Ancora troppo spesso assistiamo a situazioni per cui, richiesta l’apertura di un sinistro su polizza di responsabilità professionale, il sanitario contraente si vede opporre dall’assicuratore l’eccezione di inoperatività della copertura, essendo emersa dal materiale probatorio raccolto nel processo una precedente comunicazione di richiesta risarcimento pervenuta al medico prima della sottoscrizione del contratto, ma completamente taciuta in fase di trattativa con l’intermediario assicurativo.
Queste situazioni sono tutt’altro che insolite e, come vedremo di seguito, comportano conseguenze davvero importanti per il sanitario che, in caso di accoglimento dell’eccezione dell’assicuratore, vedrebbe cadere ogni garanzia prevista dalla polizza sottoscritta, trovandosi a dover rispondere con il proprio portafoglio delle conseguenze economiche prodotte dal danno eventualmente provocato al paziente.
La disciplina normativa
Il codice civile dedica una sua specifica disposizione per regolamentare il tema delle dichiarazioni inesatte e reticenti fornite dal contraente all’assicuratore nei momenti antecedenti alla sottoscrizione di una polizza assicurativa, indugiando soprattutto sugli effetti che un tale atteggiamento può produrre sull’efficacia del contratto.
L’art. 1882 c.c. concede infatti all’assicuratore la facoltà di richiedere l’annullamento della polizza tutte le volte in cui, durante la fase preparatoria alla proposta assicurativa, gli siano state rilasciate dal potenziale assicurato dichiarazioni inesatte, o comunque reticenze, relative a circostanze tali che l’assicuratore “non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose”.
I motivi di questa previsione risiedono, in estrema sintesi, nel fatto che, per garantire un corretto funzionamento del mercato assicurativo, è necessario che colui che detiene le informazioni utili alla classificazione del rischio da assicurare, e quindi alla valorizzazione economica del premio da applicare al caso specifico, fornisca all’assicuratore tutti gli elementi utili a questo scopo.
Conoscere questi aspetti prima della formalizzazione dell’accordo assicurativo, diviene quindi irrinunciabile perché consente una corretta ripartizione del rischio, che altro non è che la probabilità che un determinato evento si verifichi, su un ampio numero di soggetti per cui, se ben calcolato, questo potrà essere adeguatamente sopportato dall’assicuratore, ancorché con un premio sostanzialmente contenuto.
Le dichiarazioni che devono essere fornite
Ogni tentativo di circoscrivere il perimetro delle circostanze che devono essere comunicate all’assicuratore prima della stipula deve considerarsi esercizio inutile dal momento che, come affermato dalla migliore giurisprudenza, la norma non ha un contenuto predefinito, dovendosi includere tutte quelle situazioni che, se fossero state conosciute dall’assicuratore, lo avrebbero indotto ad evitare di contrarre ovvero avrebbero portato alla conclusione del contratto di assicurazione a condizioni diverse.
Non è quindi possibile individuare a priori ed in via tassativa quali circostanze l'assicurato è obbligato a denunciare in sede di conclusione del contratto e quali invece può serenamente omettere senza correre il rischio di vedersi opposta l’eccezione di cui all'art. 1892, comma 1, c.c., per cui questo onere informativo dovrà riguardare tutti gli accadimenti di fatto e di diritto - conosciuti o comunque conoscibili dall'assicurato con l’ordinaria diligenza e, per l’appunto, idonei a poter influire, in modo obbiettivo, sul consenso dell’assicuratore - necessari al fine di perimetrare il rischio assicurato e, conseguentemente, il premio da applicare al contratto.
Onere informativo
In questo specifico ambito, l’onere di fornire informazioni corrette e compiute risiede integralmente sull’assicurando il quale, proprio perché depositario di tutto quel bagaglio di notizie utili alla determinazione del rischio, è tenuto a rilasciare, attualmente compilando un questionario appositamente presentato dall’assicuratore, tutte le informazioni necessarie.
La questione, poi devoluta alla richiamata disciplina normativa, si fonda proprio sul fatto che il contraente potrebbe avere un interesse recondito per non svelare tutte le circostanze fattuali richieste dall’assicuratore sottacendo, intenzionalmente o anche per colpa, di riferirne soltanto alcune ed omettendone altre, che poi si rivelano determinanti non tanto e non solo ai fini del calcolo del premio da assegnare al contratto, quanto piuttosto alla decisione stessa dell’assicuratore di assumere effettivamente quel rischio in quelle particolari condizioni, ritenendolo non conveniente.