Come già accennato in altri approfondimenti riguardanti le polizze assicurative e i medici, la Legge Gelli-Bianco ha ridisegnato i confini della colpa medica, mettendo al primo posto la sicurezza del paziente e coordinandola con il diritto del professionista sanitario a operare con la massima serenità richieste nell’esercizio della propria professione. Il D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, successivamente modificato con il D.L. 69 del 21 giugno 2013, ha introdotto l’obbligo dell’assicurazione RC professionale medici. Così è stata stabilita l’obbligatorietà dell’assicurazione per i medici che esercitano la professione in qualità di libero professionista indipendente, sia per l’attività extramoenia che intramoenia; esercitano la professione in qualità di dipendente, consulente o collaboratore di strutture ospedaliere pubbliche o private, di cliniche o di qualsiasi altro istituto autorizzato alla prestazione di servizi sanitari o di supporto agli stessi.
Questo tipo di polizza si riferisce a soggetti precisi, quali: personale medico dipendente; convenzionato e/o specializzando di aziende sanitarie; personale non operante nel settore medico, ma dipendente della struttura sanitaria; specializzandi; infermieri; coordinatori infermieristici; ostetriche; tecnici di radiologia. Sottoscrivendo questo tipo di RC, si prende coscienza dell’ipotesi di responsabilità professionale di medici e operatori sanitari a polizza e si garantisce all’assicurato l’indennità in tutti quei casi in cui si verifichi l’azione di surrogazione esperita dall'impresa di assicurazioni dell'azienda sanitaria nel caso e nei limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL; l’azione di rivalsa esperita dall'azienda sanitaria in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge; perdite patrimoniali, incluse nella rivalsa prevista dall'azienda sanitaria di cui l'assicurato sia responsabile ai sensi di legge. Possono usufruire di questa tipologia di RC professionale: il Dirigente medico; il Dirigente sanitario non medico; il Medico in formazione specialistica; il Personale sanitario. Per ogni professionista sanitario, però, si avrà un differente massimale e premio annuo stimabile in base al ruolo che il professionista svolge.
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La legge Gelli e l’obbligo assicurativo
Successivamente, la legge 24/2017, meglio nota come legge Gelli, ha istituito l’obbligo assicurativo per le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, per la copertura della responsabilità civile della struttura verso terzi, nonché verso i propri prestatori d’opera, comprese le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina. Una nota importante, e da non sottovalutare, riguarda il fatto che le strutture sanitarie pubbliche o private possono esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del professionista, qualora lo ritengano responsabile di un danno arrecato a terzi. Anche se non obbligati, dunque, i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, hanno la necessità di stipulare un’assicurazione in quanto medici ospedalieri e coprire qualsiasi azione di rivalsa dell’ospedale presso il quale lavorano.L’RC professionale dei medici ospedalieri è un’assicurazione per colpa grave
Prima di ogni cosa, è bene chiarire che per “medico ospedaliero” si intende un medico con formazione in medicina interna che opera solo con persone ricoverate in ospedale, un chirurgo o un altro specialista. In secondo luogo, non va sottaciuto il significato di polizza per colpa grave:una polizza assicurativa completa e flessibile, che tutela il dipendente di aziende sanitarie per via di un possibile danno causato con colpa grave, compiuto chiaramente durante le ore di lavoro.
Questo tipo di polizza si riferisce a soggetti precisi, quali: personale medico dipendente; convenzionato e/o specializzando di aziende sanitarie; personale non operante nel settore medico, ma dipendente della struttura sanitaria; specializzandi; infermieri; coordinatori infermieristici; ostetriche; tecnici di radiologia. Sottoscrivendo questo tipo di RC, si prende coscienza dell’ipotesi di responsabilità professionale di medici e operatori sanitari a polizza e si garantisce all’assicurato l’indennità in tutti quei casi in cui si verifichi l’azione di surrogazione esperita dall'impresa di assicurazioni dell'azienda sanitaria nel caso e nei limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL; l’azione di rivalsa esperita dall'azienda sanitaria in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge; perdite patrimoniali, incluse nella rivalsa prevista dall'azienda sanitaria di cui l'assicurato sia responsabile ai sensi di legge. Possono usufruire di questa tipologia di RC professionale: il Dirigente medico; il Dirigente sanitario non medico; il Medico in formazione specialistica; il Personale sanitario. Per ogni professionista sanitario, però, si avrà un differente massimale e premio annuo stimabile in base al ruolo che il professionista svolge.
Sei un medico o un dipendente che opera nel settore sanitario e sei alla ricerca di un’efficace polizza assicurativa? Non ti resta che rivolgerti PRONTO ASSICURATORE e informarti in merito alla migliore soluzione per te.
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