RC Professionisti: novità per i Medici Associati

La Legge Gelli delinea in modo chiaro qual è il perimetro della responsabilità professionale in tutte le sue declinazioni, anche per i medici associati. Per questo è fondamentale aver ben chiari i termini e i requisiti delle polizze assicurative.

Sommario

  1. Requisiti minimi per le polizze assicurative legate alla responsabilità medica
  2. La responsabilità penale
  3. La responsabilità civile
  4. Le novità sulla responsabilità dei medici associati
La responsabilità professionale legata all’esercizio della professione medica rafforza il concetto di “sicurezza delle cure” ben delineato dalla Legge Gelli-Bianco, la L. n. 24/2017. Con l’introduzione di questa normativa, il Legislatore ha inteso occuparsi della non punibilità del fatto colposo del medico in presenza del rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Ma non solo. Fino adesso ci siamo soffermati su aspetti particolarmente importanti come la retroattività e pregressa nell’assicurazione professionale o sui nuovi Decreti Attuativi per la diagnostica di primo livello nei confronti dei Medici di Medicina Generale e ancora su colpa lieve o colpa grave, responsabilità medica penale e/o civile, servizi assicurativi e garanzia di sicurezza delle cure. Per dare contezza di quanto discutiamo, però, è utile che tutti i professionisti vengano messi al corrente dei requisiti minimi e delle particolari caratteristiche a cui fare attenzione al momento della sottoscrizione di una polizza assicurativa.  

Requisiti minimi per le polizze assicurative legate alla responsabilità medica

 Il regolamento, di recente approvato, completa il quadro normativo previsto dalla legge Gelli. Come anticipato poc’anzi, il tema della responsabilità è stato inserito nel più ampio concetto della sicurezza delle cure, sancendone il fondamento nel diritto alla salute. L’obiettivo è, infatti, quello di evitare, prevenire e mitigare effetti avversi o danni derivanti dalla prestazione di assistenza sanitaria. La legge si riferisce in particolare alla responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria (art 6 l. 24/2017) e a quella civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria (art. 7 l 24/2017). 

La responsabilità penale

 Con l’introduzione della legge Leggi e dei relativi corollari, sono stati descritti in maniera ampia e certosina i casi in cui i professionisti sanitari sono puniti o meno. In particolare, assumono rilevanza le cause per cui si è verificato l’evento dannoso e in particolare il rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o, in mancanza di queste, delle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. In particolare, vengono presi in considerazioni determinate caratteristiche, quali:
  • se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza
  • se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali
  • se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto
  • se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.
 

La responsabilità civile

 Le strutture sanitarie pubbliche e private rispondono per responsabilità civile di natura contrattuale dell’operato di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con la struttura o se sono stati scelti o meno dal paziente (art 7 l. 24/2017). Gli esercenti la professione sanitaria, invece, rispondono per responsabilità extracontrattuale, salvo che abbiano agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.Introdotta questa breve premessa, possiamo soffermarci sulle polizze assicurative

 In ambito di responsabilità civile, è stata inserita l’obbligatorietà della polizza assicurativa e il regolamento recente ne ha stabilito tutte le specifiche. Per quanto riguarda la struttura, l’assicuratore si impegna a fornire una polizza che possa tenere indenne la struttura sanitaria dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese), causati da morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, ed estesa alle prestazioni sanitarie svolte nell’ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica, ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Quando parliamo di “copertura assicurativa” intendiamo la responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura. Nell’ultimo dei casi appena annoverato, per tutti gli operatori sanitari, la polizza assicurativa prevista viene definita commercialmente come “assicurazione per la colpa grave” e risponde per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga, esercitate dalla struttura pubblica o privata o dalla Compagnia assicuratrice della struttura, infine nel caso di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell’assicuratore. Per i liberi professionisti che svolgono attività anche al di fuori della struttura, devono assicurarsi in maniera più ampia e perciò la copertura assicurativa per colpa grave deve comprendere anche la responsabilità per l’attività libero professionale. Gli esercenti la professione sanitaria devono sottoscrivere polizze i cui massimali minimi devono essere pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo. Per gli esercenti la libera professione questi massimali non si applicano. Ma è prevista la garanzia assicurativa nella forma claims made, la quale consente l’attivazione della copertura assicurativa dal momento in cui la richiesta di risarcimento viene attivata. Tale garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. L’assicurazione si attiva con la prima richiesta di risarcimento del sinistro, per tale intendendosi: qualsiasi formale richiesta scritta presentata per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’attività professionale; la citazione dell’assicurato in veste di responsabile civile nel processo penale dove il danneggiato si è costituito parte civile; l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, l’azione di rivalsa e l’azione di surrogazione. Non costituiscono sinistro la querela o l’avviso di garanzia e altri fatti diversi da quelli appena elencati. 

Le novità sulla responsabilità dei medici associati

 In sintesi, le ultime novità in tema di responsabilità sanitaria si focalizzano sostanzialmente sull’indicazione dei massimali minimi e sull’oggetto della copertura assicurativa. Viene ribadito e delineato l’obbligo per gli esercenti la professione sanitaria di assicurarsi per la colpa grave in modo da essere tutelati dalle azioni di rivalsa delle strutture. Per i liberi professionisti, vige inoltre l’obbligo di assicurazione per la copertura di eventuali danni ai terzi. Per essere assisti in caso di querela o avviso di garanzia e quindi in un processo penale è utilissima, tra l’altro, la polizza di tutela legale che permette all’assicurato di scegliersi l’avvocato di fiducia ed essere assistito in tutte le fasi del procedimento penale e poi del processo. 

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 Alla luce della Legge Gelli-Bianco e della giurisprudenza più recente, è importante sottolineare alcuni tratti significativi della colpa medica d’équipe con particolare riferimento alla cooperazione nel reato colposo. A riguardo va evidenziato che la colpa medica d’équipe rileva come categoria giuridica evolutasi alla luce dei risvolti pratici succedutisi nel tempo. Nelle varie esplicazioni sono state prese in considerazioni anche i casi di coinvolgimento di più operatori sanitari che esplicano la loro attività e forniscono una prestazione finalizzata al raggiungimento di un risultato e di un obiettivo comune. I principi dottrinali applicati alla giurisprudenza hanno quindi stabilito che:
  • se una o più figure professionali operano, in maniera sincronica, un paziente dalla cui operazione ne deriva un danno, allora sarà necessario valutare attentamente su chi ricade l’obbligo risarcitorio e se tutti i singoli partecipanti hanno concorso alla causazione del pregiudizio
  • l’attività medica d’équipe può dar luogo a un concorso di responsabilità colpose che si atteggerà diversamente a seconda che il fatto sia l’esito della condotta di più soggetti che hanno agito indipendentemente l’uno dall’altro-cioè in modo diacronico -, ovvero dalla cooperazione consapevole di più persone
  • ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di colpa nella forma della cooperazione colposa, è presupposto indefettibile il coinvolgimento necessario di più soggetti come richiesto dalla legge o da situazioni oggettive contingenti
 Su quest’ultimo punto, la giurisprudenza di legittimità non ha ritenuto possibile l’attribuzione tout court della colpa al soggetto che si trova ad operare unitamente ad altri professionisti sanitari ed ha escluso la necessaria consapevolezza della colpa dell’altrui partecipazione nello stesso reato. Vi è, dunque, la consapevolezza di interagire con altri soggetti durante l’azione dalla quale discende una sorta di dovere di controllo anche sull’altrui operato, ma nei limiti del cosiddetto “principio di affidamento” o “obbligo di garanzia”. Pertanto, il giudice dovrà senz’altro esaminare in maniera rigorosa l’ipotesi del caso concreto. 

Lavorare in sincronia o in diacronia, impone al giudice che valuta la responsabilità medica, la valutazione caso per caso. Ciò che conta è che ogni medico sia coperto da polizza assicurativa.


 Per qualsiasi dubbio, consulenza o chiarimento il team legal specializzato Consulcesi è a tua disposizione! Leggi anche: Cosa copre l'assicurazione professionale per medici ospedalieri? 
Di: Redazione Consulcesi Club

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