In seguito al webinar di Consulcesi Club sul connubio, ormai strettissimo, tra formazione continua e copertura assicurativa, sono pervenute molte domande da utenti e spettatori che chiedevano ulteriori chiarimenti sull’argomento. Di seguito gli interrogativi più frequenti e interessanti, a cui ha risposto Attilio Steffano, presidente Assimedici e consulente Sanitassicura.
1. Tre giorni fa ho ricevuto una richiesta di risarcimento, entro quanto tempo devo denunciare il fatto al mio assicuratore per la responsabilità professionale?
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1913 del Codice Civile “L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto [1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza [1915]”. Le Compagnie di assicurazione possono però prevedere nei testi di polizza tempi diversi (generalmente non inferiori a quelli previsti dall’art. del Codice Civile sopra citato). E’ importante tuttavia che l’assicuratore venga informato nel più breve tempo possibile dell’eventuale richiesta di risarcimento, al fine di poter consentire alla Compagnia di poter intervenire per circostanziare i fatti e valutare le misure da adottare nella gestione del sinistro.
2. Il mese scorso ho ricevuto una richiesta di risarcimento, regolarmente denunciata al mio assicuratore, che proprio ieri mi ha inviato la comunicazione di recesso dalla polizza, è corretto?
Occorre valutare il contenuto della polizza assicurativa laddove sia prevista una facoltà di recesso in caso di sinistro. Su questo punto occorre tuttavia ricordare che il Decreto attuativo alla Legge Gelli prevede, all’Art. 6, che “In vigenza della polizza e nel periodo di ultrattività della stessa, l’assicuratore non può esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento. L’assicuratore può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno”. E’ pertanto doveroso verificare se la polizza in essere sia stata adeguata alla nuova normativa dettata dai Decreti Attuativi.
3. Sono un chirurgo plastico, titolare di polizza RC per questa branca. Siccome svolgo nel mio studio piccoli trattamenti di medicina estetica (filler dermici, botulino ed altro), è possibile che, in caso di danno, la copertura mi venga negata?
Occorre valutare il contenuto della polizza assicurativa in particolare se, alla voce “Esclusioni” la polizza preveda l’esclusione di particolari attività.
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4. Il rischio della mancata copertura della polizza collegato all’obbligo ECM, si presenta solo in fase di contenzioso o anche in fase di stipula della polizza?
L’articolo 38 bis del decreto legge 152/2021 sul Pnrr, che contiene anche disposizioni in materia di formazione continua in medicina e introduce un secondo tipo di sanzioni, accanto a quelle disciplinari: «a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative – si legge nel decreto – è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina». A partire dal 2026, la piena operatività della polizza assicurativa, che è obbligatoria per legge, sarà quindi garantita solo in caso di assolvimento dell’obbligo formativo (150 crediti ogni triennio).
Da tale data le compagnie assicurative, all’atto di sottoscrizione di una polizza, chiederanno al medico di fornire un’autodichiarazione di adempimento degli obblighi formativi almeno nella misura del 70%. In caso di sinistro, la compagnia assicurativa andrà a verificare la veridicità di tale dichiarazione, al fine di garantire la reale copertura dell’assistenza assicurativa. Sempre in ottica assicurativa, probabilmente anche le strutture sanitarie chiederanno tale autodichiarazione ai propri medici.
5. Gli OSS hanno obbligo di assicurazione?
Il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 04340 del 07/06/2021, ha sancito che la figura professionale dell’OSS non rientri tra le figure appartenenti all’area sanitaria. Tuttavia lo stretto legame che lega tali figure professionali al mondo sanitario, ed in particolare al mondo delle Residenze Sanitarie che sono a loro volta soggette all’obbligatorietà dell’assicurazione di cui alla Legge Gelli, ci suggerisce di proporre la sottoscrizione di una copertura assicurativa che tuteli tali soggetti in caso di richieste di risarcimento del danno da parte di terzi o in caso di rivalse delle aziende presso le quali operano e/o delle loro Compagnie di assicurazione.
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6. La compagnia assicuratrice può disdire l'assicurazione del medico dopo un sinistro per colpa grave?
Il Decreto attuativo alla Legge Gelli prevede, all’Art. 6, che “In vigenza della polizza e nel periodo di ultrattività della stessa, l’assicuratore non può esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento. L’assicuratore può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
7. La copertura assicurativa del Direttore Sanitario può rientrare nella polizza sottoscritta dalla struttura sanitaria? In caso affermativo, questo può riguardare sia il Direttore Sanitario con rapporto di lavoro subordinato che libero professionista?
Sì la copertura assicurativa dell’attività del Direttore Sanitario è generalmente inclusa nella copertura assicurativa della struttura sanitaria sia nel caso in cui lo stesso abbia un rapporto subordinato sia nel caso in cui svolga l’attività in regime di libera professione.
8. Salve, grazie per la chiarezza, una domanda: il professionista che dovesse frequentare un master o la magistrale e chiedesse l'esonero per il periodo di Università come deve calcolare la percentuale di sicurezza per non incappare in problemi di copertura, grazie
La magistrale deve essere di una laurea sempre in ambito sanitario, mentre il master deve essere universitario per minimo 50 CFU. Per quanto riguarda la richiesta dell’esonero, il professionista è autonomo nell’inserimento della stessa sul sito del Cogeaps, e a seconda dell’esonero richiesto il sistema gli riporterà se e quanti crediti deve maturare nel triennio.