Diagnosi mancata di endometriosi: nessuna condanna per il ginecologo di fiducia, manca la prova del nesso causale

Il ginecologo di fiducia si salva dalla condanna per responsabilità sanitaria perché il paziente non fornisce la prova del nesso causale fra la condotta e l’omessa diagnosi della patologia. La testimonianza non supera i dati obiettivi contenuti nella CTU.

Nei casi di responsabilità sanitaria il riparto dell’onere della prova fra paziente e medico di fiducia viene talvolta malamente interpretato, laddove si confida di ottenere il risarcimento sull’unica dimostrazione dell’insorgenza della patologia, ovvero nel suo aggravamento, senza curarsi di fornire compiuta dimostrazione dell’esistenza di un valido collegamento causale con la condotta inadempiente tenuta dal professionista nel caso concreto.

La Corte di Cassazione, proprio di recente (sentenza n. 9182/2024), è tornata ad esaminare la questione, occupandosi della domanda di risarcimento spiegata dalla cliente di un ginecologo per non aver tempestivamente rilevato i segnali di una patologia endometriosica, di cui è stata successivamente riscontrata la presenza.

Il caso

La questione origina da un pluriennale rapporto di cura fra una paziente ed il suo ginecologo di fiducia, nel corso del quale la prima avrebbe più volte lamentato intensi dolori e complicazioni nel periodo mestruale, venendo sempre rassicurata, a seguito degli esami di ruotine cui veniva sottoposta, circa l’inesistenza di patologie significative.

Solo in un secondo momento, veniva acclarata da altri specialisti la presenza di cisti di endometriosi, ormai al quarto stadio, per cui si rendeva necessario procedere ad intervento chirurgico.

Ritenendo censurabile la condotta del professionista di fiducia per aver omesso la tempestiva diagnosi della patologia successivamente riscontrata, la paziente adiva le vie giudiziarie reclamando il risarcimento del danno, che di fatto veniva accordato all’esito dell’istruttoria espletata in primo grado, con conseguente condanna del ginecologo al pagamento del ragguardevole importo di oltre 270 mila euro.

Impugnata la sentenza innanzi alla competente Corte di Appello, la stessa veniva completamente riformata, con conseguente rigetto della domanda della paziente per la rilevata assenza una adeguata dimostrazione del nesso causale tra l'insorgenza della malattia e l'azione o l'omissione del ginecologo convenuto.

Il nesso causale nella responsabilità professionale del medico

Tutte le volte in cui si dibatte della responsabilità professionale di un medico di fiducia, come accade  ad esempio nel caso in cui una paziente si rechi periodicamente a controllo dal proprio ginecologo di fiducia, trovano applicazione le regole che presiedono l’adempimento contrattuale, per cui oltre a dare prova dell’esistenza di un rapporto di cura, sarà necessario dimostrare, anche attraverso presunzioni, l’effettiva sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta del professionista contraria alle regole di diligenza e l’insorgenza, ovvero aggravamento, della patologia riscontrata, non potendosi considerare sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento del professionista.

Soltanto quando il paziente avrà onorato compiutamente la prova richiesta a suo carico, sorgerà poi l’obbligo per il professionista di fornire la dimostrazione che il proprio eventuale inadempimento non è stato, invece, eziologicamente determinante rispetto all’insorgenza, od aggravamento, della malattia, ovvero provare che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.

La decisione della Corte di Cassazione

Portata dal paziente insoddisfatto la questione davanti al Supremo Collegio, quest’ultimo ha così confermato la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, sottolineando come la Corte di merito, nel ragionamento decisionale, avesse fatto corretta applicazione dei principi che presiedono il riparto probatorio nei giudizi di responsabilità professionale sanitaria.

Viene infatti ripetuto come, in questo ambito, incomba sempre sul paziente, che invoca il risarcimento del danno patito, la dimostrazione del nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia, ovvero l’insorgenza di una nuova malattia, e l'azione o l'omissione del medico, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a questo onere, spetta poi al professionista provare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, ovvero che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.

Nel caso di specie, diversa ed opposta è risultata la stessa ricostruzione dei fatti avvenuti, laddove mentre la paziente affermava di essersi recata frequentemente presso lo studio del ginecologo, lamentando la persistenza di una sintomatologia particolarmente dolorosa, dall’altro il professionista opponeva che le visite fossero avvenute a cadenza annuale e senza che i dolori venissero presentati con particolare rilevanza.

La prova testimoniale addotta dalla paziente, peraltro ascoltando la madre, non è stata quindi ritenuta sufficiente a superare i dati obiettivi, considerati maggiormente attendibili, contenuti nella consulenza tecnica d’ufficio, allorché veniva evidenziato che le manifestazioni cliniche dell’endometriosi possono essere estremamente variabili, non sussistendo studi scientifici accreditati che consentano di ricostruire a posteriori quale sia la velocità di crescita di questa patologia, mentre la sintomatologia dolorosa non è considerabile elemento univoco dell’insorgere della malattia.

Allo stesso modo, non veniva considerata idonea ad esonerare la paziente da proprio onere probatorio neppure la mancata produzione in giudizio da parte della ginecologa del proprio diario clinico.

Su questi presupposti, la Corte di Cassazione ha dunque ritenuto condivisibile l’approdo giudiziale di merito, che ha valutato come indimostrato il nesso causale tra il comportamento della ginecologa e l’asserita diagnosi tardiva della patologia, neppure certa nel momento temporale del suo insorgere, con conseguente conferma della sentenza di rigetto e definitiva liberazione del medico da qualsiasi obbligo risarcitorio.  

 

 

Di: Francesco Del Rio, avvocato

News e Approfondimenti che potrebbero interessarti

Vedi i contenuti