La legge n. 24/2017, legge Gelli-Bianco, è intervenuta anche a disciplinare l’aspetto dell’assicurazione della struttura sanitaria, del medico e dell’operatore sanitario per la responsabilità civile legata al loro operato.
La legge Gelli ha proclamato l’obbligo assicurativo, ma di fatto non lo ha imposto, lasciando alle strutture sanitarie la facoltà di scegliere se assicurarsi o ricorrere ad analoghe misure, peraltro omettendo di sanzionare la mancata adozione dell’una o dell’altra opzione. Le disposizioni relative agli esercenti le professioni sanitarie ricalcano, invece, precedenti interventi normativi.
Tra le novità più importanti introdotte da questa Legge, vi è di certo la causa di non punibilità: il medico, la cui condotta imperita abbia causato la morte o lesioni personali del paziente, non è punibile se ha rispettato le linee guida e versa in colpa lieve.
Ne consegue che l’introduzione della non-punibilità avrà i limiti sopra citati e servirà ad escludere la responsabilità penale del medico, limitando la responsabilità a quella civile del professionista e della struttura presso cui presta servizio.
La causa di non punibilità
La causa di non punibilità risulta inapplicabile se l’evento si è verificato per:- Imperizia, quando non esistono linee-guida per il caso concreto
- imperizia nell’individuazione e nella scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto
- negligenza o imprudenza
- imperizia nell’esecuzione delle linee-guida, anche se adeguate al caso concreto
La responsabilità medica deriva dai danni subiti dal paziente per errori e/od omissioni da parte dei professionisti sanitari.
Ne consegue che l’introduzione della non-punibilità avrà i limiti sopra citati e servirà ad escludere la responsabilità penale del medico, limitando la responsabilità a quella civile del professionista e della struttura presso cui presta servizio.
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Così, la responsabilità della struttura sanitaria sarà di tipo contrattuale con onere probatorio invertito: sarà cioè compito della struttura discolparsi di quanto accaduto e il termine prescrizionale è di 10 anni. Al contrario, la responsabilità del medico viene inquadrata nella fattispecie extracontrattuale, così verterà sul paziente l’onere della prova di dimostrare il danno e la colpa. Solo per il medico privato rimane la responsabilità contrattuale.Quali soggetti hanno l’obbligo di assicurazione?
L’art. 10 della Legge Gelli-Bianco prende in esame tre categorie di soggetti e stabilisce le misure di obbligatorietà assicurativa. In particolare:- le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private devono assicurarsi o adottare altre misure analoghe. Ciò significa che per loro l’assicurazione è facoltativa ai sensi del comma I dell’art. 10
- i liberi professionisti esercenti le professioni sanitarie hanno obbligo di assicurazione per la responsabilità civile e le azioni recuperatorie, ai sensi del comma II dell’art. 10 e dell’art. 5 del DPR 137/2012
- i dipendenti esercenti le professioni sanitarie hanno, invece, l’obbligo assicurativo solo per il rischio di rivalsa, ai sensi del comma III dell’art. 10.