Con l'arrivo del decreto attuativo della legge Gelli sulla responsabilità professionale e sicurezza delle cure, arrivano dopo 7 anni i valori dei requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative. Gli assicuratori avranno ora due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti.
Nel testo è previsto che l’assicuratore mantenga la struttura sanitaria indenne dai rischi che derivano dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di ciò che è tenuta a pagare per danni provocati a terzi dal personale operante all’interno della struttura stessa.
Inoltre, la copertura deve includere anche la responsabilità extracontrattuale di tutti gli esercenti la professione sanitaria per prestazioni in regime di libera professione intramoenia, nonché se scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura stessa.
L’assicuratore sarà inoltre obbligato:
- a tenere indenne, per danni colposamente cagionati a terzi, l’esercente dell’attività libero professionale attraverso un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente;
- a tenere indenne l’esercente la professione sanitarie presso la struttura, per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga e in caso di azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore.
A sua volta, l’esercente la professione sanitaria potrà essere protetto anche aderendo a convenzioni e polizze collettive tramite le strutture sanitarie, i sindacati o le rappresentanze istituzionali.
Per ogni scadenza di contratto, con preavviso di almeno 90 giorni, è poi prevista una variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in base all’accadere o meno di sinistri, per numero e tipologia di quelli accolti.
I massimali minimi di garanzia per le strutture sanitarie
Ecco i massimali minimi di garanzia previsti per le strutture sanitarie:
- massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per anno non inferiore al triplo di quello previsto per sinistro, per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, quindi, ambulatori situati in istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori analisi.
- massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro, per tutte le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le strutture residenziali e semiresidenziali, nonché le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie.
- massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro, per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.
I massimali minimi di garanzia per gli esercenti la professione sanitaria
Ecco i massimali minimi di garanzia previsti per gli esercenti la professione sanitaria
- massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro per gli esercenti le professioni sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.
- massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.
- 2 milioni di euro per sinistro e per anno per i contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera.