Odontoiatria: come ci si comporta in caso di colpa grave

Secondo un’ultima sentenza emessa dal Tribunale di Messina, conta anche il lavoro individuale e l’odontoiatra è responsabile per le proprie azioni e non anche per quelli degli igienisti, adesso riconosciuti anche sostanzialmente nell’esercizio della loro professione.

Prima di addentrarci sul merito della sentenza che è stata definita “storica”, dobbiamo fare una premessa relativa alla responsabilità degli odontoiatri in caso di colpa grave che può comportare conseguenze legali e professionali significative. Nel contesto medico, la colpa grave si riferisce a un comportamento professionale che va oltre la semplice negligenza e che implica una violazione grave dei doveri professionali. Ad esempio, la somministrazione errata di un farmaco, l'esecuzione di un trattamento non autorizzato o un errore diagnostico grave possono essere considerati colpe gravi.

In caso di colpa grave, la responsabilità dell'odontoiatra può essere stabilita attraverso una causa legale o un'azione disciplinare intrapresa da un organismo di governo professionale. L'odontoiatra può essere soggetto a denunce da parte del paziente o di altre parti interessate, che possono portare a un procedimento legale. In tal caso, il tribunale o il consiglio disciplinare avranno il compito di valutare le prove presentate e determinare se la colpa grave è stata commessa.

Le conseguenze dipendono dall’esito di eventuali giudizi e comportano delle conseguenze importanti come la sospensione o la revoca della licenza medica, sanzioni economiche significative, risarcimenti finanziari per il paziente e impatto sulla reputazione professionale dell'odontoiatra.

Per minimizzare il rischio di colpa grave, gli odontoiatri sono tenuti a seguire gli standard di cura appropriati, a informarsi sulle nuove tecniche e i nuovi trattamenti, a migliorare continuamente le proprie competenze professionali e a mantenere una comunicazione chiara ed efficace con i pazienti. È inoltre consigliabile ottenere una copertura assicurativa di responsabilità professionale adeguata a proteggersi dai potenziali rischi e dalle conseguenze finanziarie di una causa legale.

Qual è la novità introdotta con l’ultima sentenza?

Con sentenza pronunciata il 24 novembre 2022 e depositata il 13 giugno 2023, il Tribunale penale di Messina ha assolto “perché il fatto non sussiste” un Igienista dentale dall’accusa del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica per aver svolto la propria attività senza la compresenza di un medico Odontoiatra. Il Tribunale di Messina con tale pronuncia, definitiva dal 5 settembre 2023 in quanto non appellata dalla Procura della Repubblica, ha stabilito che gli Igienisti dentali possono esercitare la loro attività in piena autonomia e con correlativa assunzione di responsabilità, anche in assenza di un Odontoiatra, come già ribadito dalla stessa Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali nell’ambito del proprio documento di posizionamento.

Si tratta di una sentenza rivoluzionaria per due ordini di motivi:

  1. respinge definitivamente la tesi accusatoria, basata su un presunto rischio per la salute degli assistiti, connesso all'assenza di uno specialista in odontoiatria durante le procedure eseguite dall'Igienista dentale.
  2. I Giudici di Messina hanno riconosciuto la competenza dell’Igienista dentale citato a giudizio a svolgere le prestazioni previste nel relativo profilo professionale, argomentando che le attività di igiene orale sono raccomandate dallo stesso Ministero della salute per la prevenzione della carie ed escludendo, quindi, qualsivoglia pericolo per la salute dei cittadini assistiti.

La motivazione del provvedimento assolutorio è perfettamente coerente con il quadro normativo di disciplina delle professioni sanitarie, che si caratterizza per il riconoscimento dell’autonomia di ogni operatore e per l’abbandono di ogni pregressa “gerarchia” tra professioni “primarie” e “ancillari”, senza interferire con l’attività – ormai prediletta – di agire in team multidisciplinari.

Questo pronunciamento costituisce un importante, argomentato e puntuale avallo della posizione assunta dalla Federazione nazionale sull’autonomia di tutte le professioni sanitarie.

Gli obblighi dell'odontoiatra 

Un odontoiatra (in quanto medico) è obbligato a seguire i principi della medicina nella sua attività: l’odontoiatra deve aiutare e curare il paziente con attenzione, professionalità e agire secondo scienza e coscienza, valutando rischio/beneficio.

In quanto dipendente professionista, l’odontoiatra deve adempiere a un obbligo finanziario. Ciò significa che è obbligato a svolgere la propria attività con l'attenzione propria alla sua professione, indipendentemente dal risultato raggiunto.

 Significa che:

 -ex art. 2236 c.c., un odontoiatra che ha prestato i suoi servizi professionali per risolvere problemi tecnici particolarmente difficili è civilmente responsabile per i danni causati al paziente, solo se ritenuto colpevole di dolo (lesione intenzionale) o di colpa grave, quindi negligenza;

 - tuttavia, se l’odontoiatra ha eseguito una prestazione professionale considerata di routine o consueta, è responsabile anche della minima negligenza, trattandosi di un obbligo di prestazione ai sensi dell'articolo. 1176 c.c.

Pertanto, se un paziente è stato vittima di un errore (trattamento radicolare errato, danni ai nervi, infezioni, ascessi mal trattati, diagnosi tardiva, danni causati dall'anestesia, fallimento dell'impianto, ecc.), può avviare un procedimento per risarcimento.

Il paziente dovrà:

  1. a) dimostrare di aver ricevuto cure odontoiatriche presso lo specialista appropriato;
  2. b) dimostrare di aver subito un danno;
  3. c) il nesso causale tra il trattamento e il danno. L’odontoiatra, invece, deve dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta dalla procedura. Pertanto, l’onere di provare la gravità della prestazione medica spetta all’odontoiatra, che deve dimostrare di aver esercitato la massima diligenza.

In particolare, il rapporto tra paziente e odontoiatra si colloca, infatti, nel contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. In generale il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell' art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, e, in caso di colpa in applicazione del principio di cui all' art. 1460 cod. civ., con perdita del diritto al compenso.

In definitiva, è importante tenere a mente che ogni medico risponde del proprio operato secondo quanto stabilito dalla legge; che ne risponde in egual modo anche nel caso in cui lavora in team multidisciplinare; che risponde a quanto stabilito dalla Legge Gelli e che risulta fondamentale la copertura assicurativa e un buon consulente legale specializzato.

Di: Cristina Saja, giornalista e avvocato

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