Il medico di base non visita il paziente a domicilio? Rischia denuncia per “rifiuto di atti di ufficio”

Il medico non può negare al proprio paziente una visita se le sue condizioni di salute non gli permettono di recarsi fisicamente presso l’ambulatorio, a patto che la visita risulti necessaria. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21631/17, depositata il 4 maggio scorso. "Il reato di rifiuto di atti di ufficio – spiega infatti la Suprema Corte – è un reato di pericolo, onde la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione e finanche dalla circostanza che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva".

 

 

Le condizioni di necessità

Tocca comunque al medico stabilire se esistano tutte le condizioni di “necessità” e “non trasferibilità” che rendono indispensabile la visita. Per farlo, il professionista deve basarsi sui sintomi descritti dal paziente (o da chi per lui). In questo caso, il medico deve recarsi presso il domicilio del paziente il prima possibile. 

Ma quali sono effettivamente le situazioni in cui un camice bianco può stabilire che la situazione non è così “critica” e quindi decidere di non andare a far visita al paziente nella sua abitazione? Ovviamente, su questo aspetto non è possibile stabilire dei paletti fissi, in quanto - come detto - è il medico a dover stabilire se è necessaria una visita al paziente oppure no. Ma questa è una valutazione di cui è anche responsabile soprattutto se, come nel caso di specie, a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati (infermiere del paziente), in grado di valutare la effettiva necessità della presenza del medico. La sentenza della Cassazione stabilisce dunque che se il medico, pur in condizioni di improrogabilità, e dunque gravità, non esegue la visita a domicilio (indipendentemente dal fatto che lo faccia consapevolmente o, più banalmente, abbia sbagliato la diagnosi) siamo di fronte ad un caso di “Rifiuto di atti di ufficio”. Un reato che scatta anche se il paziente che chiede aiuto non si trova nella propria abitazione ma in una casa di cura. In aggiunta, non è necessario che il paziente muoia o veda aggravarsi le proprie condizioni di salute affinché sia possibile effettuare la denuncia. 

Di: Redazione Consulcesi Club

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