita non coperti da retribuzione. In questi casi, è bene sapere che è possibile riscattare alcuni periodi che il medico ha dedicato allo studio, convertendoli in contributi, previo versamento di una somma di denaro.

Il riscatto può essere di due tipi:

  1. totale, se si sceglie di riscattare tutto il periodo previsto.
  2. parziale, se si riscatta solo una parte del periodo.

 Si possono riscattare:

  • il corso legale del diploma di Laurea (esclusi gli anni fuori corso): 6 anni per i medici chirurghi; 5 anni per gli odontoiatri laureati con il “Vecchio Ordinamento” e 6 anni per gli odontoiatri laureati con il “Nuovo Ordinamento” a partire dall’anno accademico 2009/2010);
  • il corso di specializzazione frequentato entro il 31 dicembre 2006;
  • il corso di formazione in medicina generale frequentato entro il 4 novembre 2010;
  • il servizio militare o civile;
  • il periodo precontributivo compreso tra l’iscrizione all’Albo professionale e il 1° gennaio 1990, per i medici chirurghi, oppure il 1° gennaio 1995, per i laureati in Odontoiatria;
  • periodi precontributivi (in cui non risultano contributi versati dalle Asl, è un’eventualità molto rara);
  • periodi di sospensione dell’attività convenzionata;
  • periodi liquidati (periodi contributivi relativi a precedenti rapporti professionali svolti in regime di convenzione per i quali l’ENPAM ha restituito i contributi).

La domanda di riscatto non è vincolante; tuttavia, una volta ricevuta la proposta da parte degli uffici, l’eventuale accettazione va spedita entro 120 giorni, altrimenti, trascorso il termine, la proposta viene considerata decaduta.

I contributi volontari da riscatto, come quelli ordinari, sono interamente deducibili dalle tasse, e possono essere pagati in un’unica soluzione oppure in rate semestrali a scadenza 30 giugno e 31 dicembre, con applicazione del tasso variabile di interesse.

Di: Manuela Calautti, avvocato

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