I nuovi requisiti delle polizze per strutture e sanitari, cosa prevede il decreto attuativo della Legge Gelli

Nel decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco i nuovi massimali per le polizze assicurative per strutture e professionisti della Sanità. Chiarite anche tempistiche di adattamento, diritto di recesso dell'assicuratore e assunzione diretta del rischio.

Sommario

  1. Cosa chiarisce il decreto
  2. La scadenza
  3. I massimali minimi di garanzia per le strutture sanitarie
  4. I massimali minimi di garanzia per gli esercenti la professione sanitaria
  5. Tempistiche e modifiche
  6. Diritto di recesso dell’assicuratore
  7. Assunzione diretta del rischio
  8. Valutazione dei sinistri

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto attuativo della legge Gelli sulla responsabilità professionale e sicurezza delle cure, che chiarisce in tema di requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative. Il testo è arrivato a sette anni di distanza dalla legge 24/2017 o Legge Gelli-Bianco, firmato dai ministri della Salute Orazio Schillaci, delle Imprese Adolfo Urso e dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Gli assicuratori avranno ora due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti.

Cosa chiarisce il decreto

Il testo specifica i dettagli sull’oggetto della garanzia assicurativa. L’assicuratore si deve impegnare a mantenere la struttura indenne dai rischi che derivano dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di ciò che è tenuta a pagare per danni provocati a terzi dal personale operante all’interno della struttura stessa.

Inoltre, la copertura deve includere anche la responsabilità extracontrattuale di tutti gli esercenti la professione sanitaria per prestazioni in regime di libera professione intramoenia, nonché se scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura stessa.

L’assicuratore sarà inoltre obbligato:

  • a tenere indenne, per danni colposamente cagionati a terzi, l’esercente dell’attività libero professionale attraverso un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente;
  • a tenere indenne l’esercente la professione sanitarie presso la struttura, per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga e in caso di azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore.

A sua volta, l’esercente la professione sanitaria potrà essere protetto anche aderendo a convenzioni e polizze collettive tramite le strutture sanitarie, i sindacati o le rappresentanze istituzionali.

Scarica il testo del Decreto Attuativo

Il testo del Decreto attuativo come pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale con i dettagli sui massimali per le polizze assicurative per strutture e professionisti.

La scadenza

Per ogni scadenza di contratto, con preavviso di almeno 90 giorni, è poi prevista una variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in base all’accadere o meno di sinistri, per numero e tipologia di quelli accolti.

I massimali minimi di garanzia per le strutture sanitarie

Ecco i massimali minimi di garanzia previsti per le strutture sanitarie:

  • massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per anno non inferiore al triplo di quello previsto per sinistro, per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, quindi, ambulatori situati in istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori analisi.
  • massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro, per tutte le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le strutture residenziali e semiresidenziali, nonché le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie.
  • massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro, per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.

I massimali minimi di garanzia per gli esercenti la professione sanitaria

Ecco i massimali minimi di garanzia previsti per gli esercenti la professione sanitaria

  • massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro per gli esercenti le professioni sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.
  • massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.
  • 2 milioni di euro per sinistro e per anno per i contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera.

Tempistiche e modifiche

La garanzia è prestata nella forma “claims made” e opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta a polizza vigente e riferite a fatti avvenuti in quel periodo e nei 10 anni precedenti alla conclusione del contratto.

In caso si interrompesse l’attività lavorativa si prevede un periodo di ultrattività di copertura di 10 anni per fatti avvenuti a polizza vigente. Questa clausola si estende agli eredi e non soggetta a clausola di disdetta.

I massimali possono essere rideterminati ogni anno per decreto del ministero delle Imprese con la Salute, in base all’andamento del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Diritto di recesso dell’assicuratore

L’assicuratore non può far valere il diritto di recesso durante il periodo di vigenza e ultrattività della polizza. Può invece farlo, prima della scadenza, solo in caso di condotta gravemente colposa e reiterante da parte dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata e con sentenza definitiva che abbia portato al pagamento del risarcimento

Assunzione diretta del rischio

Permane la possibilità, per le strutture sanitarie, di assunzione diretta del rischio in alternativa al contratto di assicurazione. In questo caso la struttura dovrà istituire un fondo specifico per coprire i rischi, tenendo conto delle prestazioni erogate in struttura.

In aggiunta, la struttura dovrà costituire un fondo messa a riserva per i risarcimenti relativi a sinistri che comprenda l’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell’esercizio o di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati, comprese le spese di liquidazione. La correttezza della somma verrà verificata da un revisore legale o dal collegio sindacale.

Valutazione dei sinistri

Ogni struttura dovrà istituire la funzione di valutazione dei sinistri, per poter valutare pertinenza e fondatezza delle richieste di risarcimento sul piano medico-legale, clinico e giuridico. Le competenze necessarie saranno

  • medicina legale;
  • perito (loss adjuster);
  • avvocato o altra figura professionale, con competenze giuridico-legali, dell’ufficio aziendale incaricato della gestione dei sinistri;
  • gestione del rischio (risk management).
Di: Gloria Frezza, giornalista professionista

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