La Corte Costituzionale ha recentemente chiarito gli obblighi assicurativi dei medici strutturati, ponendo l'accento sulla distinzione tra colpa lieve e colpa grave. Questo articolo approfondisce i dettagli emersi dall'ordinanza del 7 novembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 novembre 2024, delineando il contesto normativo e le implicazioni pratiche per il personale medico.
Obblighi assicurativi: un quadro normativo complesso
La legislazione italiana, in particolare la Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), definisce gli obblighi assicurativi per i professionisti sanitari. Gli operatori che lavorano in strutture sanitarie pubbliche o private devono stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali casi di colpa grave, mentre la copertura per la colpa lieve ricade sulle strutture sanitarie stesse. Questa disposizione mira a bilanciare le responsabilità tra professionisti e istituzioni, tutelando i pazienti e garantendo che i danni derivanti da errori medici siano adeguatamente risarciti.
Medici strutturati e colpa grave: cosa cambia?
La Corte ha ribadito che i medici strutturati non sono obbligati a stipulare un’assicurazione autonoma per la colpa lieve, poiché questa è coperta dalla polizza della struttura in cui operano. Tuttavia, in caso di colpa grave, il professionista è tenuto a provvedere autonomamente alla copertura assicurativa.
Secondo la normativa vigente:
- La colpa lieve riguarda errori che rientrano nei limiti di una condotta ragionevolmente diligente.
- La colpa grave si verifica quando l’errore è attribuibile a una grave negligenza o imperizia del medico.
Questa distinzione è cruciale per delimitare l’ambito di responsabilità e i relativi oneri assicurativi.
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Le implicazioni per i medici strutturati
1. Copertura assicurativa limitata alla colpa grave
La Corte ha chiarito che il medico strutturato deve garantire una polizza adeguata per tutelarsi in caso di colpa grave, ma è la struttura a rispondere in caso di errori attribuibili a colpa lieve. Questo principio tutela il professionista, riducendo il rischio di spese ingenti per errori marginali o inevitabili.
Il paziente può agire direttamente contro la compagnia assicurativa del medico per la colpa grave, garantendo un percorso di risarcimento più rapido. La struttura sanitaria, invece, rimane responsabile per i danni da colpa lieve.
In caso di azione legale, il paziente, il medico e la compagnia assicurativa sono parte di un litisconsorzio necessario, semplificando la gestione giudiziaria delle richieste di risarcimento.
Criticità e sfide applicative
Nonostante il quadro normativo sembri definito, persistono sfide nell’applicazione pratica:
- Mancanza di uniformità nelle polizze assicurative: I costi e le condizioni delle assicurazioni per colpa grave possono variare, generando incertezze per i medici.
- Interpretazione della colpa grave: La distinzione tra colpa lieve e grave può risultare complessa e soggetta a interpretazioni controverse in sede giudiziaria.
- Impatto economico sui medici: L'onere di stipulare una polizza per colpa grave rappresenta un peso significativo, soprattutto per i professionisti più giovani.
Questa decisione rafforza l'importanza della responsabilità personale dei medici, bilanciando al contempo la protezione dei pazienti e le esigenze dei professionisti. Resta fondamentale che le strutture sanitarie e i medici lavorino insieme per garantire un sistema di tutela efficace e sostenibile.
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Cosa ha stabilito, quindi, la nuova ordinanza?
La Corte Costituzionale ha, quindi, fornito importanti chiarimenti sugli obblighi assicurativi del personale medico strutturato, sottolineando come questi siano limitati esclusivamente alla copertura per colpa grave. Ha ribadito in primis che la responsabilità civile derivante dalle prestazioni sanitarie è distinta in due ambiti principali:
- Responsabilità contrattuale: È a carico delle strutture sanitarie, che si avvalgono dell'opera di professionisti sanitari nell’adempimento delle proprie obbligazioni.
- Responsabilità extracontrattuale: Ricade sui medici liberi professionisti che non agiscono nell'ambito di obbligazioni contrattuali dirette con il paziente.
Per poi soffermarsi sui medici strutturati che:
- non hanno obbligo di assicurare autonomamente la propria responsabilità civile verso i pazienti, poiché questa è coperta dalla struttura sanitaria in cui operano;
- sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per colpa grave, per far fronte a eventuali azioni di rivalsa o responsabilità amministrativa promosse dalla struttura o dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti.
L’ordinanza ha poi fatto luce e ribadito la distinzione tra le figure coinvolte
Le strutture pubbliche e private, quindi, devono dotarsi di polizze assicurative o misure analoghe per coprire rischi legati a fatti propri (es. carenze organizzative) e a fatti altrui (errori dei professionisti che operano al loro interno) e i medici liberi professionisti devono autonomamente stipulare polizze per tutelare i pazienti, gestendo i rischi in maniera personale e indipendente. Per i medici strutturati, invece, la loro copertura per colpa grave non include la responsabilità verso i pazienti, che è già garantita dalla struttura sanitaria e la polizza per colpa grave tutela esclusivamente le azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa, estranee agli interessi diretti dei pazienti.
In tal senso, la Corte ha sottolineato che i danni coperti dalla polizza per colpa grave riguardano un ambito distinto dalle richieste di risarcimento del paziente e che i pazienti non possono agire direttamente contro l'assicurazione del medico per colpa grave, poiché questa copre esclusivamente debiti legati a rivalse e responsabilità amministrative.
L’Articolo 10 della Legge n. 24/2017 stabilisce i requisiti minimi per le polizze obbligatorie:
- Massimali di garanzia:
- Ambulatori senza prestazioni protette: €1.000.000,00 per sinistro (triplo annuale).
- Strutture non chirurgiche: €2.000.000,00 per sinistro (triplo annuale).
- Strutture chirurgiche: €5.000.000,00 per sinistro (triplo annuale).
- Retroattività:
- Le polizze devono coprire eventi avvenuti nei 10 anni precedenti, se denunciati durante la validità della polizza.
- Misure analoghe (auto-ritenzione del rischio):
- Fondi specifici per la copertura dei rischi e accantonamenti certificati da revisori legali o collegi sindacali.
I pazienti non possono citare in giudizio l’assicurazione del medico strutturato per richieste di risarcimento. La compagnia assicurativa risponde unicamente in contesti diversi dal risarcimento diretto al paziente, come le azioni di rivalsa.
La normativa evidenzia una chiara suddivisione delle responsabilità tra medici strutturati, liberi professionisti e strutture sanitarie, riducendo il rischio di conflitti giuridici e semplificando il quadro assicurativo. Tuttavia, restano importanti sfide, tra cui:
- La gestione dei costi delle polizze per colpa grave.
- L'interpretazione delle fattispecie di colpa grave e lieve.
Questa evoluzione normativa richiede un’attenta applicazione per garantire tutela sia ai pazienti sia ai professionisti sanitari.