L’azione diretta del danneggiato nei casi di responsabilità medica

In che cosa consiste l’importante novità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione del medico professionista, secondo quanto stabilito dalla Legge Gelli-Bianco.

Sommario

  1. Che cosa si intende per “azione diretta”
  2. L’ordinanza del Tribunale di Milano
  3. Le conseguenze dell’azione diretta sulle attuali coperture assicurative

Tra le pieghe della Legge Gelli Bianco, c’è un importante passaggio che val la pena di essere esaminato con attenzione, poiché stabilisce una novità nella prassi giuridica dei casi di responsabilità civile. Tale aspetto è sostanzialmente condensato nell’Art.12 della legge, denominato “Azione diretta del soggetto danneggiato”. Una recente ordinanza del Tribunale di Milano è intervenuta a chiarire un punto chiave del dispositivo, tanto da meritarsi un breve approfondimento.

Che cosa si intende per “azione diretta”

Come riporta l’Art.12 sopra citato, il paziente che risulti danneggiato a seguito di un intervento o di una consulenza medica, ha facoltà di agire direttamente contro la compagnia assicurativa che tutela la struttura sanitaria o il medico professionista, entro i limiti delle somme indicate in polizza.
Nella norma, in ambito di responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, bensì esclusivamente verso quest’ultimo. È poi l'assicurato-danneggiante, in seguito, che agisce nei confronti dell'assicuratore. L’assicuratore non risulta infatti avere alcun vincolo contrattuale nei confronti di chi ha subito il danno. Come riporta l’Art.1917 del Codice Civile, “[l]'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore”.
L’azione diretta introdotta in ambito di responsabilità civile professionale sanitaria ha così, di fatto, l’obiettivo di rinforzare il diritto del danneggiato ad essere risarcito.
L’Art.12 prosegue al comma 2 precisando che “[n]on sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto […] che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative […].” Decreto che, com’è noto, è stato pubblicato lo scorso 1 marzo 2024.

L’ordinanza del Tribunale di Milano

A fine agosto il tribunale milanese ha per l’appunto giudicato ammissibile la chiamata diretta dell’assicuratore in un caso di responsabilità medica, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 232/2023, attuativo della Legge Gelli Bianco. I togati si sono espressi in tal senso, respingendo l’eccezione proposta dall’assicuratore, il quale riteneva di dover subordinare l’operatività dell’azione diretta al previo adeguamento delle condizioni contrattuali di polizza. La questione della congruità dei documenti contrattuali, dicono i giudici milanesi, potrà essere esaminata nel merito, durante il percorso processuale.
Per la precisione, a quanto ne sappiamo, l’assicuratore è stato chiamato direttamente in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, secondo i dettami dell’Art.696 bis del Codice di Procedura Civile. Ricordiamo infatti che l’Art.8 della Legge Gelli-Bianco obbliga il danneggiato a proporre ricorso ai sensi del succitato articolo, al fine di addivenire, se possibile, ad una conciliazione fra le parti.

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Le conseguenze dell’azione diretta sulle attuali coperture assicurative

Sottolineiamo come l’eccezione proposta dall’assicuratore, ovvero il fatto che ad oggi le condizioni generali di contratto non risultassero ancora adeguate ai dettami del DM 232/2023, è stata respinta nonostante quest’ultimo, all’Art.18 comma 2, stabilisca, come lasso di tempo per adeguare i contratti, 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Non è detto pertanto che la giurisprudenza, da qui in avanti, confermi le tesi espresse nell’ordinanza del Tribunale di Milano. Se ciò invece dovesse avvenire, molti sono i contratti assicurativi ancora non congrui rispetto a quanto stabilito dalla legge.
Sta di fatto, però, che il professionista della salute abbia la necessità di sentirsi adeguatamente tutelato. Pare pertanto necessario quantomeno effettuare un serio check-up della propria situazione assicurativa, magari fissando un appuntamento con un consulente qualificato di SanitAssicura.

Di: Riccardo Cantini, intermediario assicurativo

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