La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza 12806/21 ha delineato con precisione il perimetro della discrezionalità del medico rispetto alla richiesta di visita di un paziente proveniente dal personale infermieristico.
Il caso oggetto del provvedimento
Il medico aveva impugnato la sentenza di appello che, conformemente al primo grado, lo aveva dichiarato colpevole di omissione di atti d’ufficio per aver omesso, nella veste di responsabile del reparto di cardiologia invasiva, di sottoporre a visita un paziente, poi deceduto, malgrado i ripetuti solleciti presentatigli da alcuni infermieri.
Le motivazioni della condanna della Suprema Corte
La Cassazione ha quindi indugiato sul tema della discrezionalità del sanitario, osservando specificatamente che quando a richiedere l’intervento è personale altamente qualificato, in questo caso un infermiere, il sanitario è gravato da un preciso obbligo di procedere immediatamente alla visita del paziente, con conseguente sussistenza del delitto di rifiuto di atti d’ufficio qualora ciò non accada.
Anche nel caso in cui, successivamente, le condizioni cliniche del paziente si siano rilevate non particolarmente gravi, ovvero non abbia realmente corso un pericolo di vita, ovvero risulti costantemente monitorato, l’obbligo non può venir meno a fronte della richiesta del personale avente specifiche cognizioni tecniche.
Le azioni alternative del medico che giustificano il rifiuto
Esclusa l’esistenza di specifiche disposizioni aziendali o interne al reparto che potessero legittimare il diniego e verificato che il medico non fosse impegnato in altra attività altrettanto indifferibile, la Corte ha precisato l’unico aspetto suscettibile ad escludere il carattere indebito del rifiuto opposto e cioè il compimento di un’attività alternativa a quella richiesta dal personale infermieristico, comunque funzionale all’assistenza del malato. Ma nel caso di specie, si è ritenuto che trovarsi proprio in quel frangente ad esaminare la cartella clinica del paziente, per decidere sul possibile intervento chirurgico, non equivale a compiere l’atto dovuto, giacché l’azione alternativa deve avere gli stessi connotati di urgenza ed indifferibilità propri di quella che si è concretamente omessa, ragioni per cui il diniego risulta illegittimo.
Conclusioni
La sinergia e la collaborazione efficiente fra gli operatori sanitari è fondamentale per la cura del paziente, ma anche per limitare casi di responsabilità professionale del medico, in questo caso in particolar modo una corretta comunicazione fra le parti sarebbe stata fondamentale per comprendere i reali bisogni del paziente.
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