Responsabilità medica tra perdita di chance e perdita di un bene della vita

In una delle sue ultimissime pronunce in tema di “responsabilità sanitaria”, la Corte di Cassazione Civile, sezione III con la sentenza n. 31136 del 21 ottobre 2022 ha puntualizzato un altro principio importante.

La massima, infatti, sancisce che: “Se il danno lamentato consiste nella perdita di un bene della vita, il Giudice dovrà accertare mediante ragionamento controfattuale se, ove fosse stato tenuto un comportamento diverso, è più probabile che il danno non si sarebbe verificato; se, invece, il danno lamentato consiste nella perdita di "chance" dovrà accertare se il comportamento ha portato alla perdita della possibilità apprezzabile di conseguire un risultato soltanto sperato, e non già al mancato risultato stesso”. 

In materia di risarcimento per responsabilità sanitaria, dunque, viene analizzato un caso in cui gli eredi di un paziente avanzano richiesta di risarcimento “perché non prontamente trasferito presso unità specializzata”. Secondo la Corte, merita di essere riformata la decisione con la quale il giudice confonde i due piani, quello della chance - ovvero della perdita della possibilità del conseguimento di un risultato utile soltanto sperato - e quello dell'accertamento del nesso causale pieno in relazione alla perdita del bene vita - ovvero dell'accertamento - come più probabile che non, che il comportamento corretto e tempestivo dei sanitari, ovvero l'immediato trasferimento del paziente nell'unità specializzata, avrebbe potuto evitare il danno (la morte) e far conseguire il risultato sperato (la guarigione del paziente) e predica, a quella che descrive in fatto come mera perdita della possibilità di conseguire un miglior risultato, le conseguenze risarcitorie proprie dell'accertamento diretto del nesso di causa tra il comportamento omissivo dei medici e la morte del paziente con l'integrale risarcimento, a carico dei medici e della ASL, del danno da perdita del rapporto parentale subito dalla moglie e dai figli.

Perché è importante questa sentenza?

Sembravano già essere stati definiti i limiti della “perdita di chance” che, invece, tornano ad ossessionare la professione medica. La scienza medica e i professionisti che la applicano non possono prevedere il risultato sperato davanti a un paziente che accusa un malore e ha bisogno di qualcuno che lo curi. Non è possibile, in altre parole, è pensare che la vita o la morte di una persona siano il risultato dell’opera del medico, quella di quest’ultimo infatti non è una prestazione di risultato!

A dirlo sono tutte le pronunce giurisprudenziali del 2019, le quali definiscono “la perdita di chance” come l’impossibilità di ottenere un risultato positivo in un intervento medico. Piuttosto per poter imputare una colpa al medico è necessaria la prova della “relazione” (il nesso causale) tra la condotta lesiva e il danno. Questo perché, e lo sanno bene i medici, un’esatta esecuzione della prestazione sanitaria non si traduce sicuramente nell’opera salvifica del paziente.

Diverso è il caso della perdita del bene della vita indagabile secondo i classici canoni legati a negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza delle Linee Guida. 

In ogni caso, sia nell’uno che nell’altro caso rilevano le condizioni da considerarsi caso per caso.

L’indicazione dei Giudici nella sentenza Cassazione Civile, sezione III con la sentenza n. 31136 del 21 ottobre 2022

La Corte di Cassazione è molto chiara nel dare indicazioni ai giudici a cui ha cassato e rinviato la decisione del caso. In particolare è stato ben chiarito che nel verificare quanto già citato, la Corte d’Appello non può esimersi dal verificare determinati principi di diritto: 

  • “in materia di risarcimento del danno alla persona, il giudice deve preliminarmente qualificare la domanda, se volta ad ottenere il risarcimento integrale del danno per il verificarsi dell'evento infausto, o se volta ad ottenere il danno da perdita di chance;
  • dovrà quindi, in entrambi i casi, provvedere alla verifica dell'esistenza del nesso causale, il cui onere probatorio grava sull'attore, tra condotta e danno, tramite ragionamento probabilistico;
  • se il danno lamentato consiste nella perdita di un bene della vita, dovrà accertare mediante ragionamento controfattuale se, ove fosse stato tenuto un comportamento diverso, è più probabile che il danno non si sarebbe verificato;
  • se invece il danno lamentato consiste nella perdita di "chance" dovrà accertare se il comportamento ha portato alla perdita della possibilità apprezzabile di conseguire un risultato soltanto sperato, e non già al mancato risultato stesso”.

Riflettiamo sul punto

La perdita di chance non è prevista e tipizzata dalla legge e, come tale, discende dalle pronunce giurisprudenziali. Lucro cessante e danno emergente sono le caratteristiche che vengono prese in considerazione per valutarne l’essenza e la presenza in determinati eventi fattuali. Oltre a questi due elementi che devono essere accertati positivamente, ciò che rileva sul piano del risarcimento danni in ambito sanitario è il nesso causale, l’onere della prova e la quantificazione del danno. 

Nel 2018, la visione giurisprudenziale si discosta un po’ dal lucro cessante e danno emergente e indaga sulla “natura” del danno da perdita di chance. Questa, quindi, è determinata, per così dire per relationem, dal “bene” a cui si riferisce la “possibilità perduta”: così, nel caso della “maggiore sopravvivenza” o della “migliore qualità della vita”, il pregiudizio subito avrà carattere “non patrimoniale” (venendo appunto in linea di conto “entità” che non sono ontologicamente suscettibili di valutazione economica). La sentenza a cui ci riferiamo viene intesa come “sentenza manifesto” sul punto (Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018 n. 5641), in quanto disegna “lo statuto attuale” della perdita di chance. 

Conclusioni

La casistica è ancora in divenire così come la soluzione, sia nel caso che si tratti di perdita di chance, che quello in cui si tratti della perdita di un bene della vita e le incognite legate ai casi specifici possono davvero essere tantissimi e intrecciarsi in maniera unica al divenire fattuale dell’intervento sanitario. È per questo che, per Consulcesi, riportare sentenze che sanciscano novità o sviluppi su un argomento di pertinenza all’ambito sanitario, significa assistere il medico che potenzialmente può trovarsi protagonista di queste vicende. Il migliore network legale non ha soltanto bisogno di manifestare il proprio lavoro davanti alle Corti dei Tribunali, ma agisce prima, alla radice. La conoscenza legale non può essere trasmessa, ma la consapevolezza invece sì ed è proprio in tal caso che il valore della consulenza legale è inestimabile e va sempre raccomandato. La legge non ammette ignoranza e il medico è il primo tra i professionisti che dovrebbe essere costantemente e adeguatamente formato ad affrontare le varie questioni.

Di: Redazione Consulcesi Club

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