Spesso, la confusione che può generare un incidente stradale non ci consente di avere la lucidità necessaria per agire correttamente. Per questo, Consulcesi e il team di avvocati specializzati offrono una panoramica chiara sui termini per denunciare un sinistro e sugli obblighi legati all'apertura del sinistro assicurazione.
Come fare la denuncia di un sinistro all'assicurazione
La denuncia sinistro assicurazione può essere effettuata tramite diversi canali: raccomandata A/R, posta elettronica certificata (P.E.C.), contatto telefonico o recandosi di persona presso l’ispettorato sinistri. È importante includere tutte le informazioni necessarie nel Modulo BLU (o modulo CAI), che serve a documentare i dettagli dell'incidente. In questo modo, l'apertura del sinistro assicurazione avverrà in modo rapido e preciso.È possibile comunicare all’agenzia assicurativa il verificarsi di un incidente tramite tutti i mezzi di comunicazione possibili, in base a quello che ci è più utile: tramite raccomandata A/R presso l’ispettorato sinistri; tramite p.e.c. all’agenzia assicurativa; telefonicamente al servizio clienti della compagnia; di persona.
Tutte le informazioni che devono essere riportate si trovano all’interno di quello che viene conosciuto come Modulo BLU, CID o modulo CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente). Si tratta di un modulo semplice e abbastanza rapido che permette di individuare autisti, trasportati, proprietari dei veicoli e dinamica dell’incidente. Fattore imprescindibile è riportare i dati in maniera corretta e precisa.
Tempistiche per la denuncia di un sinistro
Una delle prime azioni da compiere dopo un incidente è la denuncia del sinistro. È fondamentale rispettare i tempi per la denuncia sinistro: la denuncia di sinistro deve essere presentata all'assicurazione entro tre giorni dall'evento, come stabilito dall'art. 1913 del Codice Civile. Tuttavia, ci sono situazioni in cui è possibile effettuare la denuncia oltre i tre giorni, senza perdere il diritto al risarcimento. Il mancato rispetto dei termini per denunciare un sinistro può portare alla perdita dell'indennizzo, come indicato dall'art. 1915 c.c., se la denuncia viene omessa dolosamente.
Per evitare problemi legati alla prescrizione del diritto al risarcimento, che scade dopo due anni per gli incidenti stradali, è importante inviare la denuncia sinistro e assicurarsi di ottenere un riscontro dall'agenzia che confermi la corretta ricezione della denuncia.
In presenza di polizze assicurative e a sinistro già accaduto, potrebbe essere necessario redigere la denuncia. La denuncia del sinistro è fondamentale per mettere in moto l’azione assicurativa.
Per quanto riguarda la tempistica, la denuncia dell’incidente stradale va fatta entro 3 giorni, anche se la legge italiana prevede casi in cui la denuncia può essere fatta dopo 3 giorni senza perdere il diritto al risarcimento (art. 1913 c.c..). Il diritto viene, però, perso se non si denuncia dolosamente l’accaduto, così come sancito dall’art. 1915 c.c.. Può, inoltre, accadere che l’assicurazione sia intervenuta tempestivamente e/o comunque prima dei tre giorni, per cui gli agenti siano informati. In tal caso, non c’è urgenza di redigere comunicazione.
Un’altra delle condizioni che potrebbero causare la perdita dell’indennizzo è il superamento del termine di prescrizione per il diritto al risarcimento. Per tutti i sinistri che avvengono su strada questo termine è fissato a due anni. Per evitare spiacevoli inconvenienti di questo tipo, è opportuno quindi assicurarsi, una volta inviata la comunicazione, di ottenere anche un riscontro in merito dalla stessa agenzia che confermi l’adeguata ricezione dell’informazione.
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Quando non si è d'accordo con l'assicurazione
Nel caso in cui sorgano controversie sulla dinamica dell'incidente o sulla quantificazione dei danni, è possibile ricorrere alla Conciliazione Paritetica, evitando di coinvolgere il Giudice se il risarcimento non supera i 15 mila euro. Questa procedura può essere attivata in caso di mancata risposta o di diniego da parte dell'assicurazione.Questa nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Può essere attivata tutte le volte che il consumatore abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non abbia ricevuto risposta; oppure abbia ricevuto un diniego di offerta; o ancora non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa.
Come avviene la quantificazione dei danni?
La quantificazione dei danni richiede l'intervento di figure professionali. Per i danni ai veicoli, viene nominato un perito, mentre per le lesioni alle persone l'assicurazione nomina un medico che valuterà il nesso tra le lesioni e il sinistro stradale denunciato.Per ottenere il giusto risarcimento, dovranno intervenire delle figure professionali che valutino i danni. Nel caso di danni ai veicoli, va nominato un perito che può valutare i danni direttamente in carrozzeria, da un meccanico di fiducia o presso il luogo in cui è in custodia il veicolo. Se si tratta di danni di lieve entità, si potrà procedere con pronta liquidazione e quindi il perito viene incaricato di formulare direttamente una proposta sulla base delle valutazioni tecniche fornite dallo stesso assicurato, anche prima che la vettura venga portata in officina per la riparazione. Qualora il danno effettivo si dimostri superiore a quello liquidato, l’assicurato non dovrà rilasciare quietanze liberatorie e dovrà inviare una raccomandata a/r con la quale comunica di accettare la somma a titolo di acconto in attesa del saldo definitivo. Inoltre, deve verificare senza ritardi che la somma sia comunque congrua al valore complessivo dei danni subiti.
Nel caso di lesioni a persone, la compagnia assicurativa nominerà un medico che dovrà valutare e quantificare il legame esistente tra le lesioni riportate e il sinistro stradale denunciato, attraverso la redazione di una relazione peritale.
Sinistro medico: cosa sapere
Nel caso di un sinistro medico, la situazione si complica, poiché può coinvolgere sia il medico coperto da assicurazione professionale sia il paziente o i suoi eredi. Il sinistro medico può sfociare in una richiesta di risarcimento, e il medico è obbligato a comunicare ogni fatto che potrebbe portare a una denuncia. In questo caso, la situazione è totalmente diversa è la situazione in cui a interessare il sinistro è il medico – che sarà coperto da un’assicurazione professionale – e un paziente o i parenti del paziente sopravvissuto.
Nelle polizze RC professionali dei medici, il sinistro potrebbe avvenire con la ricezione di una richiesta di risarcimento danni inviata dal legale del paziente (o dei suoi eredi) al medico. All’interno di questa lettera, certamente, sarà indicato l’evento riconosciuto come lesivo a seguito di una prestazione medico-sanitaria. In caso di decesso del paziente e prima di una citazione in giudizio per risarcimento dei danni, potrebbe essere il Pubblico Ministero a instaurare un procedimento penale per stabilire se esiste una responsabilità penale del medico per lesioni o morte colposa. In questo secondo caso, la chiamata del medico normalmente avviene con una notifica che avverte che in un determinato giorno, luogo e ora, si svolgeranno “accertamenti tecnici non ripetibili” con l’invito per il medico coinvolto a presenziare tale attività, in quanto è un suo diritto. In questa fase è importante avere il supporto di esperti periti e legali.
Nei casi appena descritti, le polizze professionali obbligano il medico a comunicare non solo gli atti formali ricevuti ma anche ogni fatto o circostanza che potrebbe sfociare in un vero e proprio sinistro. I sinistri e le circostanze note precedenti alla stipula della polizza, in pratica già ricevuti o di cui si è a conoscenza prima di stipulare un nuovo contratto assicurativo, devono essere dichiarati nella fase di acquisizione dei dati da parte della Compagnia.
Eventuali dichiarazioni false od omissioni in questa fase potrebbero compromettere l’operatività della polizza stipulata. Queste avvertenze sono normate dal Codice Civile e dalle condizioni di assicurazione e spesso sono ripetute anche nello stesso questionario, ove vengono raccolte le informazioni che la compagnia assicurativa fa compilare al sanitario prima di emettere il contratto assicurativo.
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FAQ utili per la denuncia di sinistro
Secondo l’art. 1913 del Codice Civile, è necessario presentare la denuncia sinistro all'assicurazione entro tre giorni dall'evento. Tuttavia, ci sono circostanze in cui è possibile farlo oltre tale termine senza perdere il diritto al risarcimento.
In caso di diniego da parte dell'assicurazione, il consumatore può attivare la Conciliazione Paritetica, evitando di coinvolgere il Giudice se il risarcimento richiesto non supera i 15 mila euro. Questa procedura è stata creata per facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione.
Per presentare la denuncia di sinistro, è necessario compilare il Modulo BLU (o modulo CAI) che documenta i dettagli dell’incidente. È consigliabile includere una copia della patente di guida, della carta di circolazione e della polizza assicurativa.
La quantificazione dei danni per lesioni fisiche richiede l'intervento di un medico per valutare il legame tra le lesioni e il sinistro. La compagnia assicurativa nominerà un professionista che redigerà una relazione peritale.
I termini per la denuncia di un sinistro variano a seconda della tipologia di polizza e della natura dell'incidente. È essenziale rispettare i tre giorni per la denuncia, mentre il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento è di due anni per gli incidenti stradali.