Depenalizzazione atto medico: a che punto è la discussione politica?

Nell’estate 2023 la Camera dei Deputati ha avviato l’iter per l’esame della proposta di legge di riforma della responsabilità sanitaria: la colpa medica potrebbe essere a una svolta epocale.

Sommario

  1. Depenalizzazione atto medico. Le criticità applicative dell’art. 590 sexies codice penale
  2. Le criticità dell’art. 590 sexies del codice penale relative alla prescrizione del reato
  3. La proposta di riforma dell’articolo 590 sexies del codice penale

Nel 2017 la legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017 n. 24) ha introdotto all’interno del codice penale l’articolo 590 sexies, norma che punisce chi provoca la morte o le lesioni di una persona nell’esercizio della professione sanitaria. In virtù di tale disposizione legislativa, se la morte o le lesioni del paziente si sono verificate a causa di imperizia del professionista sanitario, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, purché risultino adeguate alla specificità del caso concreto.

Nell’ipotesi di morte del paziente il professionista sanitario è punito con la reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni; nel caso di lesioni personali, invece, la pena è comminata in base all’entità delle stesse:

  1. Per le lesioni lievi reclusione fino a tre mesi o della multa fino a euro 309,
  2. Per le lesioni gravi reclusione da uno a sei mesi o multa da euro 123 a euro 619,
  3. Per le lesioni gravissime reclusione da tre mesi a due anni o multa da euro 309 a euro 1.239.

Depenalizzazione atto medico. Le criticità applicative dell’art. 590 sexies codice penale

L’art. 590 sexies codice penale subordina l’esenzione di responsabilità del professionista sanitario alla codificazione di specifiche regole di condotta:

  1. Le linee guida,
  2. Le buone pratiche clinico-assistenziali.

Sia le linee guida che le buone pratiche, pur accreditate, costituiscono delle mere raccomandazioni di ordine generale, flessibili, adattabili e non precettive, permanendo sempre e comunque in capo al professionista sanitario la libertà di scelta professionale nel rapportarsi alle singole specificità del caso concreto che gli viene sottoposto.

Nella pratica, si è riscontrata sin da subito una difficoltà interpretativa della norma, sia in tema di individuazione della condotta punibile che di prescrizione. L’art. 590 sexies, infatti, non fornisce una vera e propria definizione del reato di morte/lesioni colpose in ambito sanitario, limitandosi a richiamare le norme generali in materia di omicidio (art. 589 codice penale) e lesioni personali (art. 590 codice penale), senza specificare nel dettaglio la condotta che deve essere posta in essere dal professionista sanitario, limitandosi a descrivere quelle che potrebbero essere le cause di esclusione della punibilità.

I tecnici del diritto ritengono che la formulazione dell’articolo 590 sexies, così generica, sia pericolosa poiché il richiamo ai due reati di omicidio e lesioni, paradossalmente, fa sì che un professionista sanitario sia punibile separatamente per due reati diversi, in violazione di un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, denominato principio del “ne bis in idem”, in virtù del quale nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato o per un reato per il quale è già stato assolto o condannato.

Difatti il professionista sanitario, potenzialmente, potrebbe prima essere indagato per il reato di lesioni personali colpose nei confronti del paziente; nell’ipotesi in cui il paziente, dopo molto tempo, muoia a causa delle suddette lesioni, il professionista sanitario potrebbe essere di nuovo indagato, anche dopo la definitività della sentenza che lo assolve o lo condanna per le lesioni personali, in violazione, appunto, del citato principio del ne bis in idem.

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Le criticità dell’art. 590 sexies del codice penale relative alla prescrizione del reato

Gli interpreti del diritto lamentano difficoltà applicative della norma sulla responsabilità medica anche in tema di prescrizione, cioè di estinzione del reato per decorso del tempo. L’articolo 590 sexies del codice penale, così come formulato, rende infatti estremamente incerto, se non addirittura indefinito o indefinibile, il momento da cui inizia a decorrere la prescrizione del reato.

Nell’ipotesi di lesioni personali o di decesso del paziente avvenuto in un momento significativamente successivo rispetto alla prestazione medica, il professionista sanitario, che deve difendersi in giudizio da un’accusa che è infondata fino a prova contraria, sarà estremamente penalizzato dalla difficoltà giuridica e processuale connessa all’individuazione del momento esatto in cui il reato è stato commesso, al fine di calcolare l’eventuale prescrizione.

Secondo gli interpreti un medico sottoposto a un processo per lesioni personali cagionate a un paziente potrebbe subire un secondo nuovo processo se quello stesso paziente decede per la medesima condotta; in tal caso il termine di prescrizione, che inizialmente decorreva dal momento in cui sono insorte le lesioni, inizierà a decorrere nuovamente a partire dall’evento morte, con notevole pregiudizio per l’imputato, che – si ribadisce – è innocente fino a prova contraria.

La proposta di riforma dell’articolo 590 sexies del codice penale

Sulla base di queste criticità è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge n.1327 di modifica dell’articolo 590 sexies e introduzione nel codice penale dell’articolo 590 septies in materia di responsabilità colposa e di decorrenza del termine di prescrizione per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Il nuovo articolo 590 sexies, secondo la proposta di legge, prevede che quando dallo svolgimento dell’attività sanitaria derivi, per colpa, una lesione o il decesso del paziente, anche come più grave conseguenza delle lesioni da questi riportate, si applica la pena della reclusione da tre mesi a cinque anni, fatto salvo il caso in cui il professionista sanitario si sia attenuto, nello svolgimento della propria attività, alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica; in tale ultima ipotesi, il sanitario andrà perciò esente da responsabilità penale.

Il nuovo articolo 590 septies, secondo la proposta di legge, andrà a individuare con precisione ed esattezza il termine da cui iniziare a computare la prescrizione del reato di responsabilità per morte o lesioni in ambito sanitario, da calcolarsi a partire dal giorno della commissione della condotta che ha causato l’evento.

La riforma prevede, inoltre, una disciplina transitoria, che prevede l’applicabilità delle nuove disposizioni anche ai processi in corso.

Il disegno di legge, a firma di un gruppo di deputati della Lega (prima firmataria Simonetta Matone) è stato presentato alla Camera dei deputati il 24 luglio 2023, ed è stato assegnato alla Commissione Giustizia alla Camera nel mese di novembre 2023. Terminato l’iter dell’esame da parte della Commissione Giustizia alla Camera, il testo sarà trasmesso al Senato per l’esame e l’eventuale approvazione; nell’ipotesi in cui venga apportata anche una sola modifica al Senato, il testo della proposta di legge tornerà nuovamente alla Camera, e così via fino a quando entrambe non approveranno il medesimo testo di legge (la cosiddetta navetta).

A seguito dell’approvazione della proposta di legge, la stessa sarà promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore. Il percorso, tuttavia, è solo all’inizio, ma Consulcesi cercherà di seguire da vicino l’iter per tenerVi aggiornati.

Di: Manuela Calautti, avvocato